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Ordinanza

Ordinanza n. 984/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento del 10.12.2025, Protocollo nr: AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0014867.10-12-2025. h.14:43, proveniente dall'indirizzo pec: dgistituzioni@pec.mur.gov.it, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Segreteria Generale - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ex Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore Ufficio V “Stato giuridico ed economico del personale universitario”, nella parte in cui non viene riconosciuta valida la domanda 160368 formulata dalla ricorrente, tramite la piattaforma informatica su cui la stessa doveva essere inserita, secondo il bando di concorso; 2) dell'elenco degli ammessi, allo stato non conosciuto, al concorso pubblico per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 settore 03/C2 Prima Fascia, e del relativo avviso, laddove non reca il nominativo della ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; 3) dei FILE LOG che riassumono e certificano le azioni della ricorrente senza specificare però l'effettivo malfunzionamento della piattaforma, nei termini segnalati e documentati dalla medesima ricorrente; 4) del bando di concorso, nella parte in cui non prevede modalità alternative a quella telematica di inoltro delle domande di partecipazione o di riapertura dei termini di presentazione per i casi di malfunzionamento del portale informatico, in violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, di quelli di massima partecipazione e parità di trattamento nelle procedure concorsuali, oltreché di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; 5) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, che sia lesivo dell'interesse della ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale del concorso, ove non dovesse recare il nominativo della ricorrente, incluse tutte le note mail di riscontro del Cineca Consorzio Interuniversitario alle molteplici segnalazioni e richieste formulate dalla ricorrente al fine di essere ammessa alla selezione concorsuale, di cui meglio si dirà oltre, nonché il silenzio serbato sulle note pec inviate dalla ricorrente in data 23.11.2025 ore 22.36 e 22.51; e, per l'accertamento - del diritto della ricorrente all'ammissione al concorso, ritenendo valida e tempestiva la domanda n. 160368, e quindi, ammettere la candidata alla selezione concorsuale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 settore 03/C2 Prima Fascia, condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti a tal fine;

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale che ha ritenuto non validamente presentata la domanda telematica n. 160368 per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, con conseguente mancata ammissione della candidata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero ha ritenuto invalida la domanda n. 160368 per il settore 03/C2, Prima fascia, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025. Ha dedotto di avere effettuato plurimi accessi alla piattaforma telematica, anche nelle ore notturne del 10 novembre 2025, e di avere tentato di chiudere e inviare la domanda prima della scadenza delle ore 15:00, senza riuscirvi a causa di un asserito malfunzionamento del sistema. Ha inoltre contestato l’elenco degli ammessi, i file log nella parte in cui non dimostrerebbero l’effettivo funzionamento della piattaforma, il bando nella parte in cui non prevedeva modalità alternative di presentazione o la riapertura dei termini in caso di malfunzionamento, nonché il silenzio serbato sulle segnalazioni inviate. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’ammissione alla procedura. Il Ministero ha sostenuto, sulla base delle verifiche effettuate con CINECA, che non vi sarebbe stato alcun malfunzionamento impeditivo e che i log avrebbero registrato un tentativo di rimozione di un file alle ore 14:58:36, conclusosi positivamente, seguito da un ulteriore tentativo alle ore 15:00:09, quando il termine sarebbe già scaduto.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la legittimità del provvedimento impugnato né il merito dell’istanza cautelare. Ha ritenuto centrale l’accertamento tecnico e fattuale della sequenza temporale degli accessi e delle operazioni compiute dalla ricorrente, dell’eventuale presenza di stati di manutenzione o indisponibilità della piattaforma e della dinamica del blocco relativo al file n. 3896820. Poiché in giudizio era stata depositata soltanto una sintesi descrittiva dei log, e non la loro produzione integrale, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., che il Ministero depositi entro venti giorni una relazione tecnica analitica, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal responsabile dei sistemi informativi, nonché la produzione integrale e non selettiva dei log relativi all’utenza e alla domanda per il periodo compreso tra il 9 novembre 2025 alle ore 00:00 e il 10 novembre 2025 alle ore 15:30. La documentazione dovrà comprendere i dati di autenticazione, accesso e modifica della domanda, caricamento e rimozione dei file, verifica e tentativo di invio, nonché gli eventuali log di errore o indisponibilità, con codici e riferimenti temporali. Il TAR ha rinviato la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 e ha riservato le spese al definitivo cautelare. Ha avvertito l’Amministrazione che la mancata o incompleta produzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è stata proposta in via incidentale; l’esame cautelare è stato rinviato dopo lo svolgimento degli incombenti istruttori.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire elementi tecnici e fattuali non ricavabili dalla documentazione già disponibile; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato la produzione della relazione tecnica e dei log integrali.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata o incompleta produzione documentale da parte dell’Amministrazione potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la decisione dipende dalla verifica del funzionamento di una piattaforma telematica e della tempestività delle operazioni compiute dall’utente, il giudice può disporre l’acquisizione integrale dei log informatici e di una relazione tecnica analitica, non essendo sufficiente una sintesi descrittiva selettiva degli eventi.
  • La ricostruzione della tempestività di una domanda telematica richiede l’esame coordinato dei log di autenticazione, accesso, caricamento, modifica e rimozione dei file, verifica e invio, nonché degli eventuali messaggi di errore, codici restituiti, timestamp e stati di indisponibilità o manutenzione del sistema.
  • Quando i log informatici sono nella disponibilità dell’amministrazione o del gestore della piattaforma e risultano decisivi per accertare un possibile malfunzionamento impeditivo, la produzione deve essere integrale e non selettiva e deve consentire di verificare anche i sistemi di sincronizzazione temporale e gli eventuali scostamenti degli orologi di sistema.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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