Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24017/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze erano prive di specificità e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le due ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che le aveva condannate per una rapina impropria, deducendo: 1) violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 110 e 628, commi secondo e terzo, n. 1 e 3-bis, c.p., oltre a vizio di motivazione, assumendo che non fosse stata effettivamente integrata la rapina impropria; 2) vizi del trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte osserva però che il primo motivo era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa, senza specifico confronto con la motivazione di merito; il secondo era generico e aspecifico, perché non si confrontava con le ragioni della decisione di appello in punto di gravità del fatto, personalità delle imputate e mancata incidenza di elementi favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato

  • art. 628, commi 2 e 3, n. 1 c.p.

    richiamato quale base della contestazione di rapina impropria aggravata

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.

    indicata come aggravante ritenuta non bilanciabile e valorizzata nel trattamento sanzionatorio

  • art. 62, n. 4 c.p.

    attenuante invocata dalle ricorrenti e ritenuta non accolta dai giudici di merito

  • art. 132 c.p.

    richiamato per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato per i criteri di commisurazione della pena

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione impugnata: non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate o a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La contestazione della ricostruzione del fatto, quando sollecita una lettura alternativa delle prove e delle dichiarazioni testimoniali, è estranea al sindacato di legittimità se la motivazione di merito è logica, coerente e non manifestamente illogica.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato: è inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione del giudice di merito sia arbitraria o frutto di ragionamento illogico.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o di altre attenuanti richiede una censura che si confronti puntualmente con le ragioni espresse dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e aspecifico.
  • La graduazione della pena, anche in relazione ad aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.