Sentenza n. 161/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento disciplinare prot. n. 1894/U del 19/04/2024 della Dirigente della Scuola Superiore “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese (MI), del verbale n. 9 del Consiglio di Classe del 18.04.2024, del Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 16/10/2014 e di tutti gli atti afferenti al procedimento de quo, ancorché prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, noti od ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento disciplinare di sospensione scolastica, unitamente al verbale del Consiglio di Classe, al Regolamento d'Istituto e agli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori dello studente hanno impugnato il provvedimento disciplinare adottato dalla dirigente di un istituto scolastico, nonché il verbale del Consiglio di Classe, il Regolamento d'Istituto e gli ulteriori atti del procedimento, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, non specificati nel testo della sentenza. In corso di giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare — motivato dall'avvenuto decorso del periodo di sospensione e dalla mancata impugnazione della decisione dell'organo di garanzia — i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle controparti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a.: la rinuncia è stata depositata da difensore munito di mandato speciale, notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non è stata oggetto di opposizione da parte del Ministero, che non ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese della fase di merito sono state compensate in considerazione del particolare andamento processuale della causa. È stata mantenuta ferma la precedente statuizione sulle spese della fase cautelare, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori, disposta dall'ordinanza cautelare n. 637/2024.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia [...] 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio [...] ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue»
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione quando è depositata con le forme previste, notificata alle altre parti nel termine stabilito e non vi è opposizione alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal collegio in ragione delle circostanze del caso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e i soggetti collegati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, depositata da un difensore munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non seguita da opposizione alla prosecuzione del giudizio, comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 84 e 35 c.p.a.
- In caso di rinuncia al ricorso, il collegio può compensare le spese della fase di merito quando le concrete modalità e il particolare andamento processuale della causa lo giustifichino, ferma la possibilità di mantenere distinta la regolazione delle spese già disposta per una precedente fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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