Cassazione Penale, Ordinanza n. 39690/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. In fatto, gli era contestato di avere trasgredito la prescrizione di divieto di soggiorno nel comune di Cinisello Balsamo e di essersi allontanato dalla propria abitazione nelle ore notturne senza preventiva autorizzazione, nel periodo dal 6 al 9 maggio 2023, a Sesto San Giovanni. Con il ricorso ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avrebbe omesso o mal valutato lo stato di necessità, invocato per giustificare la condotta, e avrebbe quindi reso una motivazione manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata si era correttamente uniformata al principio secondo cui, in materia di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie ex art. 8 d.lgs. 159/2011 integrano il precetto dell'art. 75, commi 1 e 2, e la loro violazione consapevole integra il reato. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva escluso in modo adeguato la scriminante dello stato di necessità, poiché non risultava un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile e l'imputato avrebbe potuto avvisare le forze dell'ordine; inoltre non era stata dimostrata la specifica necessità di assistere la madre proprio nei giorni del fatto. Il ricorso è stato giudicato come mera richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011
La violazione consapevole delle prescrizioni accessorie imposte con la sorveglianza speciale integra il reato previsto dalla norma.
art. 8 d.lgs. n. 159/2011
Le prescrizioni accessorie hanno funzione integrativa del precetto e servono ad adattare le esigenze di difesa sociale al caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso.
stato di necessità
La scriminante richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non causato volontariamente o colposamente dall'agente e indipendente dalla sua volontà.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile presentato con profili di colpa.
Massime di principio
- In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie imposte al prevenuto integrano il contenuto del precetto penale: la loro violazione consapevole e apprezzabile può integrare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011.
- La deduzione dello stato di necessità non è sufficiente se non si dimostra un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, né l'impossibilità di attivare i soccorsi o le forze dell'ordine.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze di fatto e una rivalutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono cause esimenti della colpa nella proposizione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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