Cassazione Penale, Sentenza n. 42508/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) per violazione dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176. Il difensore aveva inviato, il 2 aprile 2024, la richiesta di trattazione orale per l'udienza del 18 aprile 2024; la Corte d'appello ha però ritenuto la richiesta tardiva e ha celebrato il procedimento in camera di consiglio in forma non partecipata, determinando a detta del ricorrente un grave vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il termine per la richiesta di trattazione orale (15 giorni "liberi") era stato rispettato nel caso concreto e che la Corte d'appello ha errato nel dichiararla intempestiva. Per la celebrazione del processo in forma non partecipata si è determinata una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. L. 18/12/2020, n.176
La richiesta di trattazione orale deve essere formulata entro 15 giorni "liberi" prima dell'udienza; i giorni si computano escludendo il dies a quo e il dies ad quem, pertanto il termine va calcolato secondo la regola dei "giorni liberi" e non può essere automaticamente prorogato se non sussistono specifiche cadute in giorni festivi.
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la proroga di diritto dei termini che scadono in giorno festivo. La Corte d'appello aveva richiamato giurisprudenza che estende la proroga anche ai termini computati "a ritroso", ma la Cassazione sottolinea che la proroga opera solo se effettivamente il dies iniziale o finale cade in giorno festivo; se non è così, il termine va ritenuto rispettato secondo il calcolo dei "giorni liberi".
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il delitto per cui l'imputato era stato condannato (evasione). La pronuncia di annullamento riguarda il vizio procedurale e non una riconsiderazione del fatto materiale sottostante.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022; Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021; Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022)
Riferimenti dotati di valore interpretativo sul calcolo dei termini e sulla natura della nullità per violazione del contraddittorio: la Cassazione richiama e distingue tali precedenti per affermare che, quando il termine per la richiesta di trattazione orale è rispettato, la celebrazione non partecipata determina nullità insuperabile per violazione del principio del contraddittorio.
Massime di principio
- La richiesta di discussione orale va presentata entro 15 "giorni liberi" antecedenti l'udienza: nel conteggio si escludono il giorno iniziale e il giorno finale; verificare sempre la corretta computazione.
- Se la richiesta di trattazione orale è regolarmente e tempestivamente prodotta, la celebrazione del processo in camera di consiglio in forma non partecipata può determinare nullità per violazione del contraddittorio, annullabile in Cassazione.
- La proroga prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. opera solo quando il dies a quo o il dies ad quem cadono in giorno festivo; non giustifica automaticamente il rifiuto di una richiesta tempestiva quando non sussistono festività.
- È essenziale produrre e conservare prova della tempestiva trasmissione (es. PEC) e segnalare immediatamente in udienza ogni errore formale relativo all'inserimento del procedimento nell'elenco delle trattazioni in forma orale.
- In presenza di controversie sul calcolo dei termini, impugnare tempestivamente la decisione che neghi la partecipazione orale: gli errori di calcolo procedurale possono portare all'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
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