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Legge

L.R. Emilia-Romagna 2/2016

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 2/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Emilia-Romagna la disciplina delle farmacie convenzionate: pianta organica, concorsi, sedi nei luoghi ad alto transito, dispensari, turni, orari, vigilanza e servizi accessori. Introduce anche l’obbligo di disdetta delle prenotazioni specialistiche ambulatoriali almeno due giorni lavorativi prima, con sanzione pari al ticket in caso di mancata presentazione senza giustificazione. Alcune norme hanno termini transitori iniziali già esauriti.

Organizzazione del servizio farmaceutico e disdetta delle prenotazioni sanitarie ambulatoriali

Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, l’organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate e, in un titolo autonomo, l’obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Riordina inoltre varie disposizioni regionali già esistenti in materia di esercizi farmaceutici.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina regionale riguarda l’organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio dell’Emilia-Romagna, con finalità di valorizzazione della farmacia come presidio sanitario territoriale e di semplificazione normativa. Il riordino investe in particolare la dislocazione delle farmacie, turni e orari, vigilanza, servizi erogabili in farmacia e accessibilità telematica delle informazioni su aperture e chiusure.

Competenze istituzionali

Le competenze in materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici restano attribuite, secondo la normativa regionale richiamata, alla Regione, ai Comuni e alle Aziende USL. Le funzioni comunali sono da esercitarsi preferibilmente tramite le Unioni di Comuni, ove costituite, per favorire una migliore distribuzione territoriale delle farmacie.

Pianta organica delle farmacie e sua revisione

La pianta organica è la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate, ciascuna corrispondente a una sede farmaceutica. La sua formazione e revisione avvengono secondo i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento previsti dalla disciplina statale. La pianta indica inoltre se la farmacia è urbana o rurale.

Procedura di revisione della pianta organica

Ogni anno pari, entro febbraio, il Comune avvia su impulso della Regione il procedimento di revisione o conferma della pianta organica. Il progetto comunale è trasmesso all’Ordine provinciale dei farmacisti per il parere, quindi all’Azienda USL entro il 30 giugno. L’Azienda USL verifica la corretta applicazione dei criteri e approva il progetto o propone modifiche; in caso di mancato accordo, interviene la Regione con conferenza di servizi e adozione della pianta organica definitiva. Il procedimento si conclude entro dicembre dello stesso anno pari.

Prelazione comunale e apertura delle farmacie comunali

Nel progetto di revisione il Comune indica le sedi sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, entro il limite della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione. La farmacia comunale deve essere aperta entro un anno dall’approvazione della pianta organica; in difetto, il Comune decade dalla titolarità della sede e questa viene assegnata tramite concorso regionale.

Concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione

Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione avviene mediante concorso regionale bandito ogni quattro anni per l’intero territorio regionale. I candidati versano un contributo non rimborsabile di 50 euro per spese istruttorie. La graduatoria è approvata dalla Regione, che procede all’interpello e all’assegnazione delle sedi; l’apertura deve avvenire entro 180 giorni dalla notifica dell’assegnazione, a pena di decadenza.

Farmacie nei luoghi ad alto transito

La Giunta regionale individua, dopo l’approvazione delle piante organiche comunali e previo parere della Commissione assembleare competente, il numero massimo di sedi aggiuntive nei luoghi ad alto transito. La Regione può istituire farmacie in stazioni ferroviarie, aeroporti civili internazionali, stazioni marittime, aree di servizio autostradali ad alta intensità e in centri commerciali o grandi strutture oltre 10.000 mq, nel rispetto di distanze minime specifiche. Le sedi non assegnate ai Comuni, o non aperte entro un anno dalla prelazione, sono assegnate mediante concorso.

Dispensari farmaceutici e dispensari stagionali

I dispensari farmaceutici possono essere istituiti dal Comune quando vi siano difficoltà di approvvigionamento di medicinali per la popolazione, anche su segnalazione dell’Azienda USL. La gestione è affidata alla farmacia più vicina e, in caso di rinuncia, alle farmacie limitrofe secondo l’ordine di distanza; se il meccanismo non è efficiente, il Comune può gestire direttamente il dispensario o attivare la consegna a domicilio dei farmaci. Nei Comuni turistici o di soggiorno con popolazione non superiore a 12.500 abitanti possono essere istituiti dispensari stagionali; nei Comuni con più di 12.500 abitanti può essere istituita una farmacia succursale per un periodo determinato dell’anno, con concorso regionale tra i farmacisti interessati.

Competenze del Comune e dell’Azienda USL sul servizio farmaceutico

Al Comune competono i riconoscimenti e trasferimenti di titolarità, le autorizzazioni all’apertura ed esercizio, le decadenze, le chiusure temporanee, i trasferimenti interni di sede, le gestioni provvisorie, la cessione tra farmacisti aventi diritto, il decentramento delle farmacie e la chiusura di succursali e dispensari quando vengano meno i presupposti. L’Azienda USL gestisce turni notturni e festivi, ferie, sostituzioni temporanee, raccolta delle comunicazioni del personale, tenuta degli archivi, vigilanza convenzionale, istruttorie per gli atti comunali e il portale informativo.

Portale informativo e pubblicizzazione dei turni

Ogni Azienda USL deve attivare un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, per le informazioni al cittadino sul servizio farmaceutico. Il portale deve essere accessibile, multilingue, georeferenziato, ottimizzato per dispositivi mobili e disponibile in formato open data. Deve contenere i turni aggiornati, le ferie e le altre informazioni utili.

Orari, turni e modalità di servizio

Gli orari e i turni stabiliti rappresentano il livello minimo di servizio. La farmacia può osservare orari aggiuntivi previa comunicazione al Comune e informazione all’utenza. L’orario minimo feriale diurno non può essere inferiore a 36 ore settimanali. I turni diurni, notturni e festivi sono stabiliti dall’Azienda USL; nei turni notturni può essere ammesso il servizio a battenti chiusi o su chiamata telefonica, con obbligo di risposta immediata e consegna entro 30 minuti. Devono essere esposti all’esterno i turni con denominazione, indirizzo e numero di telefono del farmacista reperibile, e tutte le farmacie devono dotarsi di croce verde entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Chiusura per ferie

Le farmacie possono chiudere per ferie fino a un massimo di 30 giorni all’anno, secondo una programmazione fissata annualmente dall’Azienda USL entro il 31 marzo, sentiti i sindaci, l’Ordine dei farmacisti e le categorie interessate. La chiusura per ferie deve avvenire per periodi non inferiori a una settimana, salvo le chiusure temporanee autorizzate per altre ragioni. L’utenza deve essere adeguatamente informata delle farmacie aperte durante i periodi di ferie.

Consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione

Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione è ammesso nel rispetto della libera scelta della farmacia e della normativa sulla protezione dei dati personali. La spedizione della ricetta deve avvenire prima della consegna, sotto la responsabilità del farmacista; per ricetta elettronica è sufficiente il codice identificativo con il codice fiscale dell’assistito. La Regione può adottare linee di indirizzo per garantire qualità e sicurezza del servizio.

Vigilanza sulle farmacie

La vigilanza e il controllo sulle farmacie, compresa la consegna a domicilio dei farmaci, spettano ai servizi competenti dell’Azienda USL. Le ispezioni sono svolte da un farmacista con un medico del Dipartimento di sanità pubblica e personale amministrativo dell’Azienda USL. Il personale esercita funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ed opera con autonomia tecnico-funzionale.

Attività e servizi erogabili in farmacia

Il titolare della farmacia può svolgere nei locali attività commerciali e servizi, anche sanitari, purché non interferiscano con la dispensazione dei farmaci. Le attività devono rispettare la normativa di settore; i servizi sanitari o socio-sanitari soggetti ad autorizzazione sono consentiti solo previa acquisizione del relativo titolo. La Regione può subordinare determinati servizi a specifici requisiti organizzativi e strutturali. È vietato esercitare in farmacia professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.

Clausola valutativa e sostegno alle farmacie rurali

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e la Giunta deve presentare una relazione dopo due anni dall’entrata in vigore e successivamente ogni quattro anni, con dati su revisione delle piante organiche, nuove sedi, concorsi e farmacie nei luoghi ad alto transito. La Giunta individua inoltre criteri e modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi erogati tramite le Aziende USL.

Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i Comuni dovevano ridisegnare la pianta organica secondo la nuova definizione, tenendo conto delle eventuali nuove farmacie. La Regione subentra nei procedimenti amministrativi in corso presso le Province dalla data del trasferimento delle risorse. Sono abrogate varie disposizioni della legge regionale n. 19 del 1982 e cessano di applicarsi gli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999. Gli oneri per concorsi e farmacie succursali sono coperti da appositi capitoli di bilancio.

Obbligo di disdetta delle prenotazioni specialistiche ambulatoriali

L’assistito che non possa o non intenda presentarsi a una prestazione specialistica ambulatoriale prenotata deve disdire almeno due giorni lavorativi prima della data fissata. In caso di mancata presentazione senza idonea giustificazione e senza disdetta nei termini, è dovuta una sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di ticket prevista per la fascia di reddito più bassa; non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La sanzione è applicata e riscossa dall’Azienda USL competente e i relativi proventi sono a essa attribuiti.

Modalità attuative della disciplina sulle disdette

La Giunta regionale, con successivo provvedimento e previo parere della Commissione assembleare competente, deve disciplinare le modalità operative per Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, le cause di giustificazione, la decorrenza delle misure sanzionatorie e le modalità di informazione all’utenza.

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