Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2016

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e disciplina le Pro Loco emiliano-romagnole, definendone requisiti, attività, rapporti con Comuni e Unioni, strutture associative rappresentative e accesso a convenzioni e contributi regionali. Prevede norme transitorie per l’iscrizione d’ufficio delle Pro Loco già iscritte al registro regionale e abroga la previgente legge del 1981.

Promozione e sostegno delle Pro Loco in Emilia-Romagna

Promozione e sostegno delle Pro Loco in Emilia-Romagna

La legge disciplina il riconoscimento, l’organizzazione e il sostegno delle Pro Loco operanti nel territorio dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento mira a valorizzarne il ruolo nell’animazione turistica e nella promozione delle risorse locali, raccordandole con Comuni, Unioni di Comuni e strutture associative di livello regionale.

Finalità e riconoscimento delle Pro Loco

La Regione riconosce e promuove le Associazioni Pro Loco con sede nel territorio regionale, purché orientate principalmente all’animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori. La disciplina si colloca nell’ambito del Terzo settore e richiama le associazioni di promozione sociale che, nello statuto, prevedano la promozione e valorizzazione del territorio e l’animazione turistica come attività prevalenti.

Ambito di operatività

Le Pro Loco operano di regola nel territorio comunale di riferimento o, preferibilmente, nell’ambito dell’Unione di Comuni, anche mediante accordi con altre Pro Loco territorialmente interessate. Possono inoltre intervenire fuori dal territorio di sede quando partecipano a progetti o interventi di valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco interessate. È prevista anche la possibilità di articolarsi in ambiti sub-comunali tramite specifici comitati locali.

Attività istituzionali

Le attività principali comprendono:

  • valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale e ambientale, nonché dei prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia locali;
  • promozione di un turismo socialmente e ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale della comunità;
  • gestione di informazione, assistenza e accoglienza turistica nel rispetto della normativa vigente;
  • promozione di attività ricreative ed educative in ambito turistico rivolte alla popolazione locale;
  • raccolta e archiviazione del patrimonio materiale e immateriale della comunità locale. Le attività sono svolte prevalentemente in cooperazione con associazionismo locale, categorie produttive ed enti locali.

Iscrizione al RUNTS e condizioni operative

L’iscrizione alla sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore dedicata alle associazioni di promozione sociale costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, accedere ai contributi regionali, gestire uffici di informazione e accoglienza turistica e stipulare convenzioni con gli enti locali. Il testo consolidato rileva l’abrogazione della precedente previsione regionale sul registro associativo.

Strutture associative delle Pro Loco

La Regione riconosce le strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, purché svolgano funzioni di coordinamento, rappresentanza, tutela e assistenza. La maggiore rappresentatività è collegata alla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province, con almeno il 50% delle Pro Loco operanti nel territorio di riferimento. Tali strutture possono essere consultate nella programmazione turistica regionale e possono stipulare accordi di collaborazione con la Giunta per progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Convenzioni con Comuni e Unioni di Comuni

Comuni e Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione di programmi e progetti turistici locali e stipulare convenzioni che regolino:

  • organizzazione o gestione di eventi turistici locali;
  • gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica;
  • gestione di attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
  • utilizzo gratuito di locali e attrezzature comunali, secondo la normativa regionale richiamata. Le strutture associative regionalmente rappresentative possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni, modificabile in base alle esigenze territoriali. Se sul medesimo territorio operano più Pro Loco, l’ente locale individua di volta in volta quelle più idonee a svolgere attività di pubblico interesse mediante valutazione comparativa.

Contributi regionali

Le Pro Loco e le loro strutture associative, se in possesso dei requisiti, possono accedere ai contributi previsti per le associazioni di promozione sociale e ad eventuali contributi loro riservati. La Giunta regionale disciplina criteri e modalità per la selezione e concessione di ulteriori contributi destinati a Pro Loco con programmi qualificati coerenti con le attività istituzionali. Sono inoltre previsti contributi per le articolazioni provinciali e per le strutture associative di rilevanza regionale, in relazione a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale, nonché per il coordinamento delle Pro Loco e la formazione degli operatori degli uffici turistici da esse gestiti.

Profili finanziari

Per gli esercizi 2016-2018 gli oneri sono coperti mediante gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Per i contributi di cui alla legge, la copertura è indicata sugli stanziamenti regionali in materia di turismo e di cooperazione e associazionismo. Per gli esercizi successivi al 2018 il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati secondo la disciplina contabile armonizzata. La Giunta è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie.

Monitoraggio dell’attuazione

L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e sui risultati raggiunti. Con cadenza triennale la Giunta deve trasmettere una relazione sulla diffusione delle convenzioni, sul loro impatto sull’attività delle Pro Loco e sull’utilizzo dei contributi regionali, evidenziando i risultati conseguiti e le criticità emerse.

Abrogazione e regime transitorio

È abrogata la legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, istitutiva dell’albo regionale delle associazioni Pro Loco. Le Pro Loco già iscritte al registro regionale previsto dalla precedente normativa sono iscritte d’ufficio alla nuova sezione, salvo rinuncia espressa da comunicare alla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.