Cassazione Civile, Ordinanza n. 20994/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS sulla base di un verbale ispettivo che aveva riqualificato come rapporti di lavoro subordinato quarantaquattro collaborazioni a progetto, una collaborazione coordinata e continuativa e un rapporto di lavoro occasionale, tutti riferiti ad attività di call center svolte tra il 1 gennaio 2009 e il 13 luglio 2012. La società ha opposto l'atto sostenendo, in sostanza, che i contratti esaminati fossero solo una parte di un numero maggiore di rapporti e che l'INPS non avesse provato la subordinazione per tutti i rapporti contestati; ha inoltre dedotto che i progetti non fossero genericamente indeterminati, che le testimonianze avvalorassero l'autonomia, che vi fossero errori nei conteggi contributivi e che le spese fossero state liquidate in modo erroneo. La Corte d'appello ha accolto solo parzialmente il gravame, limitando la riforma alla compensazione tra contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti e quelli già versati alla Gestione separata, ma confermando nel resto l'avviso di addebito. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: violazione delle norme sul lavoro a progetto, sull'efficacia probatoria dei documenti e sull'onere della prova; vizi motivazionali per aver ritenuto generici tutti i progetti e per aver accertato la subordinazione; omessa pronuncia sulla rideterminazione degli importi; e illegittima liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, dal quale dipendeva anche la sorte dei primi due, e ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse o per genericità anche il primo, il secondo e il quarto motivo; ha ritenuto infondato il quinto motivo sulle spese. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Delimita i vizi deducibili in cassazione; il sindacato sul concreto accertamento della subordinazione è ammesso solo nei limiti della violazione dei criteri legali o dell'omesso esame nei ristretti confini del n. 5.
art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nella censura sulla riqualificazione dei rapporti di collaborazione a progetto.
art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nella censura sulla riqualificazione dei rapporti di collaborazione a progetto.
art. 2094 c.c.
Individua i caratteri identificativi del lavoro subordinato, la cui individuazione è oggetto di sindacato di legittimità solo sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri legali.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sul valore probatorio degli atti e dei contratti prodotti dall'INPS.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa non può essere rovesciato sulla parte debitrice in assenza di prova sufficiente dei rapporti contestati.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla rideterminazione degli importi e sulla regolazione delle spese.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e sulla contestazione dei conteggi.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare asserita motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione consente di ricostruire il percorso logico.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Preclude, nei casi previsti, il controllo in cassazione sull'omesso esame di fatti decisivi quando l'appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto.
art. 336 c.p.c.
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese, imponendo una nuova regolazione complessiva.
art. 385, primo comma, c.p.c.
Fondamento della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di qualificazione o nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e idonee ciascuna a sorreggerla, l'inammissibilità o infondatezza delle censure dirette contro una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, anche le doglianze rivolte alle altre se la ratio non colpita resta sufficiente a mantenere la decisione.
- L'onere di contestazione riguarda le allegazioni in fatto della controparte e non supplisce alla carenza di specificità della domanda o della deduzione; la produzione documentale, da sola, non può integrare allegazioni insufficienti.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve confrontarsi con il nucleo argomentativo della sentenza impugnata e indicare in modo circostanziato gli elementi decisivi trascurati; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.
- Se la sentenza d'appello riforma anche solo in parte quella di primo grado, il giudice di secondo grado deve procedere a una nuova regolazione delle spese alla luce dell'esito complessivo della lite, potendo valutare discrezionalmente la reciproca soccombenza senza dover rispettare una proporzione matematica tra domanda accolta e spese.
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