Cassazione Penale, Ordinanza n. 24073/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. Sosteneva che la Corte di appello non avrebbe valutato le censure difensive sul comportamento dell'imputato, profilo che avrebbe potuto giustificare una determinazione più favorevole del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata era però stata resa all'esito di un concordato in appello, nel quale, quanto alla pena, erano state accolte le richieste formulate congiuntamente dalle parti, con rinuncia agli ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro una sentenza di appello resa all'esito del concordato, che aveva accolto le richieste concordi delle parti sul trattamento sanzionatorio e preso atto della rinuncia agli ulteriori motivi. In tale situazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, e le parti non possono poi dedurre in cassazione questioni relative ai motivi rinunciati. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con decisione in procedura semplificata e senza formalità.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui, nel concordato in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento salvo l'evidenza di una causa di non punibilità immediatamente rilevabile.
La declaratoria di inammissibilità è stata adottata con procedura semplificata e senza formalità.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa all'esito di un concordato tra le parti e il giudice accoglie le richieste concordate, l'obbligo di motivazione del giudice di secondo grado è delimitato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e non si estende ai profili oggetto di rinuncia.
- In presenza di rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato, le parti non possono dedurre in cassazione vizi motivazionali o questioni attinenti a motivi ormai rinunciati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se investe profili non più devoluti al giudice di legittimità perché coperti da rinuncia concordata in appello.
- L'accoglimento della richiesta di pena concordata comporta, di regola, la definizione del giudizio di legittimità con declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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