Sentenza n. 2511/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del D.D.G. dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi -OMISSIS-, a mezzo del quale si è disposta in danno del ricorrente la revoca del titolo di abilitazione nella classe di concorso A41 - Scienze e Tecnologie Informatiche, in data 30 novembre 2024 e del certificato di abilitazione con protocollo-OMISSIS-del 2 dicembre 2024, conseguiti nell'ambito del percorso di formazione iniziale dei docenti per 30 CFU, All.2, del DPCM 4 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del titolo e del certificato di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A41, conseguiti nell'ambito del percorso universitario di formazione iniziale per 30 CFU
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la revoca dell'abilitazione, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, difetto di logicità e ragionevolezza, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2-ter, comma 4-bis, del d.lgs. n. 59/2017, dell'art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999, dell'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. 4 agosto 2023 e dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Il percorso abilitante era riservato a chi avesse svolto almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso. Dopo avere inizialmente indicato gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, il ricorrente aveva sostituito il primo anno con il 2021/2022, ritenendo che il servizio complessivamente svolto nel periodo 2019-2024 fosse sufficiente. L'amministrazione ha invece accertato che nel 2021/2022 non era stato prestato il servizio nella quantità e con le modalità richieste e che il servizio risultava svolto negli anni 2018/2019 e 2019/2020. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la dichiarazione non veritiera avrebbe inciso soltanto sull'accesso al percorso formativo, non sul conseguimento dell'abilitazione, e ha invocato i principi di proporzionalità, affidamento e buona fede. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. I Ministeri costituiti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e decidendo direttamente il merito, senza esaminare la richiesta di estromissione dei Ministeri. Ha applicato l'art. 2-ter, comma 4-bis, del d.lgs. n. 59/2017, secondo cui il percorso abilitante da 30 CFU presuppone almeno tre anni di servizio nei cinque anni precedenti, valutati secondo l'art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999. Tale disposizione considera anno scolastico intero il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali; il riferimento è all'anno scolastico e non all'anno solare. Dagli atti e dall'ammissione dell'interessato risultava che il terzo anno dichiarato, il 2021/2022, non era stato effettivamente svolto presso una scuola statale o paritaria secondo i requisiti richiesti, mentre il servizio era stato prestato negli anni 2018/2019 e 2019/2020. L'Università ha quindi correttamente esercitato il potere di riesame con effetti caducatori, essendo mancato un prerequisito normativo necessario per l'accesso al percorso. Non è stato riconosciuto alcun affidamento tutelabile, poiché il titolo era stato conseguito sulla base di una dichiarazione non veritiera. Il fatto che l'abilitazione fosse stata conseguita anche mediante un percorso formativo non ha rilievo: il possesso dei requisiti di accesso costituisce un presupposto logico-giuridico necessario dell'intera procedura abilitante. È stata respinta anche la questione di costituzionalità dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, ritenuta priva di manifesta fondatezza, poiché il potere di riesame dei provvedimenti è funzionale ai principi di imparzialità e buon andamento e l'accertamento dell'assenza del requisito legale giustificava la revoca. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2-ter, comma 4-bis, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti [...] conseguono [...] l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA
Il possesso del requisito triennale di servizio nei cinque anni precedenti, con almeno un anno nella specifica classe di concorso, costituisce prerequisito necessario per l'accesso al percorso abilitante da 30 CFU e per la validità della procedura abilitante.
art. 13, comma 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
Richiamato quale base normativa del percorso universitario e accademico di formazione iniziale attraverso l'acquisizione dei 30 CFU o CFA.
art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio di insegnamento non di ruolo [...] è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Ai fini del requisito, l'anno rilevante è l'anno scolastico e non quello solare; il servizio integra un anno scolastico se dura almeno 180 giorni oppure se è prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
art. 7, comma 6, D.P.C.M. 4 agosto 2023
Richiamato quale disposizione che riserva il percorso di formazione iniziale ai soggetti in possesso dei requisiti di servizio previsti dalla normativa primaria.
art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione non veritiera relativa a un requisito necessario per l'accesso al percorso giustifica la revoca del titolo conseguito; non è rilevante che la falsità abbia inciso direttamente soltanto sull'ammissione al percorso, poiché il requisito è presupposto necessario dell'intera procedura abilitante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il possesso dei requisiti normativamente previsti per l'accesso a un percorso abilitante costituisce un prerequisito logico-giuridico dell'intera procedura; la sua mancanza può giustificare la revoca del titolo conseguito anche quando il titolo sia stato formalmente rilasciato dopo la partecipazione e il completamento del percorso formativo.
- Ai fini del requisito di servizio scolastico, l'anno rilevante è l'anno scolastico e non l'anno solare; il servizio non di ruolo vale come anno scolastico intero soltanto se prestato per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile quando il vantaggio amministrativo sia stato acquisito sulla base di una dichiarazione non veritiera che abbia indotto l'amministrazione in errore sulla sussistenza di un requisito legale.
- La circostanza che il conseguimento del titolo derivi anche da un successivo percorso formativo non interrompe il nesso con il requisito dichiarato per l'ammissione: la mancanza del requisito di accesso incide sulla validità dell'intera procedura abilitante.
- Il potere dell'amministrazione di riesaminare e rimuovere un titolo conseguito in assenza di un requisito legale necessario è funzionale ai principi di imparzialità e buon andamento; in tale situazione non prevalgono i principi di proporzionalità, buona fede o affidamento del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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