Cassazione Penale, Ordinanza n. 03287/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità e diretto a una rivalutazione del merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al delitto di truffa. La Corte rileva però che l'unico motivo è generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; inoltre, le censure mirano in sostanza a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. Viene anche osservato che le doglianze sulla forma concorsuale del reato non risultavano previamente dedotte in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e che la sentenza impugnata, in doppia conforme, era sorretta da argomentazioni logico-giuridiche già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
norma incriminatrice richiamata dal ricorrente come oggetto delle censure, senza che la Cassazione entri nel merito della configurabilità del reato
art. 581 c.p.p.
richiamato quale parametro di ammissibilità del ricorso; il motivo è ritenuto carente di specificità
art. 606, comma 3, c.p.p.
richiamato per affermare che le questioni sulla forma concorsuale del reato non potevano essere dedotte per la prima volta in cassazione se non previamente devolute in appello
art. 616 c.p.p.
norma implicata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di merito è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- In caso di "doppia conforme", la verifica della specificità del motivo richiede il confronto non solo con la motivazione d'appello, ma anche con quella di primo grado, ove confermata.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti, salvo il dedotto e specifico travisamento di decisive emergenze processuali.
- Le questioni relative a un profilo del reato non dedotte come motivo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, se non nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Come è indicizzato
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