Sentenza del 08/03/2017 n. 413 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accise - Imposta addizionale provinciale energia elettrica - Rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica versata nel secondo semestre 2010 e nel 2011, sostenendo che il tributo fosse incompatibile con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, poiché privo di una specifica finalità ulteriore rispetto al finanziamento generale degli enti locali. L'Amministrazione contestava la legittimazione della società, l'applicabilità della normativa europea, la natura incompatibile del tributo e sosteneva che il costo fosse stato traslato sui clienti, determinando un possibile indebito arricchimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha riunito i procedimenti e ha respinto gli appelli dell'Ufficio, confermando il diritto della società a ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate, oltre agli interessi di legge secondo quanto riconosciuto. Il Collegio ha ritenuto che la società fosse legittimata a chiedere il rimborso in quanto soggetto che aveva sostenuto il pagamento; che l'addizionale fosse destinata a esigenze generiche di bilancio e non a specifiche finalità; che il contrasto con il diritto dell'Unione imponesse la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile; e che l'Amministrazione non avesse provato la traslazione del tributo. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in parziale riforma delle sentenze di primo grado.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. 511/1988, convertito nella legge 20/1989
Istituzione dell'addizionale provinciale sull'accisa sul consumo di energia elettrica.
La disposizione nazionale istituiva un prelievo destinato alle Province, successivamente ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione per l'assenza di una specifica finalità.
Art. 14, comma 2, del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
Disciplina il rimborso delle accise indebitamente pagate.
Il diritto al rimborso spetta a chi dimostri di avere indebitamente pagato l'imposta; la norma non limita tale diritto al solo soggetto formalmente obbligato al versamento.
Art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono imporre altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo per finalità specifiche.
Un'imposizione aggiuntiva su prodotti già soggetti ad accisa è compatibile con il diritto dell'Unione soltanto se giustificata da una finalità specifica e non da mere esigenze generali di bilancio.
Art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE
Prevede condizioni per l'applicazione di ulteriori imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa.
La disposizione deve essere interpretata restrittivamente; il semplice finanziamento degli enti locali non costituisce, di per sé, una finalità specifica sufficiente.
Art. 18, comma 5, del D.Lgs. 68/2011
Soppressione dell'addizionale provinciale a partire dal 2012.
La soppressione legislativa è stata considerata coerente con l'esigenza di eliminare un prelievo ritenuto incompatibile con la disciplina europea.
Art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012
Abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale.
L'abrogazione non esclude il diritto al rimborso delle somme già versate indebitamente per i periodi anteriori.
Art. 7 del D.Lgs. 546/1992
Poteri istruttori del giudice tributario.
La richiesta dell'Ufficio di acquisire le scritture contabili è stata respinta, anche perché formulata tardivamente e in contrasto con gli obblighi istruttori dell'Amministrazione.
Artt. 6 e 10 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Prevedono obblighi di collaborazione, informazione e correttezza dell'Amministrazione finanziaria.
L'ente impositore deve richiedere nella fase istruttoria la documentazione necessaria; non può rimediare in giudizio a carenze istruttorie imputabili alla propria attività.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La società lo ha invocato in via subordinata, ma il giudice ha ritenuto sufficiente il quadro interpretativo europeo già disponibile.
Corte di giustizia, causa C-82/12
La disciplina europea sulle ulteriori imposte indirette deve essere interpretata restrittivamente.
La pronuncia è stata utilizzata per escludere che finalità meramente finanziarie degli enti locali possano legittimare un'imposizione aggiuntiva.
Corte di giustizia, causa C-26/62
Il diritto dell'Unione prevale sulle norme nazionali incompatibili.
Il contrasto accertato con il diritto europeo produce effetti diretti nei rapporti tra Stato e contribuenti, senza necessità di ulteriori atti interni.
Massime di principio
- Quando un tributo nazionale aggiuntivo grava su prodotti già soggetti ad accisa armonizzata, la sua legittimità deve essere verificata alla luce del diritto dell'Unione e della presenza di una finalità specifica, non della sola esigenza di finanziare genericamente un ente pubblico.
- Il contribuente che dimostri di avere sopportato economicamente un'imposta indebitamente versata può essere legittimato a chiederne il rimborso, anche se non è il soggetto formalmente individuato dalla legge come obbligato al versamento.
- L'abrogazione di un tributo incompatibile con il diritto europeo non impedisce, di regola, la richiesta di restituzione delle somme pagate per i periodi precedenti, purché siano rispettati i termini e le condizioni procedurali applicabili.
- L'Amministrazione che eccepisce l'indebito arricchimento deve fornire elementi concreti sulla traslazione del tributo sui clienti; il semplice fatto che l'imposta sia stata contabilizzata come costo di produzione non dimostra automaticamente tale traslazione.
- Le richieste documentali dell'ente impositore devono essere formulate tempestivamente nella fase istruttoria; la produzione tardiva in giudizio può essere esclusa quando incida sugli obblighi di collaborazione e correttezza dell'Amministrazione.
- In presenza di un contrasto tra norma nazionale e diritto dell'Unione direttamente applicabile, il giudice nazionale deve privilegiare l'efficacia della disciplina europea e disapplicare la disposizione interna incompatibile.
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