Cassazione Penale, Sentenza n. 24386/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della partecipazione mafiosa (volve dimostrare che gli elementi indicati in motivazione non provano un ruolo dinamico o un vincolo associativo, contestando rilevanza di conversazioni, incontri, rapporti economici e di sostegno elettorale); 2) vizio di motivazione sull'applicabilità dell'aggravante della disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4) per la posizione specifica di Costa, deducendo che non vi era prova della concreta disponibilità o uso di armi da parte dell'imputato; 3) errori nel calcolo della pena (mancata esposizione dei passaggi aritmetici, applicazione di recidiva e delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 81 c.p.); 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva (mancata spiegazione della maggiore pericolosità sociale); 5) eccessività dell'aumento in continuazione con la precedente condanna; 6) mancata applicazione (o mancata esplicitazione) della diminuzione di 1/3 prevista dall'art. 442 c.p.p. per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo limitatamente ai motivi relativi alla determinazione della pena e ha respinto/inammissibili gli altri motivi. In particolare: - ha confermato la responsabilità di Costa per partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo congrua e analitica la motivazione di merito che ha valorizzato incontri ripetuti con esponenti di vertice (i fratelli Virga), la partecipazione a iniziative economiche con soggetti riconducibili alla cosca (acquisto/gestione di oleificio, interessi sul deposito carburanti, tentativi di acquisizione della "Barone S.r.l."), il sostegno elettorale e la autorevolezza sul territorio; - ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante per disponibilità di armi in base alla consapevolezza dell'esistenza di mezzi di offesa nel sodalizio (art. 59, comma 2 c.p. richiamato), anche attraverso il richiamo al fatto notorio della dotazione di armi in seno a "Cosa Nostra" e a conversazioni intercettate; - ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva in relazione alla gravità e omogeneità delle condotte; - ha invece annullato la sentenza limitatamente alla misura della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena, perché la Corte territoriale non ha chiarito in motivazione se e come abbia applicato la riduzione del terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. e non ha esposto i calcoli aritmetici necessari per verificare l'applicazione delle maggiorazioni (art. 81 c.p.) e delle diminuenti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte territoriale ha ritenuto integrata la partecipazione di Costa sulla base di incontri, interessi economici comuni, sostegno elettorale e autorevolezza territoriale. L'aggravante relativa alla disponibilità di armi (comma quarto) è stata applicata in virtù della consapevolezza, anche per fatto notorio, che il sodalizio disporrebbe di armi
art. 59, comma secondo cod. pen.
Il criterio soggettivo per le aggravanti richiede la consapevolezza del fatto cui l'aggravante si riferisce, o l'ignoranza per colpa; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza della disponibilità di armi da parte della consorteria potesse essere desunta anche dal contesto e dal fatto notorio
art. 81 cod. pen. (continuazione e aumento della pena)
La Corte d'appello ha applicato aumenti per continuazione tra reati; la Cassazione ha richiamato che tali aumenti, se collegati a reati giudicati con rito abbreviato, devono essere computati tenendo conto della diminuzione premiale aritmeticamente (art. 442 c.p.p.)
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte di merito ha motivato l'aumento della pena anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 (gravità, capacità a delinquere, personalità del reo), soprattutto in relazione alla recidiva e alla persistenza della pericolosità nonostante la lunga detenzione
art. 442 cod. proc. pen. (riduzione di pena per il rito abbreviato)
La Cassazione ha ritenuto necessario che il giudice di merito specifichi se e come abbia operato la riduzione del terzo sulla pena relativa ai reati trattati con rito abbreviato e che l'aumento ex art. 81 c.p. sia soggetto a tale diminuzione quando applicabile; l'assenza di tale esplicitazione ha determinato l'annullamento limitato alla pena
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non sostituisce la valutazione di merito: la Corte di cassazione respinge doglianze basate su una diversa rilettura probatoria quando la motivazione del giudice di merito sia analitica e priva di illogicità
- Per i reati di mafia la prova può essere costruita su una pluralità di elementi (incontri ripetuti, interessi economici comuni, sostegno elettorale, rapporti con esponenti di vertice) anche se nessun singolo atto mostri un ruolo 'dinamico' isolato
- L'aggravante della disponibilità di armi può essere imputata in relazione alla consapevolezza dell'esistenza di armi nel sodalizio; può rilevare anche il fatto notorio della dotazione di armi del gruppo mafioso, nonché elementi contestuali (es. conversazioni) che dimostrino la funzionalità delle armi agli scopi dell'associazione
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione che colleghi le pregresse condanne alla accresciuta pericolosità e capacità a delinquere del soggetto; la Corte di merito deve esplicitare tale nesso secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Nella determinazione della pena il giudice deve esporre chiaramente i calcoli aritmetici: indicare la pena base, le maggiorazioni (art. 81 c.p.), l'eventuale applicazione della diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e come tali voci siano state combinate; l'omessa esplicitazione autorizza l'annullamento limitato alla misura della pena
- Quando vi è continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati trattati con rito abbreviato, il giudice deve applicare la riduzione del terzo sulla pena relativa ai reati abbreviati e indicare espressamente di aver operato tale computo
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