Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7258/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

La controversia trae origine dall’importazione nel 2007 di calzature di provenienza cinese, effettuata con l’ausilio dello spedizioniere resistente quale rappresentante diretto dell’importatore. In seguito alla rettifica al rialzo del valore della merce, l’Agenzia delle dogane contestò allo spedizioniere le sanzioni per dazi non integralmente corrisposti, ritenendolo responsabile in ragione della sua partecipazione all’operazione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso dello spedizioniere; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 15 marzo 2013, respinse l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il rappresentante diretto fosse normalmente estraneo all’obbligazione doganale e che l’art. 41, comma 2, TULD fosse incompatibile con la disciplina unionale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato, ai sensi della L. n. 213/2000, dell’art. 40 TULD e degli artt. 5 e 64 del regolamento CEE n. 2913/92, l’esclusione dell’obbligazione doganale dello spedizioniere sulla base del carattere solo documentale del suo controllo; con il secondo ha invocato la responsabilità dello spedizioniere ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997; con il terzo ha sostenuto, richiamando gli artt. 201-205 del Codice doganale comunitario e l’art. 41, comma 2, TULD, la compatibilità della responsabilità sussidiaria nazionale dello spedizioniere e l’estensione della qualità di debitore doganale ai soggetti partecipanti all’operazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando la dichiarazione doganale è regolarmente presentata ai sensi dell’art. 201 CDC, il rappresentante diretto non è solidalmente responsabile dei dazi derivanti dalla rettifica dell’accertamento se si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore e a trasmettere i documenti da questi forniti. La responsabilità solidale può invece sorgere se l’amministrazione prova che il rappresentante diretto ha fornito dati necessari alla dichiarazione, o allegato documenti necessari, dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità. La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 41 TULD, incluso il comma 2 sulla responsabilità sussidiaria dello spedizioniere, era stato abrogato dal 15 maggio 1998; la disciplina residua della L. n. 213/2000 va interpretata in conformità al diritto unionale. Nel caso concreto, la CTR aveva escluso la responsabilità sulla base della rappresentanza diretta e l’Agenzia non aveva dedotto né allegato che lo spedizioniere avesse fornito dati o documenti irregolari o inidonei; non sussistevano quindi né responsabilità per i dazi né applicabilità delle sanzioni. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati; il secondo, relativo all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 5, p. 2, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

    La dichiarazione doganale può essere resa dall’importatore o da un rappresentante; la distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta rileva per identificare il dichiarante e, quindi, il soggetto normalmente obbligato al pagamento dei dazi.

  • art. 40, comma 1, D.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

    La disposizione disciplina la possibilità di presentare la dichiarazione doganale tramite rappresentante e consente di distinguere il rappresentante diretto, che agisce in nome e per conto altrui, da quello indiretto, che agisce in nome proprio.

  • art. 201, p. 3, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    In particolare, con riferimento alla ipotesi sub a) di cui al paragrafo che precede, va evidenziato che la violazione, da parte del rappresentante diretto, dell’obbligo, previsto dalla L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6, di controllare la regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè l’idoneità e la validità dei documenti allegati alla dichiarazione, si traduce in una responsabilità solidale al pagamento del tributo, per violazione degli obblighi professionali gravanti sullo spedizioniere, solo nel caso in cui la dichiarazione doganale si sia rivelata erronea (e, pertanto, oggetto di rettifica) in ragione della invalidità, irregolarità, inidoneità o incompletezza dei dati e dei documenti forniti dallo stesso spedizioniere e in base ai quali è stata redatta la dichiarazione.

    Il rappresentante diretto può essere debitore insieme all’importatore quando abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone conoscere l’errore o l’invalidità; non risponde per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione predisposta dall’importatore con i documenti da questi consegnati.

  • art. 4, punto 18, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    Dal combinato disposto degli artt. 201, p. 3, e 4, punto 18, CDC e in correlazione con l’immissione di merci in libera pratica per effetto della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 38 s.s. CDC (trasporto delle stesse presso gli uffici doganali o zone franche e presentazione in dogana), l’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all’autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019).

    La nozione di dichiarante concorre a individuare il soggetto cui si collega l’obbligazione doganale sorta con la dichiarazione, a prescindere dal suo rapporto con la merce.

  • art. 38, n. 1, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    Invero, l’introduzione della merce non ha rispettato le fasi contemplate dall’art. 38, n. 1 e art. 40 CDC (Cass. n. 5159 del 01/03/2013), ossia conduzione/trasporto all’ufficio doganale e presentazione in dogana (cfr. CGUE 25 gennaio 2017, causa C-679/15, UltraBrag AG, punto 20; Cass. n. 5560 del 2019, cit.; Cass. n. 15777 del 23/06/2017; Cass. n. 10033 del 20/04/2017; Cass. n. 8240 del 30/03/2017).

    La disciplina richiede la conduzione o il trasporto della merce all’ufficio doganale e la sua presentazione; la violazione di tali fasi può ricadere nelle ipotesi di obbligazione doganale derivante da introduzione irregolare.

  • art. 40, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    Invero, l’introduzione della merce non ha rispettato le fasi contemplate dall’art. 38, n. 1 e art. 40 CDC (Cass. n. 5159 del 01/03/2013), ossia conduzione/trasporto all’ufficio doganale e presentazione in dogana (cfr. CGUE 25 gennaio 2017, causa C-679/15, UltraBrag AG, punto 20; Cass. n. 5560 del 2019, cit.; Cass. n. 15777 del 23/06/2017; Cass. n. 10033 del 20/04/2017; Cass. n. 8240 del 30/03/2017).

    La presentazione in dogana costituisce una delle fasi necessarie della procedura di introduzione regolare della merce; la sua inosservanza può determinare l’insorgenza dell’obbligazione doganale secondo le fattispecie previste dal CDC.

  • art. 202, p. 3, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    ai sensi dell’art. 202, p. 3, CDC, la persona che ha proceduto alla introduzione irregolare (cioè, quella che normalmente avrebbe dovuto svolgere le operazioni di sdoganamento e adempiere gli obblighi del dichiarante in dogana), nonchè le persone che hanno partecipato a detta introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare e le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere – allorquando l’hanno acquisita o ricevuta – che si trattava di merce introdotta irregolarmente

    In caso di introduzione irregolare, sono debitori non solo chi l’ha materialmente effettuata, ma anche chi vi ha partecipato sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell’irregolarità e chi ha acquisito o detenuto la merce con la medesima consapevolezza.

  • art. 203, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    ai sensi dell’art. 203 CDC, la persona che ha provveduto alla sottrazione della merce presentata in dogana. In tale ipotesi, “costituisce sottrazione di una merce al controllo doganale (..) qualsiasi ritiro, non autorizzato dall’autorità doganale competente, di una merce sottoposta alla vigilanza doganale dal luogo di custodia autorizzato, a prescindere dall’intenzionalità dello stesso” (così Cass. n. 29535 del 16/11/2018, che richiama CGUE 18 maggio 2017, causa C-154/16, Latvij as Dzelzcelp. VAS, punto 42, e CGUE 11 luglio 2013, causa C273/12, Harry Winston, punti 30 e 33).

    È debitore chi sottrae la merce al controllo doganale; la sottrazione comprende qualsiasi ritiro non autorizzato dal luogo di custodia sottoposto a vigilanza, indipendentemente dall’intenzionalità.

  • artt. 204 e 205, regolamento CEE n. 2913/92 (CDC)

    Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l’obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelle effettivamente importate, sottrazione al controllo doganale, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime.

    Le disposizioni individuano ulteriori fattispecie in cui l’obbligazione doganale nasce dall’inosservanza della disciplina doganale e dal verificarsi di fatti specifici, non da una dichiarazione regolarmente presentata poi rettificata.

  • art. 28, L. n. 146/1998

    Venendo al diritto interno, va subito evidenziato che la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28 ha definitivamente abrogato, a far data dal 15/05/1998, l’art. 41 TULD (che prevedeva, al comma 2, la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere a seguito di rettifica dell’accertamento), già ritenuto incompatibile con il CDC fin dalle operazioni effettuate in epoca successiva al 01/01/1989 (Cass. n. 9777 del 18/06/2003; Cass. n. 14312 del 26/09/2003; Cass. n. 3623 del 20/02/2006).

    L’art. 28 ha abrogato dal 15 maggio 1998 l’art. 41 TULD, compresa la previsione di responsabilità sussidiaria dello spedizioniere in caso di rettifica dell’accertamento.

  • art. 2, comma 6, L. n. 213/2000

    Tale disposizione non può che essere inserita ed interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis. Ne consegue che lo spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti: a) in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201, p. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti;

    L’obbligo di controllo dello spedizioniere previsto dalla disposizione comporta responsabilità solidale soltanto entro i limiti compatibili con il CDC: in caso di dichiarazione regolare, occorre che abbia fornito dati o documenti necessari e che conoscesse o dovesse conoscere la loro erroneità o invalidità.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è, ovviamente, a carico dell’Amministrazione doganale e può essere fornita anche a mezzo di elementi presuntivi, secondo la generale previsione dell’art. 2729 c.c..

    Spetta all’amministrazione doganale provare i presupposti della responsabilità solidale dello spedizioniere, anche mediante presunzioni.

  • art. 11, D.Lgs. n. 472/1997

    Il secondo motivo, che attiene all’applicabilità della previsione generale del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, resta assorbito.

    La Corte non ha deciso nel merito l’applicabilità dell’art. 11, poiché il motivo è rimasto assorbito dall’esclusione della responsabilità dello spedizioniere in base ai motivi esaminati.

Massime di principio

  • Nell’obbligazione doganale che sorge a seguito di una dichiarazione regolarmente presentata, la qualità di debitore è normalmente collegata al dichiarante: il rappresentante indiretto agisce in nome proprio e risponde quale dichiarante, mentre il rappresentante diretto opera in nome e per conto dell’importatore e, di regola, resta estraneo all’obbligazione.
  • Il rappresentante diretto dell’importatore non è solidalmente responsabile dei dazi dovuti in seguito alla rettifica di una dichiarazione regolarmente presentata se si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore e a presentare i documenti da questi forniti.
  • Il rappresentante diretto risponde solidalmente, in caso di dichiarazione regolare poi rettificata, solo se l’amministrazione prova che ha fornito dati o documenti necessari alla sua redazione, conoscendone o dovendone conoscere l’irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità.
  • Quando l’obbligazione doganale deriva da introduzione irregolare, sottrazione al controllo doganale o altra violazione prevista dal CDC, la responsabilità può gravare anche sui soggetti che hanno partecipato alla condotta o acquisito o detenuto la merce, nei presupposti e con la consapevolezza indicati dalle pertinenti disposizioni unionali.
  • L’onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità solidale del rappresentante diretto grava sull’amministrazione doganale; la prova può essere fornita anche per presunzioni.
  • La responsabilità sussidiaria dello spedizioniere prevista dall’art. 41, comma 2, TULD non può essere invocata per le operazioni successive alla sua abrogazione, intervenuta dal 15 maggio 1998.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.