Ordinanza n. 8848/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11076/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Redavid, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 26490/2018, pubblicata in data 11/02/2020, notificata in data 18/06/2020, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, senza definire il merito della domanda di ottemperanza né pronunciarsi sulla richiesta di penalità di mora, ha ritenuto opportuno acquisire una relazione dal Ministero resistente sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha ordinato al Ministero il deposito della relazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 22 settembre 2026.
Atto impugnato: mancata o non accertata esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le specifiche censure relative alla mancata esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la disposizione quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione avente efficacia di titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il quadro fattuale relativo all'esecuzione del giudicato non è sufficientemente definito, il giudice può acquisire dall'amministrazione resistente una relazione sui fatti di causa e sulle censure dedotte prima di decidere nel merito.
- La richiesta di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell'ottemperanza insieme alla verifica dell'effettivo adempimento dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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