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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2016

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il sistema turistico dell’Emilia-Romagna: ripartisce funzioni tra Regione, Destinazioni turistiche, Comuni/Unioni e APT Servizi, disciplina finanziamenti, programmazione triennale e servizi di informazione/accoglienza. Contiene norme transitorie per il passaggio dal previgente assetto e modifiche a leggi su agenzie di viaggio e strutture ricettive. Abroga la L.R. 7/1998.

Ordinamento turistico regionale dell'Emilia-Romagna e politiche di sostegno alla promo-commercializzazione turistica

Ordinamento turistico regionale dell’Emilia-Romagna

La legge definisce il nuovo assetto dell’organizzazione turistica regionale, il sistema della promo-commercializzazione e i rapporti tra Regione, enti locali, Destinazioni turistiche e APT Servizi. Stabilisce inoltre norme di coordinamento, transitorie e di adeguamento di altre leggi regionali in materia turistica.

Finalità e principi generali

Il provvedimento disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, integrazione tra livelli di governo e completezza delle funzioni. La programmazione deve avvenire con cooperazione e raccordo tra i soggetti pubblici interessati.

Competenze della Regione

Alla Regione spettano programmazione e coordinamento delle attività turistiche, indirizzo verso i soggetti del sistema turistico, promozione dell’immagine dell’offerta in Italia e all’estero, sostegno alla comunicazione e commercializzazione, promozione del turismo sociale e accessibile, incentivi all’offerta, sviluppo dei sistemi informativi e statistici, osservatorio regionale sul turismo, digitalizzazione, integrazione pubblico-privato e gestione del demanio marittimo per le finalità turistico-ricreative demandate dalla normativa regionale.

Il sistema informativo turistico regionale è disciplinato con provvedimento della Giunta, sentita la Commissione competente, con attenzione a rete digitale integrata, statistiche del settore, partecipazione a iniziative informative nazionali e raccolta dati sulla ricettività.

La Regione esercita tali funzioni di norma con il supporto di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, anche mediante compartecipazione finanziaria a progetti e programmi.

Funzioni di Destinazioni turistiche e Territorio turistico Bologna-Modena

Alle Destinazioni turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena è attribuita l’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare mediante i Programmi di attività, e il coordinamento dell’informazione e accoglienza turistica. Essi gestiscono anche le attività connesse all’erogazione dei fondi regionali loro assegnati.

Funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni

Comuni e Unioni di Comuni sono titolari della valorizzazione dell’economia turistica del territorio. Assicurano i servizi turistici di base relativi all’accoglienza e possono organizzare o compartecipare a manifestazioni e iniziative di animazione e promozione locale, anche avvalendosi di Pro Loco e altri organismi territoriali.

Sono inoltre competenti, per il rispettivo territorio, sulle strutture ricettive, sulle agenzie di viaggio e turismo, sulla comunicazione dei prezzi delle attività turistiche in concessione e sul demanio marittimo nei limiti della normativa richiamata. Collaborano alle funzioni regionali sul sistema informativo della ricettività e alla vigilanza nelle materie delegate. Esercitano vigilanza, controllo e sanzioni nelle materie di propria competenza e sulle attività professionali di animazione e accompagnamento turistico.

Programmazione regionale triennale e strumenti di intervento

Le strategie regionali di promo-commercializzazione sono definite dalle Linee guida triennali, approvate dalla Giunta sentita la Commissione assembleare. Le Linee guida individuano il quadro di riferimento per l’azione in Italia e all’estero.

Gli obiettivi si realizzano tramite:

  • progetti di marketing e promozione per i mercati internazionali e progetti tematici trasversali svolti da APT Servizi;
  • progetti di marketing e promozione per il mercato italiano svolti dalle Destinazioni turistiche;
  • sostegno alle iniziative delle imprese, singole o associate, che abbiano i requisiti fissati dalla Giunta;
  • programmi turistici di promozione locale.

La Giunta definisce modalità, procedure, termini, criteri, priorità e limiti di finanziamento dei diversi interventi.

Programmi di attività delle Destinazioni turistiche

Le Destinazioni turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena approvano la proposta dei Programmi di attività, comprendenti i progetti di marketing e promozione per il mercato italiano e i programmi turistici di promozione locale. I programmi sono poi approvati dalla Giunta regionale.

Il Programma turistico di promozione locale comprende i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni e le iniziative di promozione locale. Indica i singoli progetti ammissibili a contributo, anche sovracomunali, compresi quelli di Comuni, Unioni, società e organismi operativi, enti pubblici, Pro Loco, GAL, Strade dei vini e dei sapori e associazioni di volontariato.

Le spese sostenute a favore delle Destinazioni turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena per promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

Sistema dei finanziamenti

La Regione finanzia programmi, progetti e iniziative di promo-commercializzazione di interesse regionale e di promozione di interesse locale. In particolare finanzia:

  • i progetti di marketing e digitalizzazione della promozione turistica, soprattutto sui mercati internazionali, e i progetti tematici trasversali di APT Servizi;
  • i Programmi di attività delle Destinazioni turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena;
  • le iniziative di promo-commercializzazione delle imprese in possesso dei requisiti fissati dalla Giunta;
  • le spese dei Comuni, delle Unioni, delle Destinazioni turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena inseriti nella rete digitale integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale.

La Regione riserva annualmente una quota di risorse per progetti speciali, iniziative straordinarie o nuove iniziative meritevoli di intervento.

Cabina di regia regionale

È istituita una Cabina di regia regionale con partecipazione di soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico. Svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche di promo-commercializzazione definite dalla Giunta.

Formula proposte su Linee guida triennali, attuazione delle modalità approvate dalla Giunta, temi di studio dell’Osservatorio turistico regionale e analisi dei risultati. Esprime inoltre pareri sui progetti di APT Servizi, sui progetti delle Destinazioni turistiche, sul sostegno alle iniziative delle imprese e sulle sinergie tra turismo e agricoltura.

La composizione comprende assessori regionali competenti, rappresentanti degli enti locali, delle Destinazioni turistiche, delle Camere di commercio, dell’imprenditoria turistica, dei GAL e degli enti di gestione per parchi e biodiversità. La Giunta definisce composizione, funzionamento e criteri di designazione. La partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi.

APT Servizi: natura, compiti e governance

Il Presidente della Giunta è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di APT Servizi, società a responsabilità limitata, a condizione che lo statuto preveda un oggetto sociale ampio in materia di gestione di progetti turistici, valorizzazione integrata delle risorse turistiche, supporto tecnico-scientifico alla Regione, validazione di progetti sui mercati internazionali, servizi di progettazione e realizzazione di programmi, marketing intersettoriale e supporto all’internazionalizzazione delle imprese turistiche.

La Regione deve mantenere almeno il 50,1% del capitale sociale; nomina l’organo amministrativo e i sindaci nei limiti proporzionali alla partecipazione; gli utili sono destinati in maggioranza ad aumentare le risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione. È previsto diritto di opzione della Regione in caso di cessione delle quote dei soci di minoranza.

L’organo di gestione è di regola un amministratore unico, oppure un consiglio di amministrazione ridotto secondo le soglie indicate. Gli incarichi devono rispettare la disciplina sull’inconferibilità e incompatibilità; sono fissati limiti ai compensi degli amministratori e del collegio/organismo di revisione, che di norma è monocratico.

APT Servizi coordina i prodotti tematici trasversali Appennino e Parchi naturali, Terme e Benessere, Città d’arte, Congressi-convegni-eventi, Motor valley/Food valley/Wellness valley, e realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per mercati nazionali e internazionali. Può inoltre svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche per i progetti di marketing e promozione di cui alla legge.

Rapporti tra Regione e APT Servizi

I rapporti sono regolati da una convenzione poliennale approvata dalla Giunta, che disciplina trasferimento dei finanziamenti, monitoraggio, rendicontazione, analisi dei risultati e verifiche in corso d’opera e a consuntivo. La Regione stipula poi specifici contratti per le attività commissionate. APT Servizi relaziona annualmente alla Commissione assembleare competente.

Destinazioni turistiche di interesse regionale

La Regione istituisce le aree vaste a finalità turistica su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, che devono presentarla entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. All’interno di ciascuna area vasta la Giunta istituisce una sola Destinazione turistica.

Le Destinazioni sono enti pubblici strumentali degli enti locali, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile; vi possono aderire anche Camere di commercio e altre amministrazioni pubbliche operanti nel turismo. Gli organi sono Assemblea, Presidente, Consiglio di amministrazione, Revisore unico e Direttore.

Le Destinazioni possono avvalersi, mediante convenzione non onerosa, del supporto delle strutture regionali per acquisizione e gestione del personale, beni, servizi e sistemi informativi. Nel caso di coincidenza dell’area vasta con il territorio metropolitano, la Città metropolitana di Bologna assume direttamente la funzione di Destinazione turistica. Essa può stipulare convenzioni con la Camera di commercio e altri enti pubblici.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve rispettare la disciplina su inconferibilità e incompatibilità; il Presidente è legale rappresentante. Consiglio di amministrazione e Assemblea non percepiscono compensi, gettoni o indennità. Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea e deve essere revisore legale.

Lo Statuto, approvato dalla Giunta su proposta degli enti locali promotori, disciplina nomina, revoca e funzionamento degli organi per quanto non previsto dalla legge. Le Destinazioni istituiscono una Cabina di regia con i soggetti privati del settore e consultano i privati nella definizione e attuazione dei programmi. È prevista inoltre la possibilità di delega di funzioni da parte di una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna, con effetti dal secondo esercizio finanziario successivo al recesso; la convenzione disciplina raccordi istituzionali e concertazione.

Le Destinazioni possono essere inserite nella rete digitale integrata e ammesse ai finanziamenti regionali.

Territorio turistico Bologna-Modena

Se la Città metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena ritengono strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione e il Programma turistico di promozione locale, la promozione del Territorio Turistico Bologna-Modena viene ricompresa nei programmi della Città metropolitana, con immagine coordinata unitaria.

I programmi sono proposti dal Tavolo di Concertazione, condivisi con la Cabina di regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, approvati dagli organi competenti dei due enti e trasmessi alla Regione secondo le modalità fissate dalla Giunta. La Giunta determina composizione di Tavolo e Cabina, modalità di elaborazione, presentazione, finanziamento e tempistiche, anche per l’eventuale fase transitoria.

Servizi di accoglienza e informazione turistica

La Regione contribuisce alla gestione dei servizi di accoglienza turistica dei Comuni e delle Unioni tramite i Programmi turistici di promozione locale e strumenti informatici/processi di digitalizzazione. Comuni, Unioni, Destinazioni e Territorio Turistico Bologna-Modena possono entrare nella rete digitale integrata e accedere ai relativi finanziamenti.

La Giunta stabilisce criteri e modalità organizzative del sistema regionale dei servizi di accoglienza e informazione turistica, definendo anche le funzioni delle Destinazioni e del Territorio Turistico Bologna-Modena. I Comuni e le Unioni possono affidare la gestione dei servizi in concessione a soggetti pubblici o privati che rispettino gli standard regionali.

Clausola valutativa

L’Assemblea esercita il controllo sull’attuazione della legge. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione su progetti di APT Servizi, progetti delle Destinazioni turistiche, effetti sulla programmazione dei trasporti e finanziamenti concessi. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore viene trasmesso uno stato di attuazione sul nuovo assetto organizzativo.

Disposizioni finanziarie e regime transitorio

Per il triennio 2016-2018 gli oneri sono coperti con risorse già autorizzate sul bilancio regionale 2016-2018; per gli esercizi successivi si provvede con le autorizzazioni annuali di bilancio. La Giunta può apportare le necessarie variazioni di bilancio.

In prima applicazione l’autorizzazione per APT Servizi vale per la società già esistente. Prima dell’istituzione delle aree vaste, la Giunta può comunque istituire le Destinazioni turistiche su proposta dei soggetti legittimati, con requisiti minimi di provenienza territoriale; la Città metropolitana può proporre singolarmente o con Province confinanti.

Con l’istituzione della Destinazione turistica, le funzioni prima svolte dalle Unioni di prodotto passano alla Destinazione o ad APT Servizi, secondo le rispettive competenze.

Per diversi procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 7/1998, con riferimento, tra l’altro, ai progetti APT, ai programmi di promozione locale, ai contributi per i Comuni nella rete informativa, all’Osservatorio, al sistema informativo turistico, ai progetti speciali e al sostegno alle aggregazioni di imprese. Le Unioni di prodotto potevano attuare progetti speciali entro il 31 dicembre 2016 per sostenere anche la stagione turistica 2017.

I procedimenti già avviati e quelli relativi a domande o programmi anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina continuano a essere regolati dalla previgente normativa fino alla conclusione.

Modifiche alla disciplina delle agenzie di viaggio

La legge aggiorna la disciplina delle agenzie di viaggio spostando diverse competenze alle strutture comunali e delle Unioni di Comuni. Questi enti esercitano vigilanza, controllo e sanzioni sulle agenzie e sulle loro attività, compresi l’accertamento preliminare per la SCIA, la comunicazione di chiusura temporanea, la sospensione dell’attività e il divieto di prosecuzione nei casi previsti.

La chiusura temporanea va comunicata al Comune o all’Unione almeno trenta giorni prima, può durare al massimo sei mesi l’anno ed è ammessa una sola proroga fino a tre mesi. La sospensione dell’esercizio può essere disposta per mancanza di requisiti, attività difformi, violazioni sugli orari stagionali, irregolarità gravi, mancata comunicazione della cessazione del direttore tecnico, chiusure non regolari o reiterazione di violazioni. Il divieto di prosecuzione interviene, tra l’altro, se non vengono rimossi i motivi della sospensione, mancano i requisiti soggettivi, manca la polizza assicurativa o l’attività è svolta senza SCIA.

È inoltre ridefinita la disciplina dei documenti di viaggio, delle pubblicazioni, delle informazioni ai consumatori e della devoluzione dei proventi sanzionatori ai Comuni e alle Unioni.

Modifiche alla disciplina delle strutture ricettive

La legge riformula la disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità, spostando alla Regione numerosi adempimenti prima attribuiti alle Province. La comunicazione di ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi va indirizzata alla Regione secondo le modalità fissate dalla Giunta; sono disciplinate nuove scadenze annuali per la comunicazione delle caratteristiche e per eventuali variazioni.

Sono riscritti i reclami degli ospiti, che possono essere presentati al Comune competente anche tramite gli uffici IAT in caso di carenze rispetto a quanto dichiarato o di presunte violazioni degli obblighi del gestore. I Comuni applicano le sanzioni di competenza.

È aggiornata anche la disciplina dell’esposizione e pubblicizzazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture: i prezzi esposti devono comprendere il costo dell’alloggio, i servizi necessari alla classificazione, oneri e imposte, salvo esclusioni espresse. Se vengono pubblicizzati prezzi inferiori a quelli esposti, devono essere indicati periodo di validità e condizioni; in mancanza, l’offerta si intende valida per l’intero anno solare e il cliente può pretendere l’applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

Sono inoltre rivisti i controlli e le comunicazioni relative alle caratteristiche della struttura, con soppressione di varie previsioni sui prezzi e sulle rilevazioni statistiche, e viene sostituito nel testo ogni riferimento alla DIA con la SCIA.

Abrogazione

La legge abroga integralmente la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, che costituiva la precedente disciplina dell’organizzazione turistica regionale e degli interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

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