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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15632/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova; unico motivo: vizio di violazione di legge rispetto all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e carenza di motivazione. Il ricorrente deduce che la maggior parte dei campioni sequestrati avrebbe un principio attivo quasi inesistente (richiamando orientamenti delle Sezioni Unite n. 3047/2019 e n. 47472/2007 e raccomandazioni UNODC), con conseguente inesiguità offensiva della condotta; contesta inoltre la mancanza dell'elemento psicologico del reato sostenendo di credere di vendere sostanza lecita.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato l'offensività della condotta, avendo accertato la presenza di un modesto principio attivo in parte della sostanza sequestrata ma in ogni caso la detenzione a fini di spaccio di quasi 3000 grammi (pari a circa 570 dosi). Le argomentazioni del ricorrente costituiscono valutazioni di merito (calcolo personale del principio attivo sul totale) non sindacabili in sede di legittimità. Quanto al dolo, la Corte ha giudicato la sentenza di merito complessivamente coerente: elementi quali la presenza dell'imputato a un rave party con sostanza e bilancino, la conservazione in zaino e a domicilio con bilancini di precisione, l'ammissione dell'imputato circa la destinazione della sostanza, e la coltivazione dichiarata ma poco credibile, consentono di desumere la consapevolezza e la destinazione allo spaccio. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della sentenza Corte Cost. n.186/2000.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 5

    Norma penale che sanziona illecita produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte ha applicato la norma ritenendo sussistente la detenzione a fini di spaccio nonostante la valutazione di un modesto principio attivo in parte della sostanza sequestrata.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente delle spese in caso di inammissibilità; la Corte lo ha richiamato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione della somma da porre a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende, con valutazione equitativa in assenza di dolo nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Cass. Sezioni Unite n. 3047 del 2019 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata dalla difesa per sostenere che la minore percentuale di principio attivo possa escludere l'offensività; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che la contestazione di tale valutazione rappresenti una questione di merito non sindacabile in sede di legittimità, stante la valutazione complessiva dei fatti.

  • Cass. Sezioni Unite n. 47472 del 2007 (giurisprudenza)

    Citata dalla difesa come argomento sul tema dell'offensività e della valutazione del principio attivo; la Corte ha ritenuto la questione comunque rimessa alla valutazione di merito.

  • United Nations Office on Drugs and Crime (raccomandazioni tecniche)

    Richiami a criteri tecnici per identificazione/analisi della cannabis invocati dalla difesa; la Corte ha considerato tali osservazioni come parte di una valutazione tecnica di merito che non autorizza l'ammissibilità del ricorso in Cassazione quando la sentenza di merito ha dato un giudizio coerente e organico.

Massime di principio

  • Le contestazioni circa la valutazione quantitativa del principio attivo (potenza) della sostanza costituiscono in larga parte questioni di merito: la Corte di Cassazione non riesamina il valore probatorio delle valutazioni esperite in grado di merito se la decisione è coerente e organica.
  • La rilevanza penale di possesso di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio non dipende soltanto dalla percentuale di principio attivo, ma dall'insieme degli elementi (quantità complessiva, modalità di conservazione, presenza di bilancini, luogo e circostanze, ammissioni dell'imputato) che consentono di desumere la destinazione allo spaccio.
  • L'assenza di consapevolezza (dolo) può essere confutata anche per via indiziaria: comportamenti e circostanze obiettive possono rettificare la dichiarata convinzione dell'imputato di trovarsi in presenza di una sostanza lecita.
  • Richiami a standard tecnici o a pronunce delle Sezioni Unite utili a discutere l'offensività devono essere fatti valere e approfonditi in sede di merito; se la decisione di merito ha adeguata motivazione, tali rilievi non sono di per sé idonei a fondare l'ammissibilità del ricorso per Cassazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale distinguere i vizi di diritto (ammissibili) dalle critiche di merito: il solo disaccordo sulla valutazione probatoria o sul peso degli elementi non rende il ricorso ammissibile.

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