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Ordinanza

Ordinanza n. 180/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego prot. n. 00993 del 16/01/2026, comunicato in data 11/03/2026, relativo all’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis DPR 380/2001, per la regolarizzazione delle opere realizzate in difformità alla SCIA alternativa al PdC prot. 19582 del 23/12/2021, nel fabbricato sito in via Marina Piccolo della loc. Ponte Naso, censito al NCEU al foglio di mappa 1 part. 616, oggetto di ordinanza dirigenziale di demolizione n. 03 del 20/10/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il preavviso di diniego prot. n. 2755 del 10/02/2026.

Giustizia amministrativa202600996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, relativo a opere realizzate in difformità da una SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché preavviso di diniego e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego comunale relativo all'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata per regolarizzare opere realizzate in difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. Il provvedimento riguarda un fabbricato sito nel territorio comunale e si inserisce in una vicenda nella quale era stata precedentemente adottata un'ordinanza dirigenziale di demolizione. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.

La decisione

Il Collegio non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né ha accolto o respinto espressamente la domanda cautelare mediante una sospensione dell'atto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente salvaguardate fissando, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica per la decisione di merito al 1 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili, restando sostanzialmente a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria; l'ordinanza non ne interpreta i presupposti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di salvaguardare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e definire il calendario del giudizio senza sospendere espressamente l'efficacia del provvedimento impugnato.
  • L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia nel merito e non implica, di per sé, una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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