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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto direttoriale n. 339 del 18 aprile 2025 dell'USR per l'Emilia-Romagna, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria finale, elaborata dalla commissione giudicatrice, dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali - di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 e al DM n. 194/2022; - di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, al precedente preordinato, presupposto, collegato, connesso e/o dipendente, antecedente o successivo, compiuto/approvato dalla Commissione esaminatrice, dai suoi membri, dall'USR responsabile della procedura, e/o comunque afferente al concorso in oggetto, tra cui in particolare: - del verbale n. 18 del 19 marzo 2025, relativo alle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali; - dei verbali n. 18 del 19 marzo 2025, n. 19 del 24 marzo 2025, n. 20 del 25 marzo 2025, n. 21 del 26 marzo 2025, n. 22 del 27 marzo 2025 relativi allo svolgimento, agli esiti, e a tutte le operazioni connesse alle prove orali svoltesi presso l'USR- EMILIA ROMAGNA, Bologna, nelle date del 19 - 24 - 25 - 26 - 27 marzo 2025, nonché le schede/griglie di valutazione agli stessi verbali allegate, compilate dalla commissione giudicatrice in relazione a ciascun candidato, e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalla commissione in relazione a tutte le prove orali sostenute nelle sessioni indicate; - del verbale n. 19 del 24 marzo 2025 in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente; la allegata scheda di valutazione, i punteggi assegnati in corrispondenza dei descrittori e la valutazione complessiva non sufficiente attribuitale, comunicatale nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del MIM; - dell'estratto del verbale pubblicato il 5 maggio 2025 relativo alla griglia di valutazione della prova orale adottata il 19 marzo 2025 dalla Commissione esaminatrice per la regione Emilia-Romagna; - del bando di concorso nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, gli atti della procedura e la valutazione insufficiente della prova orale della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva e quella scritta con 72/100, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale, contestando il punteggio di 38/100 conseguito nella prova orale, inferiore alla soglia minima di 70/100. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, degli artt. 11 e 12 d.P.R. 487/1994 e dell'art. 8 del bando, sostenendo che i criteri di valutazione sarebbero stati fissati dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alle prove orali; che i quesiti sarebbero stati predisposti una sola volta per tutte le sedute, anziché prima di ciascuna prova; che il tempo di trenta minuti impiegato dalla commissione per elaborarli sarebbe stato insufficiente; e che il reinserimento nelle scatole dei quesiti già estratti avrebbe favorito i candidati successivi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, comma 1 e 2-bis, e 3 l. 241/1990, degli artt. 7, 8 e 12 d.P.R. 487/1994 e dell'art. 8 del bando, nonché eccesso di potere per mancanza di parametri, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha contestato la prevalenza di quesiti teorico-concettuali rispetto a quelli pratico-operativi, le modalità di attesa e di avvio del proprio colloquio, la durata asseritamente inferiore al minimo previsto, la conduzione di un quesito teorico, il punteggio zero attribuito a tale quesito e i giudizi ritenuti illogici relativi al caso pratico e ai riferimenti normativi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla predeterminazione dei criteri, ha ritenuto sufficiente che essi siano stati predisposti e verbalizzati prima dell'inizio della valutazione, non essendo necessario che ciò avvenga prima della conoscenza dei nominativi dei candidati. Ha inoltre ritenuto legittimo che i quesiti siano stati elaborati una sola volta prima della prima seduta, non sussistendo una disposizione che imponga la loro predisposizione prima di ciascuna seduta. La scelta di reinserire nelle scatole i quesiti già estratti rientra nella discrezionalità della commissione ed è censurabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisata nel caso concreto; la ricorrente, comunque, non ha provato un'incidenza negativa specifica sulla propria prova, avendo anch'essa estratto quesiti già sottoposti ad altri candidati. Il tempo di trenta minuti per l'elaborazione dei quesiti è stato ritenuto sufficiente in relazione al tipo di criteri da stabilire. Quanto alla scelta dei quesiti, il giudice ha riconosciuto la discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o errore procedurale; tali vizi non sono stati riscontrati, poiché i quesiti risultavano coerenti con gli obiettivi del bando e sufficientemente articolati. Le anomalie denunciate nello svolgimento della prova non sono state dimostrate in modo idoneo a superare la fede privilegiata dei verbali e, comunque, non sono state ritenute capaci di invalidare l'esito della prova. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e ragionevolezza; il giudice non ha ravvisato violazioni nel procedimento concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; le censure sono state respinte.

  • artt. 11 e 12 d.P.R. 487/1994

    Il giudice ha ritenuto rispettate le regole sulle modalità delle prove e sulla predeterminazione dei criteri, precisando che i criteri devono essere stabiliti e verbalizzati prima dell'inizio della valutazione, non necessariamente prima della conoscenza dei candidati.

  • art. 7, comma 9, d.P.R. 487/1994

    Richiamato in relazione alla natura teorico-pratica dei quesiti; la scelta della commissione è stata ritenuta coerente con gli obiettivi del bando.

  • artt. 1, commi 1 e 2-bis, e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, collaborazione, buona fede e motivazione; il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 8 DDG 18 dicembre 2023 n. 2788

    Richiamato quale disposizione del bando disciplinante la procedura concorsuale; non sono state accertate violazioni invalidanti.

  • DM n. 194/2022

    Regolamento concernente le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza scolastica, richiamato quale fonte della procedura.

Massime di principio

  • La predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure concorsuali assolve alla funzione di garantire trasparenza e prevenire favoritismi; è sufficiente che i criteri siano predisposti e verbalizzati prima dell'inizio della valutazione, non essendo necessario che siano fissati prima della conoscenza dei nominativi dei candidati.
  • In assenza di una specifica disposizione contraria, la commissione di concorso può elaborare una sola volta, prima dell'inizio della prima seduta, i quesiti da sottoporre ai candidati nelle successive sedute, purché sia garantita la parità di trattamento.
  • La scelta di reinserire nelle urne o contenitori i quesiti già estratti rientra nella discrezionalità organizzativa della commissione e può essere annullata soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza o arbitrarietà, accompagnata da una concreta incidenza lesiva sulla posizione del candidato.
  • Le scelte della commissione concorsuale relative ai criteri di valutazione e alla formulazione dei quesiti sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, travisamento dei fatti o errori procedurali.
  • Le contestazioni sulle modalità di svolgimento della prova orale devono essere provate in modo idoneo a superare l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali della commissione; mere allegazioni non sono sufficienti a invalidare l'esito della prova.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereTrasparenza e pubblicità

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