Cassazione Penale, Sentenza n. 06183/2026 del 16/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli (24/07/2025) che aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. nei confronti di Sorrentino e Esposito. Il Pubblico Ministero deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il reato di peculato si sarebbe consumato quando i contributi comunali venivano accreditati sul conto dell'associazione "La Fenice" riconducibile al sindaco Coppola (per effetto delle sue ingerenze), indipendentemente da un successivo utilizzo personale di tali somme, e che quindi la responsabilità degli odierni indagati era già configurabile per il loro ruolo nella costituzione e gestione dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che non risultasse provata, nemmeno in termini di gravità indiziaria, la consapevolezza di Sorrentino e Esposito circa l'utilizzo personale da parte del sindaco Coppola delle somme giacenti sul conto dell'associazione. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il peculato richiede la disponibilità diretta del denaro o delle cose da parte del pubblico ufficiale e un "potere di firma" tali da consentirne l'appropriazione; la mera riconducibilità dell'associazione al sindaco o la concessione di contributi comunali non è di per sé sufficiente a dimostrare l'elemento soggettivo richiesto nei confronti di terzi che si siano limitati a costituire/gestire l'ente. Conseguentemente resta ferma l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la misura cautelare.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel ricorso (riferita alle impugnazioni in materia penale); citata come base formale del gravame.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione del ricorso in cassazione fondata sul vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità (criterio procedurale di ammissibilità).
Cass. Sez. 6, Sent. n. 27910 del 23/09/2020 Rv. 279677
Se l'utilizzo di denaro pubblico è diverso da quello previsto, può integrare abuso d'ufficio se l'atto di destinazione rispetta formalmente regole contabili, mentre integra peculato se l'atto è privo di motivazione e finalizzato esclusivamente a scopi privati.
Distinzione tra abuso d'ufficio e peculato: la qualificazione dipende dall'atto di destinazione e dalla presenza/assenza di motivazione e documentazione; utile per valutare se l'erogazione di contributi costituisca appropriazione.
Cass. Sez. 6, n. 4055 del 02/03/2021 Rv. 282742
Principio secondo cui il peculato è integrato solo quando il pubblico agente abbia la disponibilità diretta dei beni o somme e un "potere di firma" che consenta l'appropriazione; la semplice partecipazione o ingerenza non è sufficiente.
Cass. Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009 Rv. 246070
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la disponibilità concreta dei fondi è presupposto necessario per il delitto di peculato.
Cass. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013 Rv. 256595
Ulteriore conferma del criterio restrittivo sull'oggetto materiale e la disponibilità dei beni per la configurabilità del peculato.
Cass. Sez. 6, n. 41599 del 17/07/2013 Rv. 256867
Richiamo giurisprudenziale coerente con l'orientamento secondo cui solo talune forme di appropriazione, compatibili con la disponibilità di cui l'agente gode per ragione d'ufficio, integrano il peculato.
Massime di principio
- Per configurare il reato di peculato è necessario dimostrare che il pubblico ufficiale detenesse la disponibilità diretta del denaro/beni (es.: "potere di firma" o possesso materiale) e che l'appropriazione sia avvenuta a partire da tale disponibilità.
- La mera riconducibilità di un ente o associazione a un pubblico ufficiale, o il fatto che il pubblico ufficiale abbia favorito l'assegnazione di contributi, non è di per sé sufficiente a provare che terzi (es. amministratori/gestori dell'associazione) fossero consapevoli dell'utilizzo personale dei fondi.
- Nei casi di erogazione di contributi pubblici occorre valutare separatamente: (a) la legittimità dell'atto di destinazione (possibile abuso d'ufficio se violative regole contabili ma con parvenza di interesse pubblico) e (b) la successiva appropriazione diretta (peculato solo se vi è comprovata disponibilità e appropriazione).
- Per disporre misure cautelari personali (es. custodia in carcere) è necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza specifici rispetto al ruolo e alla consapevolezza dell'indagato; ragionamenti meramente indiziari generici sulla riconducibilità dell'ente non sono sufficienti.
- In procedimenti complessi relativi a finanziamenti pubblici, la prova deve ricostruire il flusso finanziario e l'effettiva titolarità di poteri decisionali/sottoscrittivi per attribuire la responsabilità per peculato; in mancanza di tali elementi, può configurarsi al più altra fattispecie (es. abuso d'ufficio) a seconda delle circostanze.
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