Sentenza n. 2658/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Art. 5, commi 2 e 3, del regolamento universitario sull’assegnazione dei compiti didattici, nella parte in cui consente di attribuire con priorità insegnamenti ai ricercatori a tempo indeterminato a titolo gratuito, e deliberazioni dipartimentali del 25 maggio 2023, 30 aprile 2024 e 15 maggio 2025 che hanno affidato al ricorrente rispettivamente 105, 63 e 47 ore di didattica frontale senza compenso
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricercatore ha impugnato la previsione regolamentare che subordinava alla gratuità il conferimento, con priorità, di insegnamenti curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, nonché gli atti applicativi relativi agli anni accademici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Ha dedotto: (i) violazione degli artt. 114, commi 1 e 3, d.P.R. n. 382/1980, 12, comma 3, l. n. 341/1990, 6, comma 4, l. n. 240/2010 e dell’art. 3, comma 4, del regolamento, sostenendo che l’attività didattica curriculare svolta dai ricercatori di ruolo deve essere retribuita; (ii) incoerenza, illogicità e irragionevolezza della gratuità, anche rispetto alla previsione regolamentare che riconosce in via generale la retribuzione aggiuntiva, oltre a difetto di motivazione; (iii), in subordine, disparità di trattamento rispetto ai ricercatori a tempo determinato, per i quali è prevista la retribuzione dell’attività didattica oltre le 60 ore, con conseguente richiesta subordinata di compenso per le ore eccedenti tale soglia. Per ciascun anno ha chiesto l’annullamento degli affidamenti gratuiti e il pagamento della retribuzione aggiuntiva: in via principale, € 4.200 per le 105 ore, € 2.520 per le 63 ore ed € 1.880 per le 47 ore, oltre oneri; per il primo anno e per il secondo anno ha formulato in subordine richieste rispettivamente di € 1.800 e € 120. L’Università ha eccepito acquiescenza, carenza o sopravvenuta carenza di interesse e infondatezza nel merito, invocando la propria discrezionalità nella determinazione dei compensi.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità: l’impugnazione tempestiva esclude l’acquiescenza; permane l’interesse patrimoniale al compenso per prestazioni già rese; l’adesione agli interpelli esprime il consenso all’insegnamento, non la rinuncia alla retribuzione; la disposizione regolamentare generale e astratta è impugnabile insieme all’atto applicativo che rende attuale la lesione. Nel merito ha accolto la domanda principale. L’art. 6, comma 4, l. n. 240/2010 impone all’Ateneo di disciplinare una retribuzione aggiuntiva per i corsi e moduli curriculari affidati, con il consenso dell’interessato, ai ricercatori a tempo indeterminato: la discrezionalità universitaria riguarda i criteri e la quantificazione entro i limiti di bilancio, non la scelta di non remunerare il lavoro svolto. La mera esigenza di contenimento o ottimizzazione delle risorse non giustifica la gratuità e l’Università non ha provato l’incapienza di bilancio. Il diritto riguarda tutte le ore effettivamente prestate, poiché, diversamente dalle 60 ore dovute dai ricercatori a tempo determinato, le ore attribuite al ricercatore a tempo indeterminato sono integralmente aggiuntive. Il TAR ha quindi annullato, nei limiti d’interesse del ricorrente, la previsione regolamentare di gratuità e gli affidamenti del 2023, 2024 e 2025 nella parte in cui disponevano la gratuità; ha condannato l’Università a quantificare e pagare il compenso per tutte le ore effettivamente svolte, secondo i criteri utilizzati dall’Ateneo negli anni di riferimento per i compiti didattici aggiuntivi e i contratti di insegnamento, con interessi legali dal dovuto al saldo e senza rivalutazione monetaria. Ha assorbito le censure relative alla domanda subordinata. Spese a carico dell’Università, liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, l. n. 240/2010
Nel sistema vigente, quindi, l’insegnamento curriculare, che non rientra tra i compiti istituzionali del ricercatore a tempo indeterminato, può essergli affidato solo con il suo consenso; per tale attività, come chiarito dalla normativa in questione, l’ateneo deve disciplinare una retribuzione aggiuntiva con proprio regolamento.
L’affidamento di corsi o moduli curriculari al ricercatore a tempo indeterminato richiede il suo consenso e comporta il dovere dell’università di disciplinare una retribuzione aggiuntiva. La discrezionalità dell’Ateneo può incidere sui criteri e sulla quantificazione, ma non può sopprimere il diritto a un compenso per l’attività svolta.
art. 36 Cost.
L’interpretazione costituzionalmente orientata impone, invece, di ritenere che il legislatore abbia rimesso alla discrezionalità degli Atenei solo la determinazione dei criteri per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva, da effettuarsi nei limiti della disponibilità di bilancio, ma non certo la scelta di retribuire o meno l’attività lavorativa svolta.
Il principio della giusta retribuzione esclude che l’autonomia regolamentare universitaria possa trasformare in gratuita un’attività lavorativa effettivamente svolta; la disponibilità di bilancio rileva per determinare il compenso, non per negare in assoluto la retribuzione.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La somma dovrà essere quantificata dall’Università, ex art. 34, co. 4, c.p.a., in base ai criteri fissati e/o utilizzati dall’Ateneo, negli anni di riferimento, per la retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per i contratti di insegnamento; su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti in questione (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 e d.m. 1 settembre 1998, n. 352).
La condanna pecuniaria può essere pronunciata fissando i criteri per la successiva quantificazione da parte dell’amministrazione. Nel caso concreto, la somma va determinata secondo i criteri retributivi dell’Ateneo per gli anni di riferimento, con interessi legali dal dovuto al saldo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La somma dovrà essere quantificata dall’Università, ex art. 34, co. 4, c.p.a., in base ai criteri fissati e/o utilizzati dall’Ateneo, negli anni di riferimento, per la retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per i contratti di insegnamento; su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti in questione (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 e d.m. 1 settembre 1998, n. 352).
Per i crediti retributivi considerati, il giudice riconosce gli interessi legali dal momento in cui il credito è dovuto, ma esclude la rivalutazione monetaria in ragione del divieto di cumulo richiamato.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La somma dovrà essere quantificata dall’Università, ex art. 34, co. 4, c.p.a., in base ai criteri fissati e/o utilizzati dall’Ateneo, negli anni di riferimento, per la retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per i contratti di insegnamento; su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti in questione (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 e d.m. 1 settembre 1998, n. 352).
La disposizione è applicata, insieme alle altre fonti richiamate, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per il credito retributivo riconosciuto.
d.m. 1 settembre 1998, n. 352
La somma dovrà essere quantificata dall’Università, ex art. 34, co. 4, c.p.a., in base ai criteri fissati e/o utilizzati dall’Ateneo, negli anni di riferimento, per la retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per i contratti di insegnamento; su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti in questione (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 e d.m. 1 settembre 1998, n. 352).
Il decreto è richiamato a fondamento dell’esclusione della rivalutazione monetaria in cumulo con gli interessi legali sul credito retributivo.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 6, comma 4, l. n. 240/2010, i corsi e moduli curriculari possono essere affidati ai ricercatori universitari a tempo indeterminato con il loro consenso e, quando affidati, devono essere retribuiti in aggiunta al trattamento ordinario.
- La discrezionalità dell’università riguarda la definizione dei criteri e dell’ammontare della retribuzione aggiuntiva entro i limiti delle disponibilità di bilancio, ma non consente di escludere in via regolamentare ogni compenso per l’attività didattica curriculare effettivamente svolta.
- Il richiamo alla disponibilità di bilancio non è sufficiente a giustificare la gratuità: l’amministrazione deve provare l’effettiva incapienza delle risorse se la invoca come fatto impeditivo del diritto alla retribuzione.
- L’adesione del ricercatore a un interpello per l’affidamento dell’insegnamento esprime il consenso allo svolgimento dell’incarico, ma non equivale ad acquiescenza alla gratuità né a rinuncia al diritto alla retribuzione.
- Le ore di insegnamento curriculare affidate al ricercatore a tempo indeterminato sono integralmente aggiuntive e devono essere remunerate per intero; non è applicabile la soglia delle 60 ore prevista per i ricercatori a tempo determinato.
Come è indicizzato
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