Cassazione Civile, Ordinanza n. 36307/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di risarcimento proposta da una persona fisica nei confronti di una banca, assumendo che l'istituto avesse illecitamente divulgato dati relativi a una pretesa insolvenza finanziaria riferita all'attore. Tali dati erano stati acquisiti dalla banca in occasione di una domanda di finanziamento presentata da un terzo che si era fraudolentemente sostituito al ricorrente mediante documenti personali contraffatti. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che, pur potendosi discutere della condotta della banca nel ritardato impedimento della propagazione degli effetti dannosi della segnalazione, mancasse comunque prova certa di specifici danni concretamente subiti dall'attore. Il ricorrente ha proposto sette motivi: (1) omesso esame della documentazione relativa alla illeggibilità della fotocopia del documento esibito alla banca, che avrebbe mostrato l'insufficienza degli accertamenti svolti; (2) omesso esame della procedura interna di prevenzione frodi e dell'iter di accettazione della domanda di finanziamento, che avrebbe evidenziato carenze istruttorie della banca; (3) violazione dell'art. 2050 c.c. per non aver ascritto all'operatore finanziario il rischio delle segnalazioni inesatte o infondate nelle banche dati private; (4) omesso esame dei documenti relativi alla prova dei danni concretamente sofferti; (5) violazione dell'art. 1226 c.c. per il mancato riconoscimento del danno morale conseguente al reato di sostituzione di persona; (6) violazione dell'art. 1226 c.c. e omesso esame per il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance connesso a contratti e gare pubbliche; (7) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese senza compensazione, nonostante la parziale riconosciuta responsabilità della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il quarto, il sesto e il settimo motivo, e infondato il quinto; per i primi tre motivi ha osservato che, comunque, la questione dell'illiceità della condotta sarebbe stata assorbita dalla mancanza di prova del quantum debeatur, mentre i motivi residui non superavano i limiti del giudizio di legittimità o pretendevano una rivalutazione del merito. In particolare, il quarto motivo era inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mero esame incompleto delle risultanze istruttorie; il quinto era infondato perché il reato di sostituzione di persona non era imputabile alla banca ma, eventualmente, al terzo autore della frode; il sesto era inammissibile per mancata allegazione e prova concreta delle asserite chances perdute e perché sollecitava una rilettura del merito; il settimo era inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in ogni caso, il ricorrente era risultato soccombente in entrambi i gradi. La Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la sola valutazione delle prove o di chiedere una rivalutazione del merito.
art. 2050 c.c.
Il ricorrente lo invocava per attrarre all'operatore finanziario il rischio dell'inesatta segnalazione; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole, assorbendo comunque la questione per difetto di prova del danno.
art. 494 c.p.
Il richiamo al reato di sostituzione di persona è stato ritenuto non idoneo a fondare il risarcimento nei confronti della banca, poiché il fatto penalmente rilevante non era ad essa imputabile.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile; non può supplire alla mancata prova concreta del pregiudizio allegato.
art. 92, co. 2, c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la relativa mancata applicazione non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi documentali e probatori posti a fondamento delle censure, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera insufficiente o non condivisa lettura delle prove.
- La domanda risarcitoria non può essere accolta se, anche a fronte di una possibile condotta illecita del convenuto, il danneggiato non fornisce prova sufficiente dell'effettiva esistenza e consistenza del danno subito.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non sostituisce l'onere di allegare e dimostrare il pregiudizio, ma opera solo nella fase di quantificazione di un danno già accertato nell'an debeatur.
- Il danno morale derivante da un fatto penalmente rilevante può essere risarcito solo se il fatto sia imputabile al soggetto chiamato a risponderne, non essendo sufficiente il mero richiamo alla rilevanza penale dell'evento.
- Il riconoscimento della perdita di chance richiede una specifica allegazione e un riscontro probatorio della serietà e apprezzabilità delle occasioni perdute; in difetto, la censura è inammissibile in cassazione.
- La regolazione delle spese processuali, compresa l'eventuale compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti consentiti dalla legge.
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