Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- del provvedimento di D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 9.1.2025, recante il divieto di accedere, per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di notifica, “…per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e National League) e a quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie”; “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti l’“Allianz Stadium” e lo stadio olimpico “Grande Torino”, come indicate nei provvedimenti, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi; “…ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino”; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale”.

Giustizia amministrativa202500347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.SPO. della durata di un anno, con divieto di accesso alle manifestazioni e agli impianti sportivi, ai luoghi di raduno e ai percorsi delle tifoserie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario D.A.SPO.)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.A.SPO. adottato dal Questore di Torino dopo scontri violenti tra tifoserie avvenuti alla vigilia della partita Juventus-Torino. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989, contestando l’assenza di elementi probatori o indiziari sufficienti a dimostrare la sua partecipazione agli scontri. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento sulla sua individuazione e asserita fermata al termine della rissa, nonché sulla sua presenza nel gruppo di tifosi coinvolto. Dagli atti risultava però che il ricorrente era stato localizzato circa venti minuti dopo gli scontri e che apparteneva a un gruppo ultras. Il ricorrente aveva inoltre sostenuto di essere giunto sul posto quando la rissa era già terminata, chiedendo l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza. In giudizio la Questura non aveva fornito elementi contrari né risultavano, al momento dell’identificazione, ferite, armi improprie o altri indizi della partecipazione alla rissa. Le successive intercettazioni WhatsApp, prodotte dopo l’ordinanza cautelare, sembravano confermare che il ricorrente fosse arrivato dopo gli scontri. La Questura aveva allora prospettato una diversa condotta, consistente nell’essersi recato sul luogo con l’intenzione di partecipare alla rissa o nell’avere agevolato psichicamente l’azione del gruppo.

La decisione

Il TAR ha accolto il secondo motivo e ha annullato il D.A.SPO., dichiarando assorbiti gli altri motivi. Il giudice ha riconosciuto che il D.A.SPO. appartiene alla prevenzione amministrativa e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una valutazione probabilistica secondo la logica del più probabile che non. Tuttavia, poiché la misura incide sulla libertà di circolazione, essa deve poggiare su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento causale caratterizzato da elevata attendibilità. La mera presenza nella zona degli scontri, verificatasi circa venti minuti dopo i fatti, e l’appartenenza a un gruppo ultras non erano sufficienti a dimostrare né la partecipazione alla rissa né un’attività di agevolazione dell’azione collettiva. Le nuove intercettazioni non potevano essere utilizzate per confermare la legittimità del provvedimento sulla base di un diverso presupposto fattuale, poiché l’atto era stato motivato sull’asserita partecipazione attiva del ricorrente alla rissa. Anche l’eventuale rilevanza della condotta di agevolazione psichica avrebbe richiesto una motivazione specifica e l’indicazione dei relativi elementi indiziari; la mera intenzione non seguita da una condotta potenzialmente rilevante, anche quale concorso morale, non era sufficiente. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989

    "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti

    La misura del D.A.SPO. può essere adottata sulla base di una valutazione preventiva e probabilistica del pericolo, senza necessità della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere con elevata attendibilità il collegamento tra la condotta dell'interessato e gli episodi violenti.

  • art. 16 Cost.

    Poiché il D.A.SPO. incide sulla libertà di circolazione, l'esercizio del potere di prevenzione richiede una base fattuale particolarmente consistente e una motivazione adeguata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il D.A.SPO., quale misura amministrativa di prevenzione, può fondarsi su una valutazione probabilistica del pericolo secondo la logica del più probabile che non, senza richiedere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, deve essere sorretto da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento causale di elevata attendibilità.
  • La mera presenza di una persona nella zona in cui si sono verificati scontri tra tifoserie, avvenuta dopo la cessazione degli episodi, e la sua appartenenza a un gruppo ultras non costituiscono, da sole, elementi sufficienti per applicare un D.A.SPO. in assenza di ulteriori circostanze individualizzanti che dimostrino la partecipazione o l'agevolazione della condotta violenta.
  • La legittimità di un D.A.SPO. deve essere valutata in relazione al presupposto fattuale e alla condotta specificamente contestati nel provvedimento; l'amministrazione non può sostituire in giudizio la contestazione originaria della partecipazione attiva alla rissa con una diversa condotta, quale il successivo arrivo sul luogo con intenzione partecipativa, per colmare le carenze dell'atto mediante una motivazione sostanzialmente nuova.
  • L'eventuale agevolazione psichica dell'azione violenta del gruppo può rilevare ai fini del D.A.SPO. solo se accompagnata da una motivazione compiuta e specifica e da elementi indiziari riferibili alla concreta condotta dell'interessato; la mera intenzione non seguita da una condotta potenzialmente rilevante, anche in termini di concorso morale, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.