Sentenza n. 1535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa n. 79 e rapporto informativo n. 80 relativi a distinti periodi di servizio, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di annullamento della scheda valutativa n. 79 e del rapporto informativo n. 80. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 688 e 689 del d.P.R. n. 90/2010 e delle circolari ministeriali sui documenti caratteristici del personale militare, nonché eccesso di potere per difetto o carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, incoerenza e perplessità rispetto alle precedenti valutazioni. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione dell’incarico di Comandante alla sede dell’aeroporto e del ruolo di datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, ritenendo che tale omissione avesse determinato una sottostima delle voci interne n. 14, “Gestione del personale”, e n. 22, “Predisposizione al comando”. Ha inoltre sostenuto che la flessione rispetto alla precedente valutazione apicale, pur a fronte della conferma della qualifica finale di “eccellente”, avrebbe richiesto una motivazione rafforzata e sarebbe stata sintomatica di una prevenzione personale del superiore compilatore. Infine, ha dedotto l’assenza di armonia e consequenzialità tra giudizi analitici, giudizio complessivo e qualifica finale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, mantenendo fermi gli atti valutativi impugnati. In via preliminare ha dichiarato di non poter utilizzare i documenti depositati dal Ministero il 16 gennaio 2026 perché tardivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Ha ritenuto ammissibile l’appello, riconoscendo al militare un interesse, quantomeno morale, a contestare i giudizi dei superiori. Nel merito ha qualificato le schede valutative e i rapporti informativi come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’autorità militare, sindacabile solo in presenza di abnormità manifesta, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti, da dimostrare mediante elementi oggettivi. Ha escluso che il militare abbia un diritto alla conservazione dei precedenti livelli di valutazione: i giudizi sono autonomi e periodici e devono riferirsi al rendimento complessivo del periodo considerato. La diminuzione di singole voci non richiede necessariamente fatti gravi o specifici e non integra, di per sé, contraddittorietà rispetto a precedenti giudizi positivi. Ha inoltre ritenuto che la scheda non debba contenere un elenco analitico di tutti gli incarichi o delle responsabilità ricoperte, ma un giudizio sintetico sulle qualità dimostrate nel periodo valutato. La motivazione è congrua quando i giudizi analitici relativi alle singole voci sono armonici con il giudizio complessivo e con la qualifica finale; le aggettivazioni delle singole voci costituiscono esse stesse la motivazione del giudizio finale. Nel caso concreto, la flessione riguardava soltanto due voci e non presentava evidenti profili di abnormità, illogicità o travisamento, mentre la qualifica finale restava “eccellente”. È stata altresì respinta l’allegazione di una personale prevenzione del compilatore, poiché l’appellante non aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare un disegno vessatorio o ritorsivo. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
Disciplina i documenti caratteristici del personale militare nell’ambito del regolamento attuativo del codice dell’ordinamento militare; le censure dell’appellante relative alla formazione dei giudizi sono state ritenute infondate.
art. 689 d.P.R. 90/2010
Rileva per la disciplina dei documenti caratteristici e delle valutazioni del personale militare; il giudice ha escluso violazioni delle relative regole nella compilazione della scheda e del rapporto informativo.
art. 1022, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il documento caratteristico redatto in conformità ai parametri e ai modelli normativamente stabiliti è adeguatamente motivato quando i giudizi analitici risultano armonici con il giudizio complessivo.
art. 1025 d.lgs. 66/2010
Individua la scheda valutativa quale documento caratteristico del personale militare; la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui la scheda è motivata attraverso i giudizi relativi alle singole qualità considerate.
art. 73 c.p.a.
Preclude l’utilizzazione dei documenti depositati tardivamente rispetto ai termini processuali; il Collegio non ha considerato la documentazione depositata dal Ministero il 16 gennaio 2026.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto che, per i documenti caratteristici redatti secondo i modelli e i parametri della normativa militare, non residui uno spazio autonomo per esigere il richiamo a fatti e circostanze ulteriori secondo il paradigma generale della motivazione amministrativa.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nelle schede valutative e nei rapporti informativi del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità manifesta, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti, risultanti da elementi oggettivi.
- I giudizi relativi a distinti periodi di servizio sono autonomi e non determinano un diritto del militare alla conservazione dei precedenti livelli di valutazione; la flessione di una o più voci può riflettere fisiologiche variazioni del rendimento e non richiede necessariamente la contestazione di fatti gravi o specifici.
- La scheda valutativa redatta secondo i modelli e i parametri normativamente stabiliti non deve contenere un elenco analitico di tutti gli incarichi o delle responsabilità ricoperte, ma un giudizio sintetico sulle qualità dimostrate nel periodo considerato.
- Il giudizio finale contenuto nel documento caratteristico è adeguatamente motivato quando è armonico e consequenziale rispetto ai giudizi formulati per le singole voci; le aggettivazioni riferite alle voci analitiche costituiscono la motivazione del giudizio complessivo e le loro variazioni non necessitano di una motivazione ulteriore.
- L’allegazione di una personale prevenzione o di una condotta vessatoria dei superiori non è sufficiente: il militare deve indicare concreti elementi dai quali possa desumersi un disegno complessivo preordinato alla sua svalutazione, vessazione o ritorsione.
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