Sentenza n. 625/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento -del Decreto di esproprio n. 1 del 19.02.2021 emesso dal responsabile deIl'Area Tecnica del Comune di Nurri, notificato in data 26 febbraio 2021; -di tutti gli atti inerenti, presupposti e conseguenti, ivi compresi la comunicazione di immissione in possesso con relativi adempimenti di sgombero conseguenti, gli atti di determinazione tecnica n. 6 del 17.02.2021 e quelli di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, incluse la deliberazione G.C. n. 8 del 10.02.2021 e le note prot. 191,192,193,194 e 195 del 13.01.2021 di avvio del procedimento di determinazione della predetta indennità, nonché di quelli con cui viene disposta e richiesta la trascrizione nei registri immobiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza circa il venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto di esproprio né degli atti connessi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Atto impugnato: decreto di esproprio relativo a beni immobili, con gli atti presupposti e conseguenti, inclusi gli atti di determinazione dell’indennità e di immissione in possesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria privata ha impugnato il decreto di esproprio n. 1 del 19 febbraio 2021 adottato dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Nurri, nonché gli atti presupposti e conseguenti, tra cui la comunicazione di immissione in possesso, gli adempimenti di sgombero, la determinazione tecnica, gli atti di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, la deliberazione della Giunta comunale e le comunicazioni di avvio del procedimento di determinazione dell’indennità. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente, nel corso dell’udienza straordinaria, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in udienza che è venuto meno l’interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dell’atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della particolarità della controversia, anche quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →