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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29503/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati condannati in primo grado e in appello per furto di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore dell’abitazione intestata a uno di loro e abitata anche dall’altro, in assenza di contratto di fornitura, precedentemente interrotto per morosità. Il primo imputato deduceva: (1) carenza di prova sull’intestazione e sull’uso del contatore; (2) insussistenza della violenza sulle cose, perché la manomissione non avrebbe comportato un’effettiva alterazione strutturale o funzionale del bene; (3) insussistenza dell’aggravante del bene destinato a pubblico servizio; (4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il secondo imputato deduceva: (1) insussistenza della violenza sulle cose; (2) insussistenza dell’aggravante del bene destinato a pubblico servizio, anche per asserita carenza di contestazione; (3) conseguente improcedibilità per difetto di querela, se escluse le aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, valorizzando la motivazione congiunta di primo e secondo grado e la prova della manomissione del contatore mediante un "legnetto" che impediva l’interruttore di scattare, consentendo l’erogazione non registrata dell’energia.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la motivazione d’appello, integrata con quella di primo grado, era completa e immune dalle censure. Ha poi ritenuto provata la sottrazione di energia tramite manomissione del contatore; ha escluso l’assenza della violenza sulle cose, considerando l’alterazione del sistema di erogazione; ha ritenuto correttamente contestata e sussistente l’aggravante del bene destinato a pubblico servizio, osservando che l’energia elettrica gestita da Enel è notoriamente riferibile a tale destinazione; infine, ha escluso la particolare tenuità del fatto, essendo la sottrazione protratta per nove mesi e connotata da plurime captazioni, quindi abituale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Indica i vizi dedotti in ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel furto contestato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, nella specie di energia elettrica.

  • art. 625, comma primo, n. 2, c.p.

    Aggravante della violenza sulle cose, ritenuta sussistente anche in caso di manomissione del contatore e alterazione del sistema di erogazione.

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    Aggravante del bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità, ritenuta correttamente contestata anche per perifrasi e sussistente per l’energia elettrica fornita da Enel.

  • art. 131-bis c.p.

    Esclusa la particolare tenuità del fatto per la protrazione della condotta per nove mesi e per la sua abitualità.

  • art. 624, comma terzo, c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della querela in assenza delle aggravanti.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sul difetto di prova circa l’intestazione e l’uso del contatore.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza d’appello aderisce alla decisione di primo grado e ne condivide l’impianto argomentativo, le due motivazioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale, purché il giudice di secondo grado abbia esaminato le censure con criteri omogenei e risposta puntuale.
  • Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione non consente una rivalutazione del merito, ma impone solo di verificare che il giudice abbia esaminato tutti gli elementi disponibili, risposto alle deduzioni difensive e applicato correttamente la logica decisoria.
  • Nel furto di energia elettrica, la manomissione del contatore o del sistema di erogazione che consenta il prelievo non registrato integra l’alterazione del meccanismo di apprensione e giustifica la configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose.
  • L’aggravante del bene destinato a pubblico servizio può ritenersi validamente contestata anche mediante espressioni perifrastiche univoche, quando il riferimento fattuale consenta di comprendere con chiarezza la destinazione del bene o del servizio.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte di sottrazione protratte nel tempo e caratterizzate da plurime captazioni, poiché tali modalità rivelano un comportamento abituale ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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