L.R. Emilia-Romagna 1/2016
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Emilia-Romagna le funzioni in materia faunistico-venatoria, trasferendole dalla Provincia alla Regione dopo la riforma del 2015. Modifica la l.r. 8/1994 su piani, ATC, aziende venatorie, vigilanza, esami, calendario, deroghe e contributi. Prevede norme transitorie fino ai nuovi atti regionali e abroga la l.r. 3/2007 e varie disposizioni non più attuali.
Modifiche alla disciplina regionale emiliano-romagnola sulla fauna selvatica e la caccia
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e l’attività venatoria
La legge riorganizza la disciplina emiliano-romagnola della protezione della fauna selvatica e dell’esercizio venatorio, adeguandola alla riforma delle funzioni amministrative e di programmazione in capo alla Regione. Il testo risulta applicabile nel territorio dell’Emilia-Romagna e sostituisce progressivamente il precedente assetto provinciale.
Riassetto delle competenze amministrative
La Regione assume le funzioni di programmazione, pianificazione e amministrazione in materia faunistico-venatoria, con superamento del ruolo generale delle Province. Restano tuttavia attribuite alle Province e alla Città metropolitana di Bologna specifiche attività operative, soprattutto in tema di vigilanza, controlli e attuazione di alcuni piani.
In particolare, la Regione:
- approva il piano faunistico-venatorio regionale;
- coordina censimenti, raccolta ed elaborazione dati faunistici;
- definisce criteri e modalità per contributi, autorizzazioni e deroghe;
- controlla la conformità dei programmi degli ATC al piano regionale.
Pianificazione faunistico-venatoria
Il precedente sistema di indirizzi provinciali viene sostituito dal piano faunistico-venatorio regionale, approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta e valido per cinque anni. Il piano costituisce il riferimento per i programmi annuali degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e delle aziende venatorie.
Il piano riguarda, tra l’altro:
- assetto e programmazione faunistico-venatoria;
- criteri per la gestione e il miglioramento degli habitat;
- criteri e contenuti relativi alla tutela faunistica e alla pianificazione del territorio;
- individuazione delle zone di protezione e delle aree di interesse faunistico.
Il piano approvato è pubblicato sul BURERT e deve essere reso noto dalla Regione.
Studi, censimenti e osservatorio faunistico
La Regione coordina le attività di censimento della fauna stanziale e di valutazione delle popolazioni migratorie, secondo metodi e direttive ISPRA e in collaborazione con ATC, aziende faunistico-venatorie ed enti di gestione dei parchi e della biodiversità.
È inoltre previsto un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche, istituito nell’ambito del servizio competente regionale. La Regione promuove anche progetti di ricerca, sperimentazione, formazione, informazione e reintroduzione di specie di interesse comunitario, potendo concedere contributi a soggetti pubblici e privati secondo criteri fissati dalla Giunta.
Tutela degli habitat e interventi ambientali
La Regione promuove il ripristino e la creazione di biotopi e habitat idonei alla sopravvivenza e riproduzione delle specie tutelate, in coerenza con la normativa comunitaria e con particolare riferimento alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
Inoltre incentiva i proprietari e conduttori dei fondi rustici a realizzare interventi di valorizzazione ambientale, tutela e ripristino degli habitat e incremento della fauna selvatica, anche nell’ambito della PAC e dei programmi di sviluppo rurale.
Contributi e aiuti economici
La legge ridefinisce la disciplina dei contributi regionali in materia faunistica e venatoria. La Regione determina criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge statale, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
I contributi riguardano in particolare:
- interventi di valorizzazione ambientale;
- conservazione delle specie di fauna selvatica;
- tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione faunistico-venatoria, soprattutto da ungulati;
- valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.
Gli oneri gravano sul fondo regionale previsto dalla legge statale e la quantificazione avviene con la legge di bilancio.
ATC: perimetrazione, organi e programmi
Gli Ambiti territoriali di caccia sono ridisciplinati in modo coerente con il piano regionale. La loro perimetrazione è confermata o rivista ogni cinque anni, in coincidenza con il piano faunistico-venatorio regionale, e può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
Gli ATC:
- hanno dimensioni subprovinciali;
- approvano programmi annuali di gestione conformi al piano regionale;
- trasmettono tali programmi alla Regione entro febbraio;
- sono sottoposti al controllo di conformità della Regione.
La Regione provvede alla nomina dei componenti dei consigli direttivi, verifica incompatibilità, diffida in caso di irregolarità e può nominare un commissario ad acta o un commissario straordinario fino a sei mesi nei casi più gravi. È prevista anche la nomina dell’organo direttivo secondo nuove direttive regionali, con adeguamento dello statuto entro sessanta giorni.
Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
La Regione autorizza l’istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sentito l’ISPRA, nei limiti di densità e collocazione previsti dal piano regionale.
La disciplina stabilisce che:
- la Regione regola densità, collocazione ed estensione massima delle aziende per comprensorio;
- possono essere previsti consorzi tra aziende limitrofe;
- i titolari devono presentare entro febbraio il programma di gestione e la relazione sulle attività e sugli abbattimenti dell’anno precedente;
- non è consentita l’immissione o liberazione di fauna selvatica dopo il 31 agosto, salvo diversa disciplina per avversità atmosferiche stabilita dalla Regione.
Calendario venatorio, specie e periodi di caccia
Il calendario venatorio è ricondotto a una disciplina regionale unica. La Regione, sentito l’ISPRA e la commissione assembleare competente, approva il calendario e può rendere operanti le limitazioni proposte dagli ATC e le protezioni delle aree coltivate.
Per le aziende agri-turistico-venatorie l’esercizio venatorio sulla fauna di allevamento è consentito dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno.
Vigilanza venatoria e controlli sulla fauna
Le Province e la Città metropolitana di Bologna svolgono le attività di vigilanza venatoria e possono avvalersi di guardie venatorie, guardie giurate venatorie, guardie ecologiche volontarie e personale proprio.
Per il controllo della fauna selvatica:
- la regola generale è l’uso di metodi ecologici;
- se l’ISPRA ne accerta l’inefficacia, la Regione può attivare piani di controllo;
- tali piani sono attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna;
- la Regione individua specie, numero massimo di prelievi tecnici e modalità autorizzative.
Per la vigilanza e il controllo la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri omogenei sull’intero territorio regionale.
Esercizio venatorio in deroga
La disciplina regionale delle deroghe viene riscritta. Le deroghe al divieto di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE sono ammesse come provvedimenti eccezionali, di durata non superiore a un anno, adottati caso per caso.
La Giunta regionale, previo parere ISPRA e sulla base di un’analisi specifica dei danni e delle condizioni di fatto, autorizza il prelievo in deroga indicando:
- specie oggetto di prelievo;
- mezzi autorizzati;
- condizioni di rischio e tempi/luoghi di prelievo;
- numero di capi prelevabili;
- soggetti abilitati;
- autorità competenti a verificare i presupposti;
- controlli da effettuare.
Contestualmente è abrogata la legge regionale n. 3 del 2007 sulle deroghe.
Esami, abilitazioni e tesserino venatorio
La Regione istituisce le commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio, ne regola funzionamento e durata. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall’interessato residente in Regione con dichiarazione di residenza.
È inoltre prevista una sanzione accessoria specifica per la mancata consegna del tesserino venatorio entro il termine previsto: sospensione del tesserino per un giorno di esercizio venatorio, con slittamento alla prima stagione utile se il tesserino è già stato ritirato.
Regole su appostamenti fissi e strutture di caccia
La legge introduce una disciplina dettagliata degli appostamenti fissi di caccia.
In sintesi:
- gli appostamenti previsti dal piano regionale sono compatibili con la destinazione di territorio rurale;
- la loro realizzazione, se conforme ai requisiti previsti, può non richiedere ulteriori atti edilizi, paesaggistici o sismici;
- per i casi previsti è sufficiente una comunicazione preliminare al Comune;
- gli appostamenti già realizzati prima dell’entrata in vigore della disciplina statale del 2015 possono essere mantenuti fino a scadenza dell’autorizzazione, con comunicazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale;
- al di fuori di tali casi, la realizzazione richiede SCIA e le autorizzazioni paesaggistica e sismica.
La Giunta regionale definisce inoltre le caratteristiche tecniche degli appostamenti.
Ungulati, caccia di selezione e caccia al cinghiale
Il prelievo degli ungulati, salvo il cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni dell’ISPRA. La Regione approva annualmente i piani di prelievo, ripartiti per distretto e per azienda, sulla base delle presenze censite.
Per l’attività venatoria sugli ungulati e per la caccia al cinghiale:
- è richiesta idoneità tecnica;
- sono previsti corsi di formazione e aggiornamento e un esame finale;
- i corsi possono essere svolti anche da associazioni e altri soggetti qualificati;
- la Regione disciplina tempi e modalità di prelievo attraverso il calendario venatorio e la normativa specifica.
Deroghe, richiami vivi e disciplina dei richiami
La legge modifica anche la disciplina dei richiami vivi e di altri strumenti di prelievo, aggiornando i riferimenti normativi e sostituendo il richiamo all’INFS con ISPRA. Alcune disposizioni precedenti vengono abrogate o rese non più operative.
Disposizioni transitorie e subentro regionale
Sono previste norme transitorie per il passaggio dalle Province alla Regione. In particolare:
- i piani faunistico-venatori provinciali restano efficaci fino all’approvazione del piano regionale;
- le perimetrazioni degli ATC restano efficaci fino alla nuova perimetrazione regionale;
- i calendari venatori provinciali relativi alla stagione 2015/2016 restano validi fino a scadenza naturale;
- le autorizzazioni già rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana restano efficaci fino alla loro scadenza;
- fino a nuove direttive regionali continuano ad applicarsi le discipline vigenti compatibili;
- le direttive approvate in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della legge.
Abrogazioni e coordinamenti finali
Sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63 della l.r. 8/1994, oltre alla l.r. 3/2007 sulle deroghe.
Viene anche modificata la l.r. 27/2000 sulla tutela e il controllo della popolazione canina e felina, con un rinvio aggiornato alla disciplina regionale in materia di contributi/precisazioni richiamate dalla legge sulla caccia.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annuali previste dal bilancio regionale, con possibilità per la Giunta di apportare variazioni e istituire nuovi capitoli se necessario. La copertura è riferita al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Emilia-Romagna.
Obsolescenza
La legge resta un atto di riordino della disciplina regionale sulla caccia, ma contiene un rilevante impianto transitorio legato al subentro della Regione nelle funzioni provinciali e a esercizi/calcendari ormai superati. Per questo, pur essendo ancora utile come testo di base della l.r. 8/1994, alcune sue disposizioni hanno oggi rilievo principalmente storico o di coordinamento.
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