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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2226/2024 pubblicata il 18/09/2024, notificata in forma esecutiva in data 23/09/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di SCARPA ANTONIA dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2226/2024, recante condanna al pagamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2226/2024, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva al Ministero e rimasta ineseguita. Il titolo riconosceva il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato in forma esecutiva e l'Amministrazione non lo aveva eseguito, mentre era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente 2.500 euro, oltre agli interessi legali previsti dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento e compiere gli atti necessari. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, tra cui la penalità di mora, per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha costituito la base per la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato validamente notificato in forma esecutiva all'amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento e l'amministrazione non abbia dato esecuzione all'obbligo pecuniario accertato.
  • In presenza di persistente inottemperanza a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto; il termine iniziale può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e quello finale coincide con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del Commissario ad acta.
  • Quando le funzioni di Commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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