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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37835/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso prospetta tre censure. 1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione: la difesa sosteneva che la fattispecie doveva essere qualificata come furto (l'imputato avrebbe sottratto l'assegno e falsificato il documento) e non come ricettazione, chiedendo che la Corte territoriale si confrontasse con questa alternativa alla luce delle prove. 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione in tentativo di truffa: la difesa riteneva che la falsificazione del documento e l'apertura del conto fossero volte a ingannare l'impiegato postale per ottenere l'incasso e che quindi la condotta andasse inquadrata, anche alternativamente, come truffa tentata piuttosto che come semplice ricettazione. 3) Violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione circa la recidiva: si contestava la mancanza di specifico apprezzamento circa l'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggior capacità a delinquere tale da giustificare l'aumento di pena.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'interpretazione alternativa (furto) si basa su mere ipotesi non sostenute da elementi processuali concreti; la difesa non aveva fornito in grado di merito una versione alternativa credibile e deducibile dal processo. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la falsificazione documentale e l'apertura del conto sono reati autonomi e possono concorrere con la ricettazione; il rapporto teleologico fra reati non esclude il concorso ma può integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. Il terzo motivo è infondato: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sussistenza della recidiva valutando elementi quali l'artificiosità della condotta, l'importo consistente dell'assegno, la scaltrezza e la fuga dell'imputato. Il ricorrente è stato quindi rigettato e condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per il falso documentale; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità per falsificazione del documento usato per aprire il conto e attribuirsi false generalità.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha confermato la qualificazione in ricettazione per la ricezione/negoziazione del titolo proveniente da reato, ritenendo che la difesa non abbia dimostrato elementi probatori concreti per una diversa qualificazione come furto.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente valutata la "più marcata pericolosità" del reo sulla base degli elementi di disvalore (artificiosità, importo, scaltrezza, fuga) giustificando l'applicazione della recidiva.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamata dalla Corte per spiegare che la commissione di un reato come presupposto di un successivo può configurare un rapporto teleologico che non esclude il concorso di reati e può integrare l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Un'appellazione o ricorso per Cassazione che proponga una diversa qualificazione giuridica deve fondarsi su elementi probatori concretamente emersi nel processo: mere ipotesi o ricostruzioni congetturali sono inammissibili o destinate a fallire.
  • La falsificazione di documenti e l'utilizzo di essi per aprire conti o ottenere l'incasso di titoli costituiscono reati autonomi con autonomo disvalore; la loro esistenza non impedisce la configurazione di reati successivi (es. ricettazione) e può anzi integrare aggravanti per rapporto teleologico tra ilittuosi.
  • Per chiedere la riqualificazione in truffa è necessario dimostrare che l'elemento intenzionale e il meccanismo fraudolento verso la vittima (es. impiegato) siano l'elemento centrale della condotta: condotte preparatorie o accessorie non automaticamente legittimano la riqualificazione.
  • Quanto alla recidiva (art. 99 c.p.), il giudice può valorizzare elementi concreti della condotta (artificiosità, importo, modalità di azione, fuga) per ritenere una maggiore capacità a delinquere; la difesa deve contestare specificamente tali elementi se intende impugnare la valutazione prognostica.
  • In sede di Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti: il ricorrente deve indicare dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o carente e, se propone una ricostruzione alternativa, collegarla a elementi processuali già acquisiti.

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