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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1157

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1157 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano

Normativa europea32016R1157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia il novero degli strumenti finanziari standardizzati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, aggiungendo uno strumento di coinvestimento per le PMI e un fondo per lo sviluppo urbano. Per ciascuno dei due strumenti sono fissate regole dettagliate su struttura, ammissibilità, politica di investimento/prestito, ripartizione del rischio, cofinanziamento privato, reporting e condizioni di compatibilità con gli aiuti di Stato. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rinvia in modo costante al regolamento (UE) n. 651/2014 per la disciplina di esenzione e compatibilità degli aiuti.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 introducendo termini e condizioni uniformi per due nuovi strumenti finanziari dei fondi SIE: lo strumento di coinvestimento e il fondo per lo sviluppo urbano.

Ambito di applicazione

Si applica agli strumenti finanziari attuati nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, gestiti dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Riguarda in particolare gli intermediari finanziari, i coinvestitori privati, le PMI destinatarie finali e, per il fondo per lo sviluppo urbano, i soggetti attivi in progetti di sviluppo urbano in zone assistite inserite in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 luglio 2014-31 dicembre 2020. Restano rilevanti le esclusioni e le condizioni previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato, in particolare dai regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 1303/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1157: termini e condizioni uniformi per lo strumento di coinvestimento e il fondo per lo sviluppo urbano

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per ampliare la disciplina uniforme degli strumenti finanziari utilizzabili nell’ambito dei fondi SIE. La finalità è facilitare l’erogazione dei fondi europei ai beneficiari finali, introducendo due strumenti aggiuntivi: uno orientato al capitale di rischio per le PMI e uno dedicato al finanziamento di progetti urbani in aree assistite.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare sull’articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, e si colloca nel sistema degli strumenti finanziari gestiti dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. I considerando spiegano che lo strumento di coinvestimento mira a sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle PMI e ad attrarre capitale privato, mentre il fondo per lo sviluppo urbano è concepito per affrontare concentrazioni di problemi economici, ambientali e sociali nelle aree urbane, mobilitando investimenti privati e colmando i fallimenti di mercato.

Modifica dell’articolo 1 del regolamento n. 964/2014

L’articolo 1 viene sostituito per includere, tra gli strumenti finanziari soggetti a termini e condizioni uniformi, anche:

  • lo strumento di coinvestimento;
  • il fondo per lo sviluppo urbano.

Resta ferma la disciplina già esistente per:

  • prestito con condivisione del rischio di portafoglio;
  • garanzia limitata di portafoglio;
  • prestito per la ristrutturazione.

Strumento di coinvestimento

Lo strumento di coinvestimento è configurato come un fondo di capitale azionario gestito da un intermediario finanziario che investe i contributi del programma in PMI, con partecipazione di coinvestitori privati. L’allegato V ne disciplina in dettaglio struttura, finalità, condizioni di funzionamento e requisiti di ammissibilità.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

  • investimento in PMI non quotate nelle fasi di costituzione, avviamento, espansione, nuovi progetti o nuovi mercati;
  • mobilitazione di risorse private tramite un approccio di partenariato operazione per operazione;
  • partecipazione dell’intermediario finanziario con risorse proprie almeno nella misura dell’1 % per operazione, ai fini dell’allineamento degli interessi;
  • importo totale degli investimenti per beneficiario finale non superiore a 15.000.000 EUR, secondo l’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • limiti minimi di partecipazione privata per operazione pari, a seconda dei casi, al 10 %, al 40 % o al 60 %.

Sono ammesse, in sintesi, PMI che non abbiano operato in alcun mercato, oppure che operino da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale, oppure che necessitino di investimenti iniziali particolarmente elevati o di investimenti ulteriori dopo il periodo di sette anni.

Ammissibilità, esclusioni e aiuti di Stato per il coinvestimento

I destinatari finali devono essere microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e non devono rientrare nelle esclusioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Sono esclusi, tra gli altri, i settori illeciti, tabacco, alcol distillato, armi e munizioni, giochi d’azzardo, talune attività informatiche e alcune attività nelle scienze della vita.

Per il coinvestimento, la disciplina sugli aiuti di Stato prevede che:

  • gli investimenti siano considerati compatibili e esentati dalla notifica se rispettano l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • la valutazione dell’aiuto sia effettuata a livello di fondo di fondi, intermediario, investitori privati e destinatari finali;
  • la partecipazione privata minima sia verificata operazione per operazione;
  • eventuale remunerazione preferenziale sia coerente con l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l’articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Politica di investimento, gestione e reporting del coinvestimento

L’autorità di gestione o il fondo di fondi trasferisce i contributi in tranche all’intermediario finanziario dopo la firma dell’accordo di finanziamento. La politica di investimento deve includere una strategia di uscita chiara e gli investimenti devono avvenire entro un periodo limitato e prestabilito.

L’intermediario finanziario:

  • identifica, seleziona e valuta coinvestimenti e coinvestitori;
  • svolge due diligence operazione per operazione;
  • mantiene una politica d’investimento coerente e orientata al profitto;
  • adotta misure per prevenire conflitti di interesse.

È previsto un reporting almeno trimestrale, con indicatori relativi, tra l’altro, a importo investito, numero di PMI finanziate, valore degli investimenti, profitti/perdite e numero di dipendenti. Le informazioni devono consentire all’autorità di gestione di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Fondo per lo sviluppo urbano

Il fondo per lo sviluppo urbano (UDF) è configurato come un fondo di credito destinato a finanziare progetti di sviluppo urbano in zone assistite. L’allegato VI disciplina la struttura dello strumento, la politica dei prestiti, i requisiti dei destinatari finali, i limiti quantitativi e le condizioni di compatibilità con gli aiuti di Stato.

Lo strumento è concepito per:

  • sostenere progetti urbani inseriti in strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile;
  • combinare contributi pubblici dei fondi SIE, contributi dell’intermediario finanziario e cofinanziamento privato;
  • mobilitare investimenti a condizioni preferenziali per superare le difficoltà di finanziamento di tali progetti.

Ammissibilità dei progetti e dei destinatari finali per l’UDF

I progetti devono far parte di una strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile e dimostrare sia sostenibilità finanziaria sia allineamento strategico con il programma. Devono inoltre rispettare condizioni specifiche di redditività, contributo agli obiettivi del programma e capacità di attrarre ulteriori finanziamenti.

Sono elencate varie priorità di investimento ammissibili, tra cui:

  • strategie a bassa emissione di carbonio nelle aree urbane;
  • resilienza alle catastrofi e adattamento climatico;
  • miglioramento dell’ambiente urbano;
  • mobilità urbana sostenibile;
  • lavoro autonomo e creazione d’impresa;
  • servizi per l’impiego, sanità e servizi sociali;
  • risanamento di comunità urbane e rurali sfavorite;
  • patrimonio culturale, istruzione superiore e TIC.

I destinatari finali devono essere soggetti attivi nello sviluppo urbano, stabiliti e operanti nella regione/giurisdizione pertinente, non rientrare nelle esclusioni del regolamento 651/2014, non essere imprese in difficoltà e non presentare insolvenze o inadempimenti rilevanti. Inoltre, il progetto deve essere realizzato in regioni assistite della carta degli aiuti a finalità regionale 1.7.2014-31.12.2020.

Regole di finanziamento e limiti dell’UDF

I prestiti dell’UDF possono finanziare solo:

  • investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • capitale circolante connesso ad attività di sviluppo o espansione accessorie.

Sono inoltre previsti limiti specifici:

  • il finanziamento deve essere nuovo, con esclusione del rifinanziamento di prestiti esistenti e di progetti già completati;
  • l’investimento totale dell’UDF in un progetto non può superare 20.000.000 EUR;
  • la scadenza dei prestiti deve essere compresa tra 12 e 360 mesi;
  • sono esclusi prestiti mezzanini, debito subordinato, quasi-equity e linee di credito rotativo;
  • i prestiti non possono finanziare attività puramente finanziarie né credito al consumo.

Il tasso effettivo di condivisione del rischio, la remunerazione preferenziale e il tasso di interesse devono risultare coerenti con la valutazione ex ante e con l’articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Cofinanziamento, rischio e riutilizzo delle risorse

Per l’UDF l’intermediario finanziario deve contribuire almeno al 30 % dell’impegno complessivo di finanziamento, di cui almeno l’1 % con risorse proprie alle stesse condizioni del contributo del programma. Il restante 29 % minimo può provenire dall’intermediario, dai coinvestitori a livello di fondo o di progetto.

Il contributo privato complessivo per ciascun progetto di sviluppo urbano non può essere inferiore al 30 % del finanziamento totale. La ripartizione del rischio è regolata proporzionalmente, salvo ipotesi di remunerazione preferenziale prevista dalla valutazione ex ante.

Le risorse rimborsate possono essere:

  • riutilizzate all’interno dello stesso strumento finanziario;
  • oppure restituite all’autorità di gestione o al fondo di fondi e poi riutilizzate secondo gli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono disciplinati anche i recuperi delle perdite, gli interessi e le plusvalenze, da trattare secondo gli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Durata, applicazione temporale e reporting

Per entrambi gli strumenti, il periodo di investimento/prestito deve consentire che il contributo del programma sia utilizzato per investimenti o prestiti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 devono essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili dopo tale data.

Anche per l’UDF è previsto un reporting almeno trimestrale, con indicatori sui prestiti/progetti finanziati, importi, inadempimenti, risorse rimborsate e plusvalenze. Le relazioni devono consentire all’autorità di gestione di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Estensione dell’oggetto del regolamento n. 964/2014

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 è sostituito per includere, oltre al prestito RS, alla garanzia limitata di portafoglio e al prestito per la ristrutturazione, anche lo strumento di coinvestimento e il fondo per lo sviluppo urbano.

Strumento di coinvestimento

Lo strumento assume la forma di un fondo di capitale azionario gestito da un intermediario finanziario che investe contributi dei fondi SIE in PMI e mobilita coinvestimenti privati caso per caso. È disciplinato dall’allegato V e si rivolge a PMI non quotate in specifiche fasi di sviluppo, con limiti di importo per beneficiario finale fino a 15.000.000 EUR e con tassi di partecipazione privata minimi differenziati (10 %, 40 % o 60 % a seconda del caso).

Fondo per lo sviluppo urbano

Il fondo assume la forma di un fondo di credito gestito da un intermediario finanziario, con contributi dei fondi SIE e cofinanziamento di almeno il 30 % da parte dell’intermediario finanziario e dei coinvestitori. È disciplinato dall’allegato VI e finanzia progetti di sviluppo urbano in zone assistite, con investimento massimo per progetto di 20.000.000 EUR e durata dei prestiti tra 12 e 360 mesi.

Obblighi di ammissibilità e selezione degli intermediari

Per entrambi gli strumenti, l’intermediario finanziario deve essere selezionato con procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, possedere adeguata capacità operativa e agire secondo una logica commerciale; sono previsti requisiti specifici di indipendenza, esperienza e regolamentazione prudenziale, nonché obblighi di prevenzione dei conflitti di interesse.

Disciplina sugli aiuti di Stato

Gli investimenti/finanziamenti sono considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica se rispettano le condizioni degli articoli 21 o 16 del regolamento (UE) n. 651/2014, a seconda dello strumento. La presenza di aiuti è valutata a livello di fondo di fondi, intermediario, coinvestitori e destinatari finali; sono previste regole su remunerazione preferenziale, cofinanziamento privato minimo e limiti massimi di investimento.

Politica di investimento e di prestito

Per lo strumento di coinvestimento e per l’UDF sono stabilite regole sulla selezione dei destinatari, sulla due diligence, sulla strategia di uscita, sulla determinazione di importi e tassi, sull’allineamento degli interessi tra autorità di gestione e intermediario finanziario, e sul riutilizzo delle risorse rimborsate secondo gli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Durata e applicazione temporale

Per entrambi gli strumenti, il periodo di investimento/prestito è organizzato in modo da consentire l’utilizzo del contributo del programma per investimenti o prestiti ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023. Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono subordinati alla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato applicabili dopo tale data.

Come è indicizzato

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