Cassazione Penale, Sentenza n. 12264/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per detenzione ai fini di spaccio di gr. 780 di cocaina. Due i motivi: (1) omissione dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), sostenendo che parte della sostanza non fosse pronta per cessione al dettaglio e fosse destinata all'uso personale; (2) illegittima confisca del denaro sequestrato per mancata e insufficiente motivazione sul nesso di pertinenzialità e sulla sproporzione ai sensi dell'art. 240 e 240-bis c.p..
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e/o inammissibile alla luce dei limiti di impugnazione nelle sentenze concordate (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), considerando il quantitativo di 780 g incompatibile con la qualificazione 'di lieve entità'. Il secondo motivo è stato invece accolto: la confisca disposta ai sensi dell'art. 85-bis D.P.R. 309/1990 richiede l'accertamento, motivato nel singolo caso, dei presupposti dettati dall'art. 240-bis c.p. (sproporzione e mancanza di giustificazione della provenienza lecita). La motivazione della sentenza impugnata era carente rispetto a tali requisiti, pertanto la Corte ha annullato la parte relativa alla confisca del danaro e ha disposto il rinvio al G.I.P. del Tribunale di Monza per nuovo esame; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Annullamento limitato alla confisca e rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura per applicazione della pena su richiesta delle parti; limita la portata dei controlli in Cassazione sulla qualificazione del fatto, consentendo censure sulla qualificazione solo se palesemente eccentrica rispetto alla contestazione.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel caso in esame il reato contestato per 780 g di cocaina.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Prevede l'ipotesi di 'lieve entità' per talune condotte di detenzione; la Corte ha ritenuto che il quantitativo in contestazione fosse incompatibile con tale favorevole qualificazione.
art. 85-bis D.P.R. 309/1990
Stabilisce che, in caso di condanna o applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 per reati previsti dall'art. 73 (esclusa la fattispecie del comma 5), si applicano le norme sulla confisca previste dal codice penale (art. 240-bis). Ne deriva l'obbligo di verificare e motivare i requisiti per la confisca.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca per reati; la sua applicazione richiede adeguata motivazione sul nesso di pertinenzialità tra bene e reato.
art. 240-bis cod. pen.
Introduce la confisca per sproporzione: la somma va confiscata se la sua provenienza lecita non è giustificata e risulta sproporzionata rispetto al reddito o all'attività economica dell'imputato; la Corte ha richiamato l'obbligo di accertamento e motivazione caso per caso.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, consentendo censura della qualificazione del fatto solo se palesemente eccentrica rispetto all'imputazione.
Massime di principio
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) le impugnazioni sulla qualificazione giuridica sono ammesse in Cassazione solo se la qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto alla contestazione; non sono ammissibili censure di valutazione non manifeste.
- La qualificazione di 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede elementi concreti e proporzionati: quantitativi rilevanti (come 780 g) rendono difficilmente sostenibile la qualificazione favorevole senza elementi probatori molto forti che dimostrino assenza di destinazione allo spaccio.
- La confisca disposta in sentenze ex art. 444 c.p.p. quando ricorre l'art. 85-bis D.P.R. 309/1990 deve essere motivata con riferimento ai presupposti dell'art. 240-bis c.p.: il giudice deve spiegare perché la somma è sproporzionata rispetto a redditi/attività e perché l'imputato non ha giustificato la provenienza lecita.
- La carenza motivazionale relativa alla confisca (mancata verifica o illustrazione degli elementi di sproporzione e di insussistenza di giustificazione) comporta l'annullamento della misura patrimoniale e il rinvio per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe, chi intende opporsi alla confisca deve puntare a far emergere in fatto e documenti elementi che giustifichino la provenienza lecita delle somme o la loro compatibilità con redditi e attività; il giudice deve compiutamente valutare e argomentare questi elementi.
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