Sentenza n. 1030/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Saponara - UTC n. 1 del 21 agosto 2023, con cui è stata ingiunta la demolizione di opere perché ritenute abusive; - della relazione di accertamento edilizio; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un ampliamento di capannone realizzato senza permesso di costruire, nonché relazione di accertamento edilizio e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, errore nei presupposti, travisamento, eccesso di potere e contraddittorietà manifesta. Ha sostenuto che l'ordinanza avrebbe dovuto essere notificata alla società proprietaria del terreno e non a lui personalmente e che l'opera, qualificata come carro ponte mobile, avrebbe natura precaria e non necessiterebbe quindi di permesso di costruire. Ha inoltre contestato l'improcedibilità dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10, 22, 36 e 37 del d.P.R. 380/2001, come richiamati dalla legislazione regionale, sostenendo che l'abuso sarebbe sanabile mediante accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardività o mancata prova della tempestività, l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'opera costituiva un ampliamento significativo e durevole del capannone e che non era stata presentata alcuna istanza di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e dichiarando di conseguenza superfluo esaminare le eccezioni in rito del Comune. Quanto alla notificazione dell'ordinanza, ha affermato che l'art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001 individua quali destinatari dell'ordine di demolizione sia il proprietario dell'immobile sia il responsabile dell'abuso, poiché entrambi possono porre fine alla situazione antigiuridica; pertanto, l'ordine può essere rivolto personalmente al soggetto che abbia commesso l'illecito, anche se la proprietà appartiene a una società. Quanto alla natura dell'opera, la qualificazione di precarietà non dipende dai materiali utilizzati o dalle modalità di ancoraggio, ma dalla funzione e dalla temporaneità dell'esigenza soddisfatta. L'ampliamento, costituito da struttura in ferro e pannelli coibentati, di dimensioni rilevanti e realizzato presumibilmente circa ventidue anni prima, risultava destinato a servire stabilmente l'attività svolta nell'area. Esso integrava quindi una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire. La censura sull'acquisizione gratuita è stata ritenuta priva di pregio perché l'atto impugnato era soltanto l'ordine di demolizione, mentre l'eventuale acquisizione sarebbe stata successiva e subordinata all'accertata inottemperanza. Anche la dedotta sanabilità dell'abuso è stata esclusa come motivo di illegittimità, poiché non risultava presentata alcuna istanza di sanatoria: la mera possibilità astratta di presentarla non incide sulla validità dell'ordine di demolizione. La domanda di sanatoria, ove presentata, può incidere sull'esecuzione dell'ordine, determinandone la temporanea sospensione in attesa delle determinazioni amministrative, ma non ne elimina la legittimità originaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
l’ingiunzione a demolire è rivolta “al proprietario e al responsabile dell’abuso”
L'ordine di demolizione può essere rivolto sia al proprietario dell'immobile, anche se non autore materiale dell'abuso, sia al responsabile dell'illecito, in quanto entrambi sono in grado di porre fine alla situazione antigiuridica.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Un ampliamento di dimensioni significative, destinato a soddisfare esigenze durevoli e permanenti, integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, indipendentemente dai materiali utilizzati o dalla qualificazione del manufatto come mobile.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La mera possibilità astratta di presentare un'istanza di accertamento di conformità non costituisce vizio dell'ordine di demolizione. Solo la concreta presentazione della domanda può incidere sull'esecuzione del provvedimento, sospendendola temporaneamente in attesa della decisione amministrativa.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una nuova costruzione, quale l'ampliamento durevole e significativo accertato nel caso concreto, è soggetta a permesso di costruire.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione deve essere rivolto sia al proprietario dell'immobile sia al responsabile dell'abuso, poiché entrambi sono titolari di una posizione che consente loro di porre fine alla situazione antigiuridica; la notificazione al responsabile dell'abuso è quindi legittima anche quando il bene appartenga formalmente a una società.
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata in funzione dell'esigenza concretamente soddisfatta e della sua destinazione temporanea o permanente, non sulla base dei materiali impiegati, della struttura o della possibilità di qualificare l'opera come mobile.
- Un ampliamento di capannone di dimensioni rilevanti, destinato a servire stabilmente l'attività svolta sull'area, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001.
- L'eventuale acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale non può essere contestata insieme all'ordine di demolizione quando non sia ancora stata disposta: essa costituisce un atto successivo ed eventuale, subordinato all'inottemperanza all'ordine demolitorio.
- La mera possibilità di chiedere l'accertamento di conformità non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. Solo la presentazione effettiva dell'istanza di sanatoria può incidere, temporaneamente, sull'esecuzione dell'ordine, senza determinarne l'invalidità originaria.
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