Cassazione Civile, Ordinanza n. 33975/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dal Comune ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite. La decisione si fonda sull'intervenuta transazione tra le parti e sulla conseguente cessazione dell'interesse alla prosecuzione del processo, con applicazione degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (ente non commerciale)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 emesso dal Comune nei confronti della Fondazione, proprietaria di beni immobili concessi in comodato gratuito alla Diocesi di Santa Caterina per attività di culto e analoghe. La Fondazione aveva impugnato l'accertamento sostenendo che l'immobile rientrasse in un utilizzo meritevole di agevolazione/esenzione; il Comune, invece, assumeva che il proprietario non adoperasse direttamente il bene per finalità di culto e che la concessione in comodato a un altro ente non commerciale non consentisse il beneficio. Nei gradi di merito le ragioni della Fondazione erano state accolte. In Cassazione, tuttavia, il Comune ha successivamente rappresentato che tra le parti era stata stipulata una transazione nel 2016 con pagamento integrale delle somme dovute e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rinunciando al ricorso e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
richiamato per la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia
art. 390 c.p.c.
richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391 c.p.c.
richiamato quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso per intervenuta transazione e per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso determina la chiusura del giudizio senza esame del merito delle censure originariamente proposte.
- In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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