Cassazione Civile, Ordinanza n. 23355/2024 del 29/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto la quota di un immobile in comunione tra due fratelli, il giudice dell'esecuzione dispose la sospensione della procedura e l'instaurazione di un giudizio di divisione endoesecutiva, assegnando alla creditrice procedente un termine perentorio per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari. La notificazione dell'atto introduttivo non andò a buon fine nei confronti del debitore esecutato, mentre riuscì nei confronti dell'altra comproprietaria. In seguito, il debitore eccepì la decadenza della creditrice per mancato rispetto del termine assegnato, chiedendo l'estinzione del giudizio di divisione e del procedimento esecutivo. Il tribunale e poi la corte d'appello respinsero l'eccezione, valorizzando la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la successiva rinnovazione della notificazione, e la costituzione del debitore. Con il ricorso per cassazione il debitore dedusse: omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla falsa valutazione del materiale processuale e alla violazione dell'art. 307 c.p.c.; violazione dell'art. 153 c.p.c. per avere la corte territoriale avallato una rimessione in termini ritenuta tardiva e ingiustificata; violazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. per avere attribuito efficacia sanante alla costituzione del debitore nonostante l'asserita già intervenuta causa estintiva del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva e non censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello: per evitare la decadenza nell'avvio del giudizio di divisione endoesecutiva era sufficiente che l'atto introduttivo fosse stato notificato validamente ad almeno uno dei litisconsorti necessari, con conseguente non più revocabilità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la divisione. Poiché il ricorrente non ha attaccato specificamente tale ratio, le ulteriori censure sul ritardo nella ripresa della notificazione, sulla rimessione in termini e sulla sanatoria per costituzione sono state ritenute prive di idoneità a determinare l'annullamento della decisione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della doglianza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio denunciato in cassazione per omessa pronuncia.
art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
Invocato per sostenere l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la rimessione in termini concessa alla creditrice.
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
Invocato per negare efficacia sanante alla costituzione del debitore.
art. 291 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione nulla o incompleta.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nella memoria in tema di integrazione del contraddittorio nei litisconsorzî necessari.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità e mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nell'avviso da notificare per la costituzione del convenuto nel giudizio di divisione.
art. 167 c.p.c.
Richiamato per l'avvertimento sulle decadenze in caso di mancata costituzione.
art. 600 c.p.c.
Richiamato in relazione all'avviso nel procedimento di divisione endoesecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione endoesecutiva instaurato a seguito di espropriazione di quota comune, la mancata notificazione dell'atto introduttivo a uno dei litisconsorti necessari non comporta necessariamente decadenza se il termine perentorio assegnato risulta rispettato almeno nei confronti di altro litisconsorte e l'ordinanza del giudice dell'esecuzione risulta così comunque eseguita in parte.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché l'omissione rende definitiva la motivazione non impugnata.
- Le censure che investono la rinnovazione della notificazione, la rimessione in termini o la sanatoria per costituzione sono inconferenti se non aggrediscono la preliminare ratio che esclude in radice la decadenza dal termine per l'avvio del giudizio.
- La costituzione della parte destinataria può essere valorizzata solo se rilevante rispetto alla nullità o incompletezza della notifica; non è idonea a superare un ricorso che non colpisca la base decisoria sulla tempestività dell'adempimento notificatorio già ritenuta sufficiente dal giudice di merito.
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