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Sentenza

Sentenza n. 12778/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'ottemperanza della Sentenza del TAR Lazio – Roma - Sez. V Quater, n. 8939/2025.

Giustizia amministrativa202604152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8939/2025, relativa al rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 8939 dell'8 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al MAECI fin dall'8 maggio 2025 e, nonostante diversi solleciti e diffide rivolti alla competente Ambasciata d'Italia ad Algeri, il visto d'ingresso per motivi di studio è stato rilasciato soltanto il 26 aprile 2026, dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il ritardo avrebbe comportato la perdita di un intero anno di studio. Il ricorrente, pur prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ha chiesto la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, deducendo che il comportamento dell'amministrazione aveva reso necessario il giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il MAECI ha prodotto il visto d'ingresso rilasciato al ricorrente il 26 aprile 2026, rendendo soddisfatta la pretesa sostanziale oggetto dell'ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia ritenuto attendibili e documentate le argomentazioni del ricorrente circa il ritardo dell'amministrazione e ha applicato il criterio della soccombenza virtuale ai fini delle spese. Il MAECI è stato condannato a rifondere le spese processuali in favore del ricorrente, liquidate forfettariamente in 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso dal ricorrente per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il rilascio dell'atto o l'adozione della misura dovuta da parte dell'amministrazione, anche dopo l'instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può valutare quale parte abbia reso necessario il giudizio sulla base del comportamento tenuto anteriormente alla definizione della controversia.
  • Quando l'amministrazione adempie tardivamente a un obbligo derivante da una sentenza e l'adempimento interviene solo dopo solleciti e l'instaurazione dell'ottemperanza, il ritardo può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la materia del contendere è cessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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