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Sentenza

Sentenza n. 7699/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale emessa da Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, Direzione edilizia residenziale pubblica, Ufficio sanatorie, -OMISSIS-, notificata il 19.08.2025, avente ad oggetto il rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione avanzata ai sensi dell'art. 22, commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 della l.r. 27 febbraio 2020 n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", relativa all’alloggio di proprietà Ater sito in Roma -OMISSIS-, liv. 1, matricola -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202513839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP ai sensi dell’art. 22, commi 140-147, l.r. Lazio n. 1/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego fondato sull’asserita occupazione dell’alloggio successiva al 23 maggio 2014. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 140 e 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020 e l’ingiustizia manifesta per erronea valutazione dei fatti, sostenendo di occupare l’alloggio dal 12 giugno 2012. A sostegno ha invocato un’autodenuncia presentata ad Ater, una dichiarazione del figlio contenuta in una comunicazione del 30 gennaio 2013, la cessazione della locazione di un precedente alloggio, un verbale della Polizia locale del 18 novembre 2019 e le controdeduzioni trasmesse ad Ater. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, assumendo che il generico riferimento alla data dell’occupazione non illustrasse il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione. Nel corso del giudizio ha inoltre chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, accolta dal TAR con ordinanza, per avere inizialmente notificato il ricorso a un indirizzo PEC di Roma Capitale non destinato alle notifiche giudiziarie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto decisivo l’art. 22, comma 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020, secondo cui la data iniziale dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente mediante censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia locale, purché anteriori al 23 maggio 2014. Le risultanze anagrafiche prodotte da Ater indicavano che la ricorrente aveva trasferito la residenza nell’alloggio soltanto il 15 marzo 2023; tale risultanza qualificata prevale sulle dichiarazioni sostitutive e può essere superata soltanto da una prova contraria dotata di adeguati requisiti di attendibilità. Anche la data del 18 novembre 2019 risultante dalla sentenza civile e dal verbale della Polizia locale è successiva al termine legislativo e non può attestare un’occupazione anteriore al 23 maggio 2014. L’autodenuncia della ricorrente, la dichiarazione del figlio, la lettera priva di firma autografa e la circostanza relativa alla cessazione della precedente locazione non rientrano tra gli atti tassativamente previsti dalla legge e non sono quindi idonee a comprovare la data iniziale dell’occupazione. Il TAR ha sottolineato che, diversamente dalla precedente disciplina regionale del 2006, la l.r. n. 1/2020 non contempla l’autodenuncia tra i mezzi di prova ammessi. Ha inoltre respinto il motivo sul difetto di motivazione, ritenendo sufficiente il riferimento all’occupazione successiva al 23 maggio 2014, poiché la mancanza di documentazione conforme alle modalità legali rendeva evidente il presupposto del diniego.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140-147, l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1

    “(l’)assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”

    La disposizione individua tassativamente sia il requisito temporale dell’occupazione sia i mezzi documentali utilizzabili per comprovare la data iniziale; non sono ammesse autodenunce, dichiarazioni di terzi o altri documenti diversi da quelli espressamente previsti.

  • l.r. Lazio 27/2006

    Nella precedente disciplina regionale, tra la documentazione idonea era inclusa l’autodenuncia dell’occupante anteriore al 20 novembre 2006.

    Il confronto con la precedente sanatoria conferma che l’autodenuncia non è stata inclusa tra i mezzi di prova ammessi dalla successiva l.r. n. 1/2020.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale di regolarizzazione degli alloggi ERP stabilisce che la data iniziale dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente mediante censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia locale anteriori a una determinata data, l’elenco dei mezzi di prova è tassativo e non può essere integrato con autodenunce, dichiarazioni di terzi o documentazione relativa alla cessazione della precedente locazione.
  • La certificazione anagrafica costituisce una risultanza qualificata, dotata di efficacia probatoria superiore alle dichiarazioni sostitutive; le sue risultanze possono essere superate soltanto mediante prova contraria proveniente da una fonte attendibile per provenienza e procedimento di formazione.
  • Un verbale di accertamento della Polizia locale formato dopo il termine legislativamente previsto non è idoneo a comprovare, ai fini della regolarizzazione, che l’occupazione abbia avuto inizio anteriormente a tale termine.
  • Il diniego di regolarizzazione è sufficientemente motivato quando richiama l’occupazione successiva al termine previsto dalla legge, qualora dagli atti manchi una documentazione idonea, secondo le modalità tassative stabilite dalla disciplina applicabile, a dimostrare un’occupazione anteriore.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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