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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04246/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda nasce da una sequenza di iniziative concorsuali avviate da una società immobiliare: prima un creditore aveva chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, poi la società aveva depositato una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII, integrata successivamente con proposta e documentazione; dopo rilievi del commissario giudiziale e una rinuncia della debitrice, il tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità sia della procedura di concordato sia dell’istanza di liquidazione giudiziale. In seguito, un diverso creditore aveva nuovamente chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale e la società aveva presentato una seconda domanda di concordato con riserva. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda di concordato e aperto la liquidazione giudiziale; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la nuova domanda prenotativa, presentata senza significative modifiche dell’attivo e del passivo, integrasse abuso dello strumento concordatario e che sussistesse lo stato di insolvenza, desunto non dal mero raffronto tra attivo e passivo ma dall’impossibilità dell’impresa di operare proficuamente sul mercato e dalla rilevante esposizione debitoria, dalla mancanza di liquidità e dalla non agevole liquidabilità del patrimonio immobiliare. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione dell’art. 7, comma 2, CCII, sostenendo che la nuova domanda di concordato con riserva dovesse essere esaminata con priorità rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale e che il giudice, in quella fase, potesse valutare solo la ritualità formale; 2) violazione dell’art. 2 CCII e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse insolvenza ma solo temporanea difficoltà finanziaria, essendo la società dotata di un ingente patrimonio immobiliare e avendo compiuto attività idonee a risanare la liquidità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché contrari a un orientamento consolidato sul divieto di abuso del processo e sull’accertamento dello stato di insolvenza delle società non in liquidazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: la presentazione di una nuova domanda di concordato preventivo con riserva, dopo rinuncia alla precedente e in assenza di significative modifiche del quadro patrimoniale, può integrare abuso del processo e non impedisce l’apprezzamento della domanda di liquidazione giudiziale; inoltre, per una società non in liquidazione, l’insolvenza va valutata in termini di incapacità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, non in base al solo rapporto tra attivo e passivo. La Corte ha quindi confermato la statuizione di merito e ha condannato i ricorrenti in solido alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre a una ulteriore somma a favore di ciascuno e al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44 CCII

    Regola la domanda di concordato preventivo con riserva; la Corte lo richiama per evidenziare che la riproposizione dello strumento non può essere usata in modo abusivo per eludere la definizione della crisi o differire la liquidazione giudiziale.

  • art. 7, comma 2, CCII

    È evocato come norma sulla priorità della domanda di regolazione della crisi rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale; la Corte ribadisce che tale priorità non opera in presenza di abuso dello strumento concordatario o di domanda manifestamente inidonea.

  • art. 2 CCII

    È richiamato per la nozione di insolvenza; per le società non in liquidazione l’insolvenza non si desume dal solo squilibrio contabile, ma dall’impossibilità di continuare l’attività in modo proficuo.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di legittimità indicato nei motivi, ma la Corte osserva che le doglianze non denunciano veri errori di diritto bensì contestazioni di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Viene applicato per dichiarare l’inammissibilità dei motivi perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito accelerato richiamato per la definizione del ricorso; la Corte lo collega anche alla logica sanzionatoria in caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La Corte richiama la norma in tema di responsabilità aggravata per sottolineare che la definizione conforme alla proposta può costituire indice legale di abuso del processo.

  • art. 4 CCII

    È menzionato come disposizione del codice della crisi che recepisce, insieme ad altre, i canoni di correttezza e lealtà nel procedimento concorsuale.

  • art. 40 CCII

    È richiamato per contrapporre alla nuova domanda prenotativa la possibilità di proseguire con una domanda piena integrando la prima proposta.

  • art. 47 CCII

    È citato tra le disposizioni che, nel codice della crisi, esprimono il sistema di tutela contro l’uso distorto degli strumenti concorsuali.

Massime di principio

  • La domanda di concordato preventivo non può essere utilizzata in modo strumentale per differire la dichiarazione di liquidazione giudiziale: se il debitore, potendo integrare la prima proposta, deposita una nuova domanda prenotativa senza reali novità patrimoniali, il comportamento può integrare abuso del processo.
  • La priorità dell’esame della domanda di regolazione della crisi rispetto all’istanza di liquidazione giudiziale non è assoluta: viene meno quando la domanda concordataria sia manifestamente abusiva, manifestamente inadeguata o comunque non seria rispetto alla funzione di composizione della crisi.
  • Per le società non in liquidazione, lo stato di insolvenza non va accertato con il mero confronto tra attivo e passivo, ma con riguardo alla concreta incapacità di reperire risorse e di continuare ad operare proficuamente sul mercato.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di nuovo apprezzamento del materiale probatorio o delle valutazioni di merito compiute dal giudice territoriale.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conformità della decisione all’orientamento consolidato può giustificare la dichiarazione di inammissibilità e può rilevare anche ai fini della responsabilità aggravata del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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