Sentenza n. 906/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 258/2024 depositata il 12.04.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 258/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, ed era stato ordinato al Ministero di mettere a disposizione tale contributo. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva l'esecuzione della statuizione sulle spese del precedente giudizio, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha accertato che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire integralmente il pagamento di euro 2.000,00 entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Non è stata accolta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme pretese. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'ottemperanza non ha riguardato le spese liquidate dal giudice ordinario nel giudizio presupposto.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e imporre l'esecuzione coattiva del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
- Quando l'amministrazione costituita non contesta né l'an né il quantum del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine di pagamento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine entro cui il commissario dovrà provvedere e consentendo la delega interna secondo quanto stabilito nel provvedimento.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
- L'oggetto dell'ottemperanza resta delimitato dalle statuizioni per le quali essa è stata proposta: se il ricorrente non agisce anche per l'esecuzione della condanna alle spese distratte in favore del difensore, tale capo non è compreso nel giudizio.
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