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Sentenza

Sentenza del 27/07/2021 n. 21422 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di avviso di accertamento relativo al 2002 con rettifica induttiva dei ricavi applicando una percentuale di ricarico del 7% sul costo del venduto per desumere ricavi non contabilizzati (in base a presunte incongruenze: ripetute perdite, acquisti di beni e immobilizzazioni, processi verbali che rilevavano acquisti in evasione d'imposta e omissioni di fatturazione). La contribuente ha impugnato per incompetenza territoriale e per questioni di metodo e motivazione nella determinazione induttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la variazione del domicilio fiscale comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi è idonea a determinare la competenza territoriale dell'ufficio e che la CTR ha errato nel ritenere necessaria una diversa "comunicazione di variazione". Per tale motivo la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la competenza territoriale (e, solo in caso di confermata competenza dell'Ufficio emittente, gli ulteriori profili sostanziali). Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31

    competenza territoriale dell'ufficio in base al domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione

    La corte riconosce che la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi; la dichiarazione è atto idoneo a rendere nota la variazione di domicilio all'Amministrazione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58

    definizione di domicilio fiscale e disciplina della comunicazione

    L'indicazione del domicilio nella dichiarazione è rilevante; in particolare l'art.58 è richiamato per il principio per cui la dichiarazione annuale può comunicare la variazione del domicilio fiscale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    modalità di accertamento induttivo per presunzioni

    È legittimo il ricorso a valutazioni induttive quando risultino elementi di antieconomicità del comportamento imprenditoriale non spiegati, ma la quantificazione deve essere adeguatamente motivata

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 40, comma 1

    competenza dell'Ufficio IVA in base al domicilio fiscale

    Analogamente all'IRPEF, per l'IVA la competenza territoriale si fonda sul domicilio fiscale ai sensi del DPR 600/1973

  • L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. n. 248/2006)

    raddoppio dei termini per l'accertamento

    Richiamata dalla CTR per giustificare la tempestività dell'avviso; la Cassazione non ha deciso il merito su questo punto dopo l'accoglimento del primo motivo

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    motivazione delle decisioni dei giudici tributari

    Invocato nelle doglianze sulla motivazione della CTR nella determinazione della percentuale di ricarico

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    Citata nel ricorso in relazione a obblighi di comunicazione e trasparenza amministrativa, richiamata in punto di adeguatezza della comunicazione del domicilio

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato nella questione sull'onere della prova relativo alla competenza territoriale

  • Corte di Cassazione, giurisprudenza richiamata (es. n. 5358/2006 e altre)

    Giurisprudenza consolidata nella quale si afferma che la dichiarazione dei redditi che indica il nuovo domicilio è atto idoneo a rendere noto il domicilio all'Amministrazione e quindi a determinare la competenza territoriale

Massime di principio

  • La variazione del domicilio fiscale comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi è efficace, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'ufficio accertatore.
  • La competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale risultante alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata; verificare sempre la sede indicata nella dichiarazione dell'anno oggetto di accertamento.
  • Se l'ufficio che ha emesso l'atto non è territorialmente competente in base al domicilio risultante dalla dichiarazione, l'atto può essere annullato o la decisione reclamata e deve essere riesaminata dal giudice tributario competente.
  • Nel contesto di accertamenti induttivi ex art. 39 DPR 600/1973, elementi quali perdite reiterate o comportamenti antieconomici possono legittimare presunzioni di ricavi non dichiarati, ma la quantificazione mediante indici o percentuali deve essere motivata e riferita al settore economico corretto; l'utilizzo di indici non pertinenti (es. ricarichi al minuto per un commercio all'ingrosso) può essere ridimensionato dal giudice ma richiede adeguata motivazione e dati di supporto.
  • Sull'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare (o comunque non esser contraddetta sul punto) la propria legittimazione a emettere l'atto; il contribuente può opporre la prova contraria in ordine al domicilio fiscale e alla competenza.
  • Proceduralmente, se il giudice di merito decide per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente, gli ulteriori profili di merito dell'accertamento restano inesaminati e vanno valutati solo in caso di conferma di competenza.

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