Ordinanza n. 161/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento prot n. 51673 del 10.12.2025 con il quale il Dirigente del Servizio tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce ha archiviato l'istanza di PAUR presentata in data 1.8.2025 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia rinnovabile solare denominato 10_91 Lequile; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 4.3.2026: - della nota prot. n. 6789 del 6.2.2026 con la quale il Dirigente del Servizio tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce ha confermato l’archiviazione dell’istanza di PAUR presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia rinnovabile solare denominato 10 91 Lequile costituito da un impianto misto agri/fotovoltaico e dalle relative opere di connessione, da ubicarsi in agro dei comuni di Lequile (LE) e Galatina (LE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto misto agri/fotovoltaico per la produzione di energia solare, con relative opere di connessione, e successiva conferma dell'archiviazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento provinciale che aveva archiviato l'istanza di PAUR presentata per un impianto di produzione di energia rinnovabile solare da ubicarsi nei territori dei Comuni di Lequile e Galatina, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota provinciale di conferma dell'archiviazione. In sede cautelare la ricorrente ha richiamato, quale ragione di urgenza, l'inserimento dell'impianto in una più ampia iniziativa finanziata nell'ambito del Programma IPCEI denominato Hy2Infra “Idrogeno 3”, finalizzato al sostegno di progetti strategici su larga scala autorizzati dalla Commissione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. La controversia riguarda interessi pretensivi e, allo stato degli atti, la ricorrente non ha dimostrato concrete ragioni di urgenza. Il generico richiamo al finanziamento collegato al Programma IPCEI Hy2Infra “Idrogeno 3” è stato ritenuto insufficiente, poiché non accompagnato da puntuali indicazioni, suscettibili di oggettivo riscontro, sui tempi e sulle modalità di erogazione del finanziamento. Il rigetto è stato pronunciato senza esaminare nel merito la legittimità degli atti di archiviazione. Il Collegio ha comunque lasciato ferma la possibilità di presentare una motivata istanza di prelievo, corredata da puntuali risultanze documentali, per ottenere la trattazione prioritaria del merito rispetto alle cause più risalenti aventi analogo oggetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di dimostrare il periculum in mora.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto interessi pretensivi, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di concrete e attuali ragioni di urgenza; il mero interesse alla sollecita definizione del procedimento non è sufficiente.
- Il generico richiamo all'inserimento dell'iniziativa amministrativa in un programma di finanziamento pubblico o europeo non dimostra il periculum in mora se non è accompagnato da documentazione puntuale sui tempi, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione del finanziamento.
- Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora non preclude la possibilità di chiedere la trattazione prioritaria del merito mediante un'istanza di prelievo motivata e documentata.
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