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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23975/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del 20/07/2022 per due motivi: (1) omessa motivazione quanto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) vizio motivazionale e falsa applicazione dell'art. 73, comma 7-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando la confisca del presunto profitto (euro 220) senza un accertamento che collegasse quella somma alla condotta illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il limite di impugnazione in materia di applicazione della pena su richiesta (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e il principio secondo cui il patteggiamento comporta rinuncia ad eccezioni diverse da quelle attinenti all'accordo; inoltre la motivazione del giudice di merito è considerata assolta dalla verifica formale dei requisiti dell'accordo e del controllo ex art. 129 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990, osservando che nella fattispecie la quantificazione del profitto si desumeva dagli elementi dell'imputazione e dalle dichiarazioni degli acquirenti e che la norma non richiede un vincolo di pertinenzialità fra il denaro e il reato nei casi di patteggiamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); il suo richiamo definisce il quadro nel quale operano i limiti di impugnazione previsti per le sentenze concordate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di proscioglimento e l'obbligo del giudice di verificare la loro insussistenza; nel patteggiamento il giudice deve comunque accertare tali cause, ma la motivazione formale dell'accertamento è ritenuta sufficiente e non pienamente sindacabile in cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita le possibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ciò rende inammissibili molte censure di merito e di motivazione nel patteggiamento.

  • art. 73, comma 7-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

    Prevede la confisca del profitto/prodotto nei casi di condanna o patteggiamento; secondo la Corte, in tali casi la confisca può essere disposta anche senza un rigoroso accertamento di pertinenzialità del denaro rispetto al reato, potendo la quantificazione ricavarsi dagli elementi dell'imputazione.

  • d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202

    Norma che ha introdotto il comma 7-bis nell'art. 73 del d.P.R. 309/1990; la Corte ne richiama la portata nel senso di agevolare la confisca del profitto nei casi di patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche a carico della parte che propone ricorso inammissibile; qui ha determinato l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente richiamato dalla Corte di Cassazione in tema di declaratoria di inammissibilità e conseguenze processuali; utilizzata per motivare la statuizione sulle sanzioni pecuniarie in assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro sentenze di patteggiamento sono fortemente limitate: la cassazione è ammessa solo per i motivi elencati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte censure di merito o di motivazione risultano, quindi, inammissibili.
  • Nel patteggiamento l'imputato rinuncia a far valere molte nullità e eccezioni; la motivazione del giudice del merito è assolta dalla verifica formale dei requisiti dell'accordo e dall'accertamento dell'insussistenza delle cause di proscioglimento, e ciò è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • In materia di stupefacenti, quando la confisca è disposta a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, non è richiesto un rigoroso vincolo di pertinenzialità fra somme e reato: la quantificazione del profitto può essere desunta da elementi dell'imputazione (es. prezzo delle cessioni, dichiarazioni degli acquirenti).
  • Chi intende impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta deve mirare espressamente ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis; censure genericamente rivolte alla 'mancanza di motivazione' o all'insufficiente accertamento del nesso causale tra profitto e reato rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende; prima di ricorrere è quindi importante valutare la fondatezza formale e sostanziale dei motivi alla luce dei limiti normativi del patteggiamento.

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