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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35772/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente, in riassunzione di un precedente giudizio introdotto davanti al giudice di pace, aveva impugnato alcune cartelle esattoriali deducendo l'illegittimità per omessa o inesistente notifica degli atti prodromici. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello ritenendo che il contribuente avrebbe dovuto impugnare il primo atto notificato (perfezionato con deposito presso la casa comunale) e l'avviso notificato via PEC, cosicché la pretesa tributaria si era ormai cristallizzata. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omessa e insufficiente motivazione sulla richiesta di dichiarare nulla l'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva al contribuente. La Corte ha rilevato che la censura in realtà investiva un'omessa pronuncia e, quindi, andava dedotta ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non già come vizio motivazionale; inoltre ha osservato che la motivazione insufficiente non è più censurabile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto errata la sussunzione del vizio dedotto: l'omessa pronuncia sulla nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva integra un error in procedendo denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre il ricorrente aveva erroneamente invocato il n. 5. Ha inoltre richiamato il limite del "minimo costituzionale" della motivazione, che non consente di censurare la mera insufficienza motivazionale nei termini proposti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di merito, cioè un difetto di attività processuale che determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo il sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione; non è più utilizzabile per censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale nei termini tradizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione, va fatta valere come error in procedendo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è sindacabile in Cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata con proposta del relatore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità, legittima il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette completamente di pronunciarsi su una domanda o eccezione, il vizio è di nullità della sentenza per error in procedendo e deve essere denunciato in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non con il vizio motivazionale di cui al n. 5.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo della Corte è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • L'erronea qualificazione del vizio di sentenza dedotto in Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, perché il motivo deve essere coerente con la natura del vizio denunciato.
  • L'omessa pronuncia su una questione processualmente rilevante non può essere fatta valere come violazione di norme sostanziali o come vizio di motivazione, se il giudice non ha proprio esaminato la domanda o l'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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