Sentenza n. 29/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza della Corte d’Appello che aveva liquidato somme a titolo di risarcimento da emotrasfusione, spese di lite e spese di registrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (erede creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La madre della ricorrente aveva contratto l’epatite C in seguito a emotrasfusioni e aveva ottenuto dalla Corte d’Appello il riconoscimento di € 40.993,00, oltre accessori, a titolo di danno biologico, nonché la condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, pari rispettivamente a € 10.206,00 e € 13.365,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. La sentenza, munita di formula esecutiva e passata in giudicato, non era stata eseguita. La figlia, dichiarandosi unica erede, ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 c.p.a., chiedendo il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito depositando una nota con cui aveva richiesto documentazione ai fini del pagamento, senza provare l’avvenuta estinzione, neppure parziale, del credito. Il TAR ha esaminato preliminarmente la procedibilità, rilevando che la nota ministeriale era successiva alla proposizione del ricorso e non dimostrava il pagamento. Ha inoltre verificato l’ammissibilità dell’azione, considerando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ritenendo provata la qualità di chiamata all’eredità mediante lo stato di famiglia originario e il certificato di morte, anche in relazione al termine decennale per accettare l’eredità previsto dall’art. 480 c.c.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza civile. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale di € 40.993,00, oltre interessi legali dal 4 novembre 2021 fino al saldo; delle spese di lite dei due gradi del giudizio civile, pari a € 10.206,00 e € 13.365,00, oltre interessi, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo l’ordine e i criteri indicati in motivazione; e delle spese di registrazione del titolo esecutivo, pari a € 1.553,27, oltre interessi dal 3 settembre 2025 fino al saldo. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, facendo salvo quanto eventualmente già pagato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, con compenso di € 1.500,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il giudice ha ritenuto che l’inerzia amministrativa integrasse violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato civile.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Rileva ai fini della certificazione del passaggio in giudicato del titolo azionato in ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni è condizione per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 480 c.c.
Il termine decennale per accettare l’eredità consente di ritenere comprovata la legittimazione della chiamata all’eredità, in assenza di elementi contrari.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
Prevede il rimborso forfettario del 15% sulle spese professionali.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo
L’IVA sulle prestazioni professionali diviene applicabile al momento del pagamento del corrispettivo.
art. 16 d.l. n. 41/1995, convertito in l. n. 85/1995
L’IVA si applica anche sulla CPA e, secondo la motivazione, tali accessori vanno calcolati anche sugli interessi legali dovuti sulle competenze professionali.
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
Costituisce il riferimento per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari per tutelare i diritti o la dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- La mera adozione, successiva alla proposizione del ricorso, di una nota amministrativa con richiesta di documenti per predisporre il pagamento non determina la sopravvenuta carenza di interesse all’ottemperanza se l’Amministrazione non prova l’estinzione, anche parziale, del credito risultante dal titolo esecutivo.
- L’inerzia della pubblica amministrazione nell’eseguire una decisione passata in giudicato del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformazione al giudicato ed è suscettibile di essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza amministrativo.
- La qualità di chiamato all’eredità, ai fini dell’esecuzione di un credito spettante al defunto, può essere comprovata mediante il certificato di morte e lo stato di famiglia originario, tenendo conto del termine decennale per l’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 480 c.c.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
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