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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16972/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione, come promotore/organizzatore, alla 'ndrangheta (locale di Mileto). Le censure erano: vizi della motivazione sui gravi indizi; erronea applicazione delle norme sulla valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; violazione dell'art. 106 Cost. per motivazione apparente; insufficiente valutazione del ruolo apicale del ricorrente fondata su una condanna definitiva precedente; inadeguatezza della valutazione della fonte collaborativa Andrea Mantella (anche per presunta violazione dell'art. 195 c.p.p. e mancata indicazione della fonte di cognizione); uso ingiustificato di una sentenza di condanna per tentato omicidio non mafioso; e mancata indicazione dei criteri logici usati per ritenere la "messa a disposizione" del ricorrente per il sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure fossero in gran parte generiche e mirassero a una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che l'ordinanza di merito si era basata su elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni testimoniali, sentenze definitive) idonei a dimostrare il radicamento del ricorrente nell'organizzazione; ha ritenuto non specifica la doglianza sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mantella perché il ricorso non ha dimostrato la decisività di tali dichiarazioni né illustrato l'incidenza della loro esclusione sulla "prova di resistenza"; ha giudicato adeguata la richiamata presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) in presenza delle risultanze investigative; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale delittuosa richiamata come titolo di accusa (associazione di stampo mafioso); la Corte conferma che la sussistenza dei gravi indizi in ordine a tale fattispecie può emergere da sentenze definitive, intercettazioni e dichiarazioni testimoniali

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ne accetta l'applicazione quando vi sono elementi che confermano la persistenza del vincolo associativo e la pericolosità

  • art. 106 Cost.

    Il vizio prospettato (motivazione apparente) è stato respinto perché la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata abbia fornito motivazione logica e adeguata; in cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione fattuale salvo vizio di illegittimità di dettaglio

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata nella critica sull'indicazione della fonte di cognizione del collaboratore; la Corte rileva che la doglianza è generica e che, per essere rilevante in cassazione, l'eventuale inutilizzabilità della prova deve essere dimostrata nella sua incidenza sull'assetto probatorio

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Citata dal ricorrente (violazione art. 274), ma la Corte la considera genericamente dedotta e non confrontata con la motivazione del giudice del riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Predisposizioni procedurali richiamate per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Cassazione non può essere sede di una rinnovata valutazione del materiale probatorio: sono ammissibili i ricorsi che denunciano violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non semplici divergenze valutative
  • Per censurare l'utilizzabilità di dichiarazioni di collaboratori in Cassazione è necessario specificare la decisività di quelle dichiarazioni e dimostrare quale effetto avrebbe la loro esclusione sulla "prova di resistenza"; critiche generiche sono inammissibili
  • La presenza di sentenze definitive, intercettazioni e dichiarazioni testimoniali può costituire fondamento sufficiente per ritenere sussistenti i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari, purché la motivazione sia coerente e logica
  • La motivazione del giudice del riesame che richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) è adeguata se collegata a fatti e risultanze concreti che evidenziano la persistenza del vincolo delittuoso
  • Le doglianze relative a motivazione «apparente» o mancata indicazione dei criteri ermeneutici devono mostrare specificità e incidenza; altrimenti sono considerate mere richieste di riqualificazione del fatto

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