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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento: della nota prot. n. 10460 del 22 luglio 2021 a firma del Responsabile Area tecnica del Comune di Rutigliano.

Giustizia amministrativa202101195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale recante diffida alla rimozione di un cancello carrabile, con preavviso di esecuzione in danno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato la nota con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune lo aveva invitato e diffidato a rimuovere, entro cinque giorni, un cancello automatizzato posto all'accesso del vialetto carrabile e del letto alluvionale, assumendo l'assenza di autorizzazione edilizia e prospettando, in caso di inottemperanza, l'esecuzione in danno. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà rispetto a precedenti atti comunali, sviamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'area non fosse una strada pubblica a uso generalizzato, ma fosse destinata all'accesso delle sole proprietà già dotate di accesso e alla manutenzione del letto alluvionale. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la sostituzione del precedente cancello ammalorato con un cancello automatizzato costituisse intervento di manutenzione ordinaria, non soggetto a titolo abilitativo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la nota una mera comunicazione priva di natura provvedimentale, nonché il difetto di giurisdizione amministrativa, assumendo che la controversia riguardasse in realtà la proprietà o il possesso dell'area.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. La nota è stata qualificata come provvedimento immediatamente lesivo, poiché conteneva un accertamento circa la mancanza del titolo abilitativo, un ordine di rimozione entro un termine determinato e la previsione dell'esecuzione in danno. È stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, perché la controversia riguardava la legittimità edilizia dell'intervento e non la proprietà, il possesso o l'esercizio di un'autotutela possessoria. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Dalla documentazione comunale e dalla deliberazione consiliare n. 68/2008 risultava che l'area era destinata all'accesso delle sole proprietà che già disponevano di tale accesso alla data di approvazione del piano particolareggiato e alla manutenzione del letto alluvionale, non a una circolazione pubblica generalizzata. Il cancello insisteva inoltre su particelle private e aveva sostituito un precedente cancello ammalorato, senza mutare la funzione di accesso riservato ai proprietari aventi titolo e agli incaricati comunali, ai quali erano state consegnate le chiavi. La sostituzione, qualificata come manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, non necessitava di titolo abilitativo. Anche qualificando l'intervento come manutenzione straordinaria, l'omessa presentazione della CILA avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, la sola sanzione pecuniaria di 1.000 euro e non la rimozione o demolizione. La nota è stata pertanto annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    La sostituzione di un cancello esistente e ammalorato, con elettrificazione e caratteristiche non invasive, è stata ricondotta alla manutenzione ordinaria.

  • art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001

    Anche ove l'intervento fosse qualificato come manutenzione straordinaria soggetta a CILA, l'omissione della comunicazione comporterebbe la sanzione pecuniaria di 1.000 euro e non l'ordine di rimozione o demolizione.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina degli interventi edilizi privi di titolo è stata richiamata nel motivo di ricorso e valutata in relazione alla qualificazione dell'intervento sul cancello.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata dal ricorrente nel contestare la necessità di un titolo edilizio per la sostituzione del cancello.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione al regime dei titoli edilizi applicabile all'intervento.

Massime di principio

  • Una nota amministrativa che accerta la mancanza di un titolo abilitativo, ordina la rimozione di un'opera entro un termine e prevede l'esecuzione in danno ha natura provvedimentale e immediatamente lesiva, anche se formalmente qualificata come invito o comunicazione.
  • Quando la contestazione dell'amministrazione si fonda sulla mancanza di un titolo edilizio e sull'esercizio di poteri ripristinatori, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; non si trasforma in una controversia proprietaria o possessoria per il solo fatto che l'area interessata sia oggetto di questioni dominicali o di servitù.
  • La sostituzione di un cancello esistente e ammalorato, accompagnata dall'elettrificazione e da caratteristiche estetiche non invasive, può integrare manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 380/2001 e non richiede titolo abilitativo quando non altera la funzione dell'opera.
  • Anche qualora la sostituzione di un cancello manuale con uno automatizzato sia qualificata come manutenzione straordinaria soggetta a CILA, l'omissione della CILA non legittima un ordine di rimozione o demolizione, ma comporta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001.
  • L'amministrazione deve valutare la funzione concreta dell'area e dell'opera alla luce dei propri precedenti atti di pianificazione e regolazione: non può ordinare la rimozione di un cancello riservato agli aventi titolo e agli incaricati della manutenzione pubblica quando ciò contrasti con la destinazione dell'area e determini un accesso indiscriminato incompatibile con le esigenze di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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