Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33975/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dal Comune ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite. La decisione si fonda sull'intervenuta transazione tra le parti e sulla conseguente cessazione dell'interesse alla prosecuzione del processo, con applicazione degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente non commerciale)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 emesso dal Comune nei confronti della Fondazione, proprietaria di beni immobili concessi in comodato gratuito alla Diocesi di Santa Caterina per attività di culto e analoghe. La Fondazione aveva impugnato l'accertamento sostenendo che l'immobile rientrasse in un utilizzo meritevole di agevolazione/esenzione; il Comune, invece, assumeva che il proprietario non adoperasse direttamente il bene per finalità di culto e che la concessione in comodato a un altro ente non commerciale non consentisse il beneficio. Nei gradi di merito le ragioni della Fondazione erano state accolte. In Cassazione, tuttavia, il Comune ha successivamente rappresentato che tra le parti era stata stipulata una transazione nel 2016 con pagamento integrale delle somme dovute e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rinunciando al ricorso e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso per intervenuta transazione e per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso determina la chiusura del giudizio senza esame del merito delle censure originariamente proposte.
  • In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.