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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03210/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per falso in atti (art. 476 c.p.) sostenendo: 1) i verbali erano atti amministrativi interni senza natura di atto pubblico e quindi non integravano il reato previsto dall'art. 476 c.p.; 2) le firme false sarebbero state "innocue" perché i commissari non avrebbero effettivamente controllato i calcoli; 3) era errata l'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico con il delitto di peculato, atteso che il reato fine era di competenza della giurisdizione militare; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante una presunta condotta collaborativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i verbali, pur destinati a uso interno, costituiscono "atto pubblico" quando documentano attività compiute da un pubblico ufficiale e ne costituiscono la funzione documentale; che il ricorrente, nella veste di Brigadiere Capo e capo deposito combustibili, era pubblico ufficiale e l'apposizione di firme false ha leso la funzione di controllo della commissione, quindi il falso non era "innocuo"; che la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) può essere valutata anche se il reato fine è giudicato separatamente; e che la pretesa collaborazione non è stata ritenuta tale dalle corti di merito, sicché le attenuanti generiche non sono state concesse. Confermata pertanto la condanna per falso e respinto l'appello, con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sul falso in atto pubblico; la Corte interpreta "atto pubblico" in senso esteso, includendo anche atti interni che documentano attività compiute da un pubblico ufficiale e svolgono una funzione documentale.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato per il concetto di atto pubblico e per la distinzione tra falso materiale e ideologico; la giurisprudenza citata estende la nozione di atto pubblico alla documentazione di attività di pubblico ufficiale.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante del nesso teleologico con altro reato; la Corte afferma che può essere applicata anche quando il reato fine è giudicato separatamente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la sua applicazione richiede una valutazione positiva della condotta processuale del reo, che qui è stata ritenuta inerte/ neutra e dunque non idonea a giustificare le attenuanti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Censura dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ritiene infondate le censure sulla qualificazione dell'atto e sull'innocuità del falso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione indicati nel provvedimento; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art. 2, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio per cui la circostanza aggravante può essere valutata anche se il reato finale è giudicato separatamente; usato per legittimare l'accertamento incidenter tantum del nesso teleologico.

Massime di principio

  • Un documento interno può integrare un "atto pubblico" se documenta attività compiute da un pubblico ufficiale e svolge una funzione documentale: la natura interna non esclude automaticamente la rilevanza penale per falso.
  • La valutazione dell'"innocuità" del falso non dipende dall'effettivo utilizzo dell'atto, ma dalla rilevanza del contenuto rispetto alla funzione documentale dell'atto; firme che attestano controlli fondamentali non sono "innocue" anche se i firmatari in concreto non verificarono i calcoli.
  • La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2) può essere applicata anche quando il reato fine è giudicato separatamente o devoluto ad altra giurisdizione, purché ricorrano elementi sufficienti a dimostrare il nesso.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente deve dimostrare una condotta effettivamente collaborativa e attiva sul piano processuale; comportamenti considerati inerti o neutrali difficilmente consentono il riconoscimento delle attenuanti.
  • In casi simili la difesa dovrebbe concentrarsi non solo sulla qualificazione formale dell'atto ma anche sulla dimostrazione dell'irrilevanza della falsità rispetto alla funzione documentale: prove sull'effettivo scopo, modalità di redazione e autonomia del controllo dei firmatari sono decisive.
  • Le decisioni di merito sono valutate in diritto dalla Cassazione soprattutto nella loro coerenza logica; le censure speculative non confrontate con le argomentazioni motivazionali delle sentenze di merito risultano inammissibili o infondate.

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