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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12277 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR della Basilicata che aveva escluso la possibilità di imputare alla società le movimentazioni bancarie risultanti dai conti personali dell'amministratore e dei suoi familiari. L'Agenzia sosteneva che, in presenza di una compagine sociale ristretta e di stretti rapporti familiari, tali movimentazioni potessero essere riferite presuntivamente alla società ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Contestava inoltre la motivazione della CTR sull'esclusione delle sanzioni e sulla detrazione IVA relativa alla fattura del commercialista.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione attiva, poiché nel giudizio di appello era intervenuta soltanto l'Agenzia delle Entrate. Ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che le movimentazioni sui conti dell'amministratore, dei soci e anche dei loro familiari possono essere riferite alla società quando ricorrano elementi sintomatici quali la ristretta compagine sociale e la contiguità familiare. Il contribuente può superare la presunzione soltanto fornendo una prova analitica riferita a ciascuna movimentazione. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata, che dovrà riesaminare la controversia e pronunciarsi anche sulla rideterminazione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7

    la presunzione ... può essere vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili

    Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento IVA e presumersi riferite a operazioni imponibili. La presunzione può riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, inclusi amministratori, soci e familiari, quando esistano elementi concreti di collegamento con la società. Il contribuente deve fornire una prova specifica e analitica per ogni movimento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    I dati e gli elementi risultanti dalle indagini bancarie possono essere utilizzati per le rettifiche e gli accertamenti IVA previsti da tali disposizioni.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    A seguito dell'operatività delle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è subentrata al Ministero delle Finanze nel rapporto processuale relativo alla controversia tributaria.

  • L. n. 85 del 1995, art. 19-bis

    La questione relativa alla sanatoria delle irregolarità formali e alle sanzioni non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, poiché il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per carenza del momento di sintesi.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    La domanda subordinata della società sulla rideterminazione delle sanzioni secondo il principio del favor rei e del cumulo giuridico è rimasta assorbita e dovrà essere valutata dal giudice del rinvio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un "momento di sintesi"

    I motivi di ricorso per cassazione relativi all'omessa o insufficiente motivazione devono indicare in modo chiaro e sintetico il fatto decisivo controverso e le ragioni dell'asserita carenza motivazionale; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, soprattutto se familiare, l'Amministrazione può estendere le indagini bancarie ai conti personali di amministratori, soci e familiari quando vi siano elementi sintomatici di collegamento con l'attività sociale.
  • La presunzione bancaria non è superata con spiegazioni generiche o con la semplice affermazione che i conti sono personali: occorre documentare analiticamente l'origine e la destinazione di ogni singola movimentazione.
  • La ristretta compagine sociale e la stretta contiguità familiare non rendono automaticamente imponibili tutti i movimenti, ma costituiscono elementi presuntivi che impongono al contribuente una prova contraria puntuale.
  • In caso di ricorso per cassazione, le censure motivazionali devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile ratione temporis; la loro omissione comporta l'inammissibilità anche se la contestazione potrebbe avere un contenuto sostanziale.
  • Quando l'accertamento viene cassato con rinvio, la decisione definitiva sull'imposta e sulle sanzioni spetta al giudice di rinvio, che deve applicare i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione.

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