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Sentenza

Sentenza n. 1535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n.-OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa n. 79 e rapporto informativo n. 80 relativi a distinti periodi di servizio, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di annullamento della scheda valutativa n. 79 e del rapporto informativo n. 80. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 688 e 689 del d.P.R. n. 90/2010 e delle circolari ministeriali sui documenti caratteristici del personale militare, nonché eccesso di potere per difetto o carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, incoerenza e perplessità rispetto alle precedenti valutazioni. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione dell’incarico di Comandante alla sede dell’aeroporto e del ruolo di datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, ritenendo che tale omissione avesse determinato una sottostima delle voci interne n. 14, “Gestione del personale”, e n. 22, “Predisposizione al comando”. Ha inoltre sostenuto che la flessione rispetto alla precedente valutazione apicale, pur a fronte della conferma della qualifica finale di “eccellente”, avrebbe richiesto una motivazione rafforzata e sarebbe stata sintomatica di una prevenzione personale del superiore compilatore. Infine, ha dedotto l’assenza di armonia e consequenzialità tra giudizi analitici, giudizio complessivo e qualifica finale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, mantenendo fermi gli atti valutativi impugnati. In via preliminare ha dichiarato di non poter utilizzare i documenti depositati dal Ministero il 16 gennaio 2026 perché tardivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Ha ritenuto ammissibile l’appello, riconoscendo al militare un interesse, quantomeno morale, a contestare i giudizi dei superiori. Nel merito ha qualificato le schede valutative e i rapporti informativi come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’autorità militare, sindacabile solo in presenza di abnormità manifesta, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti, da dimostrare mediante elementi oggettivi. Ha escluso che il militare abbia un diritto alla conservazione dei precedenti livelli di valutazione: i giudizi sono autonomi e periodici e devono riferirsi al rendimento complessivo del periodo considerato. La diminuzione di singole voci non richiede necessariamente fatti gravi o specifici e non integra, di per sé, contraddittorietà rispetto a precedenti giudizi positivi. Ha inoltre ritenuto che la scheda non debba contenere un elenco analitico di tutti gli incarichi o delle responsabilità ricoperte, ma un giudizio sintetico sulle qualità dimostrate nel periodo valutato. La motivazione è congrua quando i giudizi analitici relativi alle singole voci sono armonici con il giudizio complessivo e con la qualifica finale; le aggettivazioni delle singole voci costituiscono esse stesse la motivazione del giudizio finale. Nel caso concreto, la flessione riguardava soltanto due voci e non presentava evidenti profili di abnormità, illogicità o travisamento, mentre la qualifica finale restava “eccellente”. È stata altresì respinta l’allegazione di una personale prevenzione del compilatore, poiché l’appellante non aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare un disegno vessatorio o ritorsivo. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 688 d.P.R. 90/2010

    Disciplina i documenti caratteristici del personale militare nell’ambito del regolamento attuativo del codice dell’ordinamento militare; le censure dell’appellante relative alla formazione dei giudizi sono state ritenute infondate.

  • art. 689 d.P.R. 90/2010

    Rileva per la disciplina dei documenti caratteristici e delle valutazioni del personale militare; il giudice ha escluso violazioni delle relative regole nella compilazione della scheda e del rapporto informativo.

  • art. 1022, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Il documento caratteristico redatto in conformità ai parametri e ai modelli normativamente stabiliti è adeguatamente motivato quando i giudizi analitici risultano armonici con il giudizio complessivo.

  • art. 1025 d.lgs. 66/2010

    Individua la scheda valutativa quale documento caratteristico del personale militare; la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui la scheda è motivata attraverso i giudizi relativi alle singole qualità considerate.

  • art. 73 c.p.a.

    Preclude l’utilizzazione dei documenti depositati tardivamente rispetto ai termini processuali; il Collegio non ha considerato la documentazione depositata dal Ministero il 16 gennaio 2026.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto che, per i documenti caratteristici redatti secondo i modelli e i parametri della normativa militare, non residui uno spazio autonomo per esigere il richiamo a fatti e circostanze ulteriori secondo il paradigma generale della motivazione amministrativa.

Massime di principio

  • Le valutazioni contenute nelle schede valutative e nei rapporti informativi del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità manifesta, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti, risultanti da elementi oggettivi.
  • I giudizi relativi a distinti periodi di servizio sono autonomi e non determinano un diritto del militare alla conservazione dei precedenti livelli di valutazione; la flessione di una o più voci può riflettere fisiologiche variazioni del rendimento e non richiede necessariamente la contestazione di fatti gravi o specifici.
  • La scheda valutativa redatta secondo i modelli e i parametri normativamente stabiliti non deve contenere un elenco analitico di tutti gli incarichi o delle responsabilità ricoperte, ma un giudizio sintetico sulle qualità dimostrate nel periodo considerato.
  • Il giudizio finale contenuto nel documento caratteristico è adeguatamente motivato quando è armonico e consequenziale rispetto ai giudizi formulati per le singole voci; le aggettivazioni riferite alle voci analitiche costituiscono la motivazione del giudizio complessivo e le loro variazioni non necessitano di una motivazione ulteriore.
  • L’allegazione di una personale prevenzione o di una condotta vessatoria dei superiori non è sufficiente: il militare deve indicare concreti elementi dai quali possa desumersi un disegno complessivo preordinato alla sua svalutazione, vessazione o ritorsione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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