Sentenza del 15/06/2016 n. 3589 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - Definizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza enuncia il principio secondo cui l'IRAP non si applica automaticamente a chi esercita un'attività autonoma, ma solo quando sia concretamente presente un'autonoma organizzazione. In assenza di una struttura organizzativa idonea a incrementare la capacità produttiva, l'attività non è soggetta all'imposta. Il testo non specifica l'esito processuale concreto né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'IRAP all'attività abituale e autonoma del contribuente. Il tributo è dovuto solo quando tale attività si svolge mediante un'organizzazione autonomamente strutturata, dotata di un minimo di autonomia e idonea a potenziare o accrescere la capacità produttiva del contribuente. Non è sufficiente l'impiego di beni strumentali o di personale se tali mezzi costituiscono un mero ausilio all'attività personale, paragonabile a quello normalmente disponibile per collaboratori continuativi o lavoratori dipendenti.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'attività autonomamente organizzata
L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. L'organizzazione deve avere un'autonomia minima e deve potenziare o accrescere la capacità produttiva del contribuente; non basta il semplice utilizzo di mezzi personali o materiali funzionali all'attività individuale.
Massime di principio
- L'esercizio di un'attività professionale o autonoma non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare caso per caso l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'organizzazione rilevante ai fini IRAP deve incidere concretamente sulla capacità produttiva dell'attività, non limitarsi a strumenti o locali normalmente necessari per lavorare.
- La presenza di beni strumentali o di collaboratori non determina da sola l'applicazione dell'IRAP; è necessario valutare quantità, valore, ruolo e autonomia dei mezzi impiegati.
- Quando i mezzi materiali e personali sono soltanto un supporto all'attività del contribuente, senza sostituirne o potenziarne significativamente l'apporto personale, il presupposto dell'IRAP può mancare.
- Per valutare una situazione analoga occorre esaminare concretamente dimensione della struttura, dipendenti o collaboratori, investimenti, organizzazione dell'attività e grado di autonomia rispetto al lavoro personale del contribuente.
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