Sentenza del 02/07/2020 n. 518 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla determinazione del luogo delle operazioni imponibili ai fini IVA sui servizi di alloggiamento in un data center. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Prestazioni di servizi - Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) - Esenzione dall'IVA - Locazione di beni immobili - Nozione di "bene immobile" - Esclusione - Articolo 47 - Luogo delle operazioni imponibili - Prestazioni di servizi relative a un bene immobile - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articoli 13 ter e 31 bis - Armadi per apparecchiature - Servizi di alloggiamento in un data center.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rinvio pregiudiziale per stabilire se i servizi di alloggiamento in un data center — consistenti nella messa a disposizione di armadi per apparecchiature dove i clienti installano i propri server, unitamente alla fornitura di energia elettrica e servizi accessori (controllo temperatura/umidità, sorveglianza, refrigerazione, rilevazione fumo, controllo accessi, pulizia) — debbano essere qualificati come: (i) locazione di beni immobili esente da IVA ai sensi dell'art. 135(1)(l) della direttiva 2006/112/CE; e/o (ii) prestazioni di servizi relative a beni immobili ai sensi dell'art. 47 della direttiva e dell'art. 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. La questione chiave è se il fornitore operi una mera messa a disposizione passiva di una parte di immobile/di postazione con diritto di uso esclusivo o, al contrario, presti un servizio attivo e integrato; inoltre se gli armadi siano parte integrante o installati permanentemente nell'immobile.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che, sulla base dei criteri di diritto dell'Unione: (i) i servizi di alloggiamento nel caso di specie non costituiscono automaticamente locazione di beni immobili esente ai sensi dell'art. 135(1)(l) della direttiva IVA, purché, da verificarsi dal giudice nazionale, il fornitore non si limiti a una messa a disposizione passiva con diritto di occupazione esclusiva e gli armadi non siano parte integrante o installati permanentemente nell'immobile; (ii) analogamente, tali servizi non rientrano ai sensi dell'art. 47 della direttiva e dell'art. 31 bis del regolamento di esecuzione nella categoria di "servizi relativi a beni immobili" quando i clienti non godono di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile dove sono collocati gli armadi. La Corte ha dunque fornito i criteri di interpretazione: esclusività d'uso, natura permanente/integrale degli armadi e carattere essenziale dell'immobile rispetto al servizio sono elementi decisivi e devono essere accertati dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 135(1)(l)
"l'affitto e la locazione di beni immobili."
L'esenzione per locazione di immobili è una nozione autonoma e deve essere interpretata restrittivamente; la "locazione" implica la messa a disposizione passiva di un immobile con diritto di occupazione come se fosse proprietario e il diritto di escludere terzi. Se l'operazione comprende attività commerciali e servizi attivi, l'esenzione non si applica.
Direttiva 2006/112/CE, art. 47
"Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile ... è il luogo in cui è situato il bene."
I servizi sono considerati "relativi a beni immobili" solo se presentano un nesso sufficientemente diretto con un immobile espresso determinato, ossia se l'immobile è l'oggetto della prestazione o ne è elemento costitutivo, centrale e indispensabile.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 13 ter
Punti rilevanti: c) elementi installati che formano parte integrante dell'edificio; d) elementi installati in modo permanente che non possono essere rimossi senza distruggere o alterare l'edificio.
Definisce quando un elemento (es. un armadio) può considerarsi "bene immobile": deve essere parte integrante o installato permanentemente (rimozione distruttiva/alterante). Armadi fissati con bulloni ma rimovibili normalmente non sono beni immobili.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 31 bis
"I servizi relativi a beni immobili ... comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni... a) derivati da un bene immobile se il bene è elemento costitutivo ...; b) erogati o destinati a un bene immobile ..."; par.2.h) e par.3.b) (esempi su locazione/magazzinaggio ed esclusività).
Stabilisce che rientrano solo i servizi con nesso diretto: il bene immobile deve essere essenziale/indispensabile per la prestazione o la prestazione deve incidere fisicamente/giuridicamente sull'immobile. La locazione per magazzinaggio è esclusa se non è assegnata una parte specifica ad uso esclusivo.
Diritto nazionale (Finlandia) - AVL art.27, art.28, art.65, art.67
Art.27: esenzione per vendita/affitto/locazione di immobili; Art.28 rimanda alla definizione dell'art.13 ter; Art.65-67 regole luogo prestazione e servizi relativi a immobile.
Le norme nazionali recepiscono i concetti UE: locazione immobiliare esente, definizione di immobile conforme al regolamento UE e regole nazionali per luogo delle prestazioni da applicare se la prestazione è qualificata come relativa a immobile.
Massime di principio
- Non considerare automaticamente esenti da IVA i servizi di hosting in data center: verificare la realtà fattuale e contrattuale (esclusività d'uso, diritti di esclusione, controllo accessi) prima di qualificare la prestazione come 'locazione di immobile'.
- Gli armadi per apparecchiature fissati ma rimovibili (es. bulloni) di norma non sono beni immobili ai sensi dell'art.13 ter; la permanenza e l'integralità rispetto all'edificio sono elementi chiave.
- Se il fornitore svolge attività attive (fornitura energetica, manutenzione, controllo ambientale, sorveglianza, servizi tecnici), è probabile che la prestazione sia un servizio integrato e commerciale e non una mera locazione passiva esente da IVA.
- Per qualificare una prestazione come 'servizio relativo a un bene immobile' occorre che l'immobile sia elemento centrale e indispensabile della prestazione o che sia assegnata una parte specifica ad uso esclusivo del cliente; l'assenza di uso esclusivo porta verso la disciplina generale (articoli 44-45).
- Se la prestazione è unica e composta da elementi principali e accessori, applicare il trattamento fiscale della prestazione principale: determinare se la messa a disposizione dell'armadio è il servizio principale o se il valore principale deriva dai servizi tecnici forniti.
- La qualificazione dipende dal concreto insieme di diritti e obblighi (chi detiene le chiavi, controllo accessi, possibilità di escludere terzi, clausole contrattuali sul controllo e sulla responsabilità): documentazione e fatti probatori sono determinanti per la corretta applicazione dell'IVA.
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