Sentenza del 10/02/2020 n. 3104 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di protezione umanitaria sostenendo una situazione di vulnerabilità personale derivante da vicende traumatiche in Bangladesh e in Libia, difficoltà economiche estreme, debiti, e problemi di salute (sindrome di Dhat), nonché il percorso di integrazione socio‑lavorativa svolto in Italia. Contestava la mancata considerazione di tali elementi da parte dei giudici di merito e la violazione di norme costituzionali e internazionali e di specifici decreti legislativi relativi alla protezione e alla salute
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito avevano valutato la vicenda personale del ricorrente come inverosimile e non idonea a impedire il rimpatrio (ad es. l'invio di circa 2.000 Euro al Paese d'origine che rendeva plausibile il rimborso del prestito), ha escluso situazioni oggettive e gravi di vulnerabilità sanitaria (la sindrome di Dhat non richiedeva cure specialistiche inesistenti in Bangladesh) e ha ritenuto che i timori denunciati fossero generici e temporalmente lontani. È stato ribadito che le condizioni generali del Paese di origine non possono sostituire la prova di un rischio personale serio e attuale; inoltre il ricorrente non ha prodotto documentazione a supporto del proprio percorso di integrazione. Spese di giudizio a carico del ricorrente
Norme richiamate
Costituzione, art. 2
Invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assente una lesione specifica della sfera dei diritti personalissimi, per cui la richiamata norma non è risultata idonea a fondare il permesso umanitario senza prova del rischio personale.
Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 11
Richiamato in combinato con la normativa nazionale; la Corte ha affermato che anche la normativa internazionale richiede una correlazione tra la generale situazione nel Paese e la situazione personale del richiedente, non basterebbe l'enunciazione astratta di violazioni generali.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
Norma centrale per il permesso di soggiorno per motivi umanitari: secondo la Corte il decreto prevede una valutazione concreta e individualizzata dei "seri motivi" e delle peculiarità del singolo caso; la semplice situazione generale del Paese non è sufficiente.
D.Lgs. n. 25/2008, artt. 8 e 32
Richiamati in relazione alle garanzie procedurali e alle condizioni di salute: la Corte ha considerato la rilevanza dello stato di salute solo se idoneo a dimostrare la necessità di cure non disponibili nel Paese d'origine; nel caso di specie non sussisteva tale esigenza.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 19
Norma collegata alla protezione sussidiaria e agli strumenti di tutela: la Corte ha rilevato che la statuizione negativa sulla protezione sussidiaria da parte dei giudici di merito non era stata impugnata e resta quindi acquisita.
Giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 4455/2018, Cass. n. 17072/2018, Sez. Un. n. 29460/2019)
La Corte ha applicato i principi di tali precedenti secondo i quali l'integrazione nel Paese di accoglienza può concorrere alla valutazione della vulnerabilità ma non può essere l'unico fondamento del permesso umanitario; inoltre è necessaria una comparazione concreta tra grado di integrazione e situazione personale/oggettiva nel Paese d'origine.
Massime di principio
- La protezione umanitaria richiede la prova di un rischio personale, concreto e attuale: la sola esposizione generale dello Stato d'origine a violazioni dei diritti umani non è sufficiente.
- L'integrazione socio‑lavorativa in Italia è un elemento rilevante ma non decisivo: può concorrere a dimostrare vulnerabilità personale, ma non basta da sola a ottenere il permesso umanitario.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e documentare fatti specifici e circostanze di vulnerabilità (mediche, personali, di sicurezza) pertinenti e verificabili; la mancanza di documentazione può comportare il rigetto per carenza di prova.
- Le valutazioni di fatto e di credibilità operate dai giudici di merito sono vincolanti in cassazione salvo vizio di diritto: se il giudice di merito motiva la non credibilità della narrazione, la cassazione le conferma se congruamente motivate.
- Per le condizioni di salute, è necessario dimostrare che le cure necessarie non sono disponibili nel Paese d'origine e che la patologia comporta un rischio concreto alla persona al ritorno.
- Fattispecie remote nel tempo o difficoltà essenzialmente economiche non giustificano di per sé la protezione umanitaria; occorre concatenazione causale con rischio attuale di lesione dei diritti fondamentali.
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